Corte costituzionale
Sentenza n. 196/1972
Corte cost., sent. 29 dicembre 1972, n. 196
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 196/1972
- Data di deposito
- 29 dicembre 1972
- Data di decisione
- 14 dicembre 1972
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Ercole Rocchetti
- Presidente
- CHIARELLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1972:196
Norme oggetto del giudizio
- art. 372, codice di procedura penale 1930
- art. 392, comma 1, codice di procedura penale 1930
Parametri
Massime
Massima n. 6453
L'art. 392, primo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui con l'inciso "in quanto sono applicabili" rende possibile non applicare all'istruzione sommaria l'art. 372 dello stesso codice, non viola il principio di eguaglianza in quanto la diversita' di regolamentazione tra istruzione sommaria e formale, in ordine al deposito degli atti, e' giustificata dalla diversa natura dei due tipi di istruzione che comporta, per quella sommaria, piu' rapido procedimento e minori formalita'. Cfr.: sent. n. 127 del 1966.
Massima n. 6454
L'art. 392, primo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui consente che l'istruzione sommaria possa concludersi con richiesta di citazione a giudizio senza il previo deposito degli atti (richiesto dall'art. 372 c.p.p. per l'istruzione formale) non contrasta con il diritto di difesa tutelato dall'art. 24, secondo comma, della Costituzione: ed invero, non puo' considerarsi rilevante, e tanto meno costituzionalmente protetto, l'interesse dell'imputato alla eventuale risoluzione del procedimento in fase istruttoria, perche' occorre tener conto di un altro opposto interesse dello stesso imputato, diretto a conseguire nella risonanza del pubblico dibattimento una assoluzione definitiva con importanza ed effetti ben diversi da un semplice proscioglimento istruttorio.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 392 del codice di procedura penale, proposta dall'ordinanza in epigrafe con riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 1972.
GIUSEPPE CHIARELLI - COSTANTINO
MORTATI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE
MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO
CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI
- GIULIO GIONFRIDA.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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