Corte costituzionale
Sentenza n. 195/1972
Corte cost., sent. 29 dicembre 1972, n. 195
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 195/1972
- Data di deposito
- 29 dicembre 1972
- Data di decisione
- 14 dicembre 1972
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Luigi Oggioni
- Presidente
- CHIARELLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1972:195
Norme oggetto del giudizio
- art. 38, legge n. 810 del 27 maggio 1929
Parametri
Massime
Massima n. 6446
Esula dalla competenza della Corte il controllo della rilevanza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 38 del Concordato che prevede il nulla osta della S. Sede per la nomina dei professori dell'Universita' cattolica, sollevata nel corso del giudizio davanti al Consiglio di Stato concernente la revoca del nulla osta ai danni di un docente gia' in funzione, poiche' l'ordinanza di rinvio risulta sorretta da motivate considerazioni interpretative della norma impugnata, sufficienti per riconoscere razionale l'operativita' del nulla osta anche in relazione alla permanenza dei professori nelle loro funzioni, oltre che alla loro nomina.
Massima n. 6447
La facolta' di sollevare in via incidentale nel corso di un giudizio per conflitto di attribuzioni questioni di legittimita' costituzionale di disposizioni legislative aventi carattere strumentale rispetto alla decisione principale e' da ritenere estensibile anche nei giudizi incidentali di legittimita' costituzionale, a condizione che si tratti di norme che si presentino come pregiudiziali e strumentali rispetto alla definizione della questione principale. Pertanto non merita accoglimento l'istanza con cui la parte privata, all'udienza di discussione avanti alla Corte, chiede che in ordine alla stessa norma gia' in discussione, venga sollevata in via incidentale questione di legittimita' costituzionale sotto nuovi profili, non compresi nell'ordinanza di rinvio che come tali rappresentano solo una inammissibile estensione del giudizio.
Massima n. 6448
I requisiti dell'indipendenza e della sovranita' riconosciuti dall'art. 7 della Costituzione sia allo Stato che alla Chiesa riflettono il carattere originario dei due ordinamenti. Ma la separazione e la reciproca indipendenza non escludono che un regolamento dei rapporti dei due ordinamenti sia sottoponibile a disciplina pattizia, alla quale legittimamente puo' risalire la rilevanza di atti promananti da una delle due parti, purche' non siano tali da porre in essere nei confronti dello Stato italiano situazioni giuridiche incompatibili con i principi supremi del suo ordinamento costituzionale, ai quali le norme pattizie non possono essere contrarie. L'art. 38 del Concordato, che sottopone al nulla osta della S. Sede la nomina dei professori della Universita' cattolica, sollevata per presunta violazione dell'art. 7 Cost. sotto il profilo della violazione della sovranita' dello Stato che deriverebbe dalla subordinazione al "placet" dell'Autorita' ecclesiastica nella materia dell'insegnamento, non contrasta col menzionato principio costituzionale.
Massima n. 6449
In base all'art. 33 della Costituzione lo Stato ha l'obbligo di provvedere alla pubblica istruzione ma non ha l'esclusivita' dell'insegnamento, ed anzi la stessa norma pone il principio del pluralismo scolastico conformemente a quello fondamentale della liberta' dell'arte e della scienza.
Massima n. 6450
La liberta' della scuola intesa come attuazione del principio del pluralismo scolastico ai sensi dell'art. 33 Cost., si estende indubbiamente alle universita', per cui e' ammissibile la creazione di universita' libere, che possono essere confessionali o comunque ideologicamente caratterizzate, e ne deriva necessariamente che la liberta' di insegnamento da parte di singoli docenti che sono liberi di aderire all'indirizzo della scuola come di recedere dal relativo rapporto, incontra nel particolare ordinamento di siffatte universita' i limiti necessari a realizzarne le finalita'. Cio' vale in particolare per l'Universita' cattolica la cui pretesa natura di persona giuridica pubblica non ne attenuerebbe comunque l'originaria destinazione finalistica e la caratterizzazione confessionale. Negando ad una libera universita' ideologicamente qualificata il potere di scegliere i suoi docenti in base ad una valutazione della loro personalita' e negandosi alla stessa il potere di recedere dal rapporto ove gli indirizzi religiosi o ideologici del docente siano divenuti contrastanti con quelli che caratterizzano la scuola, si mortificherebbe e rinnegherebbe la liberta' di questa, inconcepibile senza la titolarita' di quei poteri, e pertanto l'art. 38 del Concordato non contrasta con l'art. 33 Cost., che subordina al nulla osta della S. Sede la nomina dei professori dell'Universita' cattolica del Sacro Cuore.
Massima n. 6451
La legittima esistenza di libere universita' caratterizzate dalla finalita' di diffondere un credo religioso e' uno strumento di liberta', e la liberta' religiosa dei cattolici sarebbe gravemente compromessa ove l'Universita' cattolica non potesse recedere dal rapporto con un docente che piu' non ne condivida le fondamentali e caratterizzanti finalita'. E' pertanto infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 38 del Concordato che subordina la nomina e la permanenza dei professori dell'Universita' cattolica al nulla osta della S. Sede, sollevata in relazione all'art. 19 Cost..
Massima n. 6452
L'art. 38 del Concordato, nello stabilire che la nomina e la permanenza dei professori dell'Universita' cattolica sono subordinate al nulla osta della S. Sede non costituisce un privilegio a favore della detta Universita' ma e' specificazione di un principio immanente alla liberta' della scuola ed alla liberta' religiosa, tale da valere per qualsiasi scuola e per qualsiasi religione o ideologia, e non contrasta pertanto con l'art. 3 della Costituzione.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 38 del Concordato fra l'Italia e la Santa Sede, reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810, questione proposta, con ordinanza 26 novembre 1971 del Consiglio di Stato, in riferimento agli artt. 3, 7, 19, 33 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 1972.
GIUSEPPE CHIARELLI - COSTANTINO
MORTATI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE
MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO
CAPALOZZA - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI
- GIULIO GIONFRIDA.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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