Corte costituzionale
Sentenza n. 197/1972
Corte cost., sent. 29 dicembre 1972, n. 197
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 197/1972
- Data di deposito
- 29 dicembre 1972
- Data di decisione
- 14 dicembre 1972
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Enzo Capolozza
- Presidente
- MORTATI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1972:197
Norme oggetto del giudizio
- art. 8, legge n. 932 del 5 dicembre 1969
Parametri
Massime
Massima n. 6455
L'art. 8 della legge 5 dicembre 1969, n. 932, nel consentire al pretore di non comunicare avviso di procedimento, se non ritenga di non dover esperire attivita' istruttoria, non contrasta con il principio di uguaglianza, esistendo una differenza obiettiva tra i procedimenti che richiedono l'avviso e quelli che non lo richiedono, cioe' tra i procedimenti per cui si compiono atti istruttori e quelli per i quali viene disposto direttamente il dibattimento. Neppure sussiste violazione dell'art. 24, secondo comma, della Costituzione, che, nel prevedere la garanzia della difesa in ogni stato e grado del processo, non puo' rendere obbligatoria quella garanzia per uno stato che nel procedimento manchi. D'altro canto, ne' il diritto di difesa si spinge, a livello costituzionale, sino alla tutela della pur giustificata aspirazione di scongiurare lo strepitus fori, ne' la presentazione spontanea dell'art. 250 cod. proc. pen., e il deposito di memorie e proposte degli artt. 145 e 306 dello stesso codice attribuiscono all'inquisito il diritto di evitare il giudizio e alla persona offesa o danneggiata quello di far valere nel processo penale le proprie ragioni.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge 5 dicembre 1969, n. 932 (modificazioni al codice di procedura penale in merito alle indagini preliminari, al diritto di difesa, all'avviso di procedimento ed alla nomina del difensore), sollevata dal pretore di Livorno in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 1972.
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE VERZÌ
- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI -
LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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