Corte costituzionale

Sentenza n. 196/1972

Corte cost., sent. 29 dicembre 1972, n. 196

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
196/1972
Data di deposito
29 dicembre 1972
Data di decisione
14 dicembre 1972
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Ercole Rocchetti
Presidente
CHIARELLI
ECLI
ECLI:IT:COST:1972:196

Norme oggetto del giudizio

  • art. 372, codice di procedura penale 1930
  • art. 392, comma 1, codice di procedura penale 1930

Parametri

Massime

Massima n. 6453

L'art. 392, primo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui con l'inciso "in quanto sono applicabili" rende possibile non applicare all'istruzione sommaria l'art. 372 dello stesso codice, non viola il principio di eguaglianza in quanto la diversita' di regolamentazione tra istruzione sommaria e formale, in ordine al deposito degli atti, e' giustificata dalla diversa natura dei due tipi di istruzione che comporta, per quella sommaria, piu' rapido procedimento e minori formalita'. Cfr.: sent. n. 127 del 1966.

Massima n. 6454

L'art. 392, primo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui consente che l'istruzione sommaria possa concludersi con richiesta di citazione a giudizio senza il previo deposito degli atti (richiesto dall'art. 372 c.p.p. per l'istruzione formale) non contrasta con il diritto di difesa tutelato dall'art. 24, secondo comma, della Costituzione: ed invero, non puo' considerarsi rilevante, e tanto meno costituzionalmente protetto, l'interesse dell'imputato alla eventuale risoluzione del procedimento in fase istruttoria, perche' occorre tener conto di un altro opposto interesse dello stesso imputato, diretto a conseguire nella risonanza del pubblico dibattimento una assoluzione definitiva con importanza ed effetti ben diversi da un semplice proscioglimento istruttorio.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 392 del codice di procedura penale, proposta dall'ordinanza in epigrafe con riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 1972.

GIUSEPPE CHIARELLI - COSTANTINO

MORTATI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI

BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO

BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE

MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO

CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI

- GIULIO GIONFRIDA.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

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