Corte costituzionale
Sentenza n. 198/1972
Corte cost., sent. 29 dicembre 1972, n. 198
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 198/1972
- Data di deposito
- 29 dicembre 1972
- Data di decisione
- 14 dicembre 1972
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Battista Benedetti
- Presidente
- CHIARELLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1972:198
Norme oggetto del giudizio
- art. 9, comma 1, regio decreto legge n. 1404 del 20 luglio 1934
- art. 9, comma 2, regio decreto legge n. 1404 del 20 luglio 1934
Parametri
Massime
Massima n. 6456
Nel primo comma dell'art. 9 del r.d.l. 20 luglio 1934, n. 1404, istitutivo del tribunale per i minorenni, viene enunciata la regola generale della competenza di detto tribunale per tutti i procedimenti penali "per reati commessi dai minori degli anni diciotto"; nel capoverso dello stesso articolo e' prevista l'eccezione a tale regola per il caso in cui "nel procedimento vi sono coimputati maggiori degli anni diciotto". Dalla stretta relazione che intercorre tra le locuzioni "reati commessi dai minori" e "coimputati maggiori" risulta che l'ipotesi prevista e' soltanto quella della compartecipazione del maggiore allo stesso reato compiuto dal minore, ossia il caso tipico di concorso di piu' persone nel medesimo reato e che, pertanto, nella previsione normativa non rientrano altre forme di connessione.
Massima n. 6457
La disposizione contenuta nell'art. 9, comma secondo, del r.d.l. 20 luglio 1934, n. 1404 - che esclude dalla competenza del tribunale per i minorenni i procedimenti penali per i reati commessi dai minori degli anni diciotto quando in essi vi siano coimputati maggiori di tale eta' - viene interpretata ed applicata dalla giurisprudenza, e quindi vive nella realta' concreta, in modo incompatibile con il principio di uguaglianza enunciato dall'art. 3 Cost., giacche' e' stato costantemente affermato che la competenza del giudice ordinario sussiste non solo nel caso in cui debba procedersi per uno stesso reato commesso da un minore degli anni diciotto e un maggiore di tale eta' in concorso tra loro, ma anche in ogni altro caso di connessione di procedimenti. La necessita' del simultaneus processus, porta a giustificazione della deroga alla competenza del tribunale per i minorenni per l'ipotesi di procedimenti contro minori e maggiori coimputati dello stesso reato, non ricorre quando il reato commesso dal minore sia distinto e diverso da quello compiuto dal maggiore degli anni diciotto, anche se fra tali questa sussista connessione. Non v'e' sostanziale differenza tra reati seconda ipotesi e quella relativa ad un minore che commetta da solo un reato: in entrambi i casi l'azione del minore ha una autonomia tutta propria sicche' si giustifica l'identita' della loro disciplina. E' quindi, costituzionalmente illegittimo l'art. 9, comma secondo, del r.d.l. 20 luglio 1934, n. 1404, nella parte in cui non limita la deroga alla competenza del tribunale per i minorenni alla sola ipotesi nella quale minori e maggiori degli anni diciotto siano coimputati dello stesso reato.
Massima n. 6458
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 9, comma secondo, del r.d.l. 20 luglio 1934, n. 1404, sollevata in riferimento all'art. 24 Cost., poiche' la deroga alla competenza del tribunale per i minorenni - enunciata da tale norma per il caso in cui nel procedimento a carico di minori degli anni diciotto, vi sono coimputati dello stesso reato maggiori di tale eta' - non preclude, ne' limita in alcun modo il diritto di farsi assistere dal difensore nel procedimento dinanzi al giudice comune.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 9, comma secondo, del r.d.l. 20 luglio 1934, n. 1404, sull'istituzione e funzionamento del tribunale per i minorenni, nella parte in cui non limita la deroga alla competenza del tribunale per i minorenni alla sola ipotesi nella quale minori e maggiori degli anni 18 siano coimputati dello stesso reato;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma secondo, del r.d.l. 20 luglio 1934, n. 1404, sollevata, in riferimento all'art. 24, comma secondo, della Costituzione, con ordinanza 5 maggio 1971 del tribunale di Venezia.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 1972.
GIUSEPPE CHIARELLI - COSTANTINO
MORTATI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE
MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO
CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI
- GIULIO GIONFRIDA.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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