Corte costituzionale

Sentenza n. 197/1972

Corte cost., sent. 29 dicembre 1972, n. 197

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
197/1972
Data di deposito
29 dicembre 1972
Data di decisione
14 dicembre 1972
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Enzo Capolozza
Presidente
MORTATI
ECLI
ECLI:IT:COST:1972:197

Norme oggetto del giudizio

  • art. 8, legge n. 932 del 5 dicembre 1969

Parametri

Massime

Massima n. 6455

L'art. 8 della legge 5 dicembre 1969, n. 932, nel consentire al pretore di non comunicare avviso di procedimento, se non ritenga di non dover esperire attivita' istruttoria, non contrasta con il principio di uguaglianza, esistendo una differenza obiettiva tra i procedimenti che richiedono l'avviso e quelli che non lo richiedono, cioe' tra i procedimenti per cui si compiono atti istruttori e quelli per i quali viene disposto direttamente il dibattimento. Neppure sussiste violazione dell'art. 24, secondo comma, della Costituzione, che, nel prevedere la garanzia della difesa in ogni stato e grado del processo, non puo' rendere obbligatoria quella garanzia per uno stato che nel procedimento manchi. D'altro canto, ne' il diritto di difesa si spinge, a livello costituzionale, sino alla tutela della pur giustificata aspirazione di scongiurare lo strepitus fori, ne' la presentazione spontanea dell'art. 250 cod. proc. pen., e il deposito di memorie e proposte degli artt. 145 e 306 dello stesso codice attribuiscono all'inquisito il diritto di evitare il giudizio e alla persona offesa o danneggiata quello di far valere nel processo penale le proprie ragioni.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge 5 dicembre 1969, n. 932 (modificazioni al codice di procedura penale in merito alle indagini preliminari, al diritto di difesa, all'avviso di procedimento ed alla nomina del difensore), sollevata dal pretore di Livorno in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 1972.

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE VERZÌ

- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI -

LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

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