Corte costituzionale
Sentenza n. 190/1972
Corte cost., sent. 21 dicembre 1972, n. 190
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 190/1972
- Data di deposito
- 21 dicembre 1972
- Data di decisione
- 13 dicembre 1972
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Vincenzo Trimarchi
- Presidente
- CHIARELLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1972:190
Norme oggetto del giudizio
- art. 217, regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942
- art. 217, comma 1, regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942
- art. 217, comma 2, regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942
Parametri
Massime
Massima n. 6440
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 217, comma secondo, del R.D. 16 marzo 1942, n. 217 (legge fallimentare) in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione. Infatti, posto che al giudice penale chiamato a giudicare circa l'esistenza di reati fallimentari ed in particolare di quello previsto e punito dall'art. 217, comma secondo, della relativa legge, non e' consentito di indagare sulla sussistenza delle condizioni soggettive ed oggettive richieste per la dichiarazione di fallimento, essendo ogni pronuncia a quest'ultimo riguardo riservata al competente giudice civile, la norma contenuta nell'art. 217, comma secondo, gia' citato, presuppone e comporta che ogni indagine sulla assoggettabilita' (in concreto) di un dato imprenditore alla procedura concorsuale venga compiuta dal giudice civile e che la sentenza dichiarativa di fallimento, in ordine a quella condizione giuridica dell'imprenditore, debba fare stato nel procedimento penale. Perche' sia rispettata la norma contenuta nell'art. 27 della Costituzione nella parte in cui esso dispone che la responsabilita' penale e' personale, e' necessario e sufficiente che sussista il rapporto di causalita' materiale tra azione ed evento dal quale deriva che tra il soggetto ed il fatto preveduto come reato si realizzi il carattere di suita'.
Massima n. 6441
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 217, primo e secondo comma, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare) in riferimento all'art. 3 della Costituzione, sotto il profilo che, essendo la sentenza dichiarativa di fallimento come elemento costitutivo della fattispecie criminosa, gli effetti della dichiarazione di fallimento incidono diversamente a seconda del momento in cui la sentenza sia stata emessa: la questione infatti e' stata gia' decisa nel senso della infondatezza con la sent. n. 110 del 1972 di questa Corte.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 217, commi primo e secondo, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal pretore di Bologna con l'ordinanza indicata in epigrafe;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 217, comma secondo, del citato r.d. 16 marzo 1942, n. 267, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, dal tribunale di Macerata con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 1972.
GIUSEPPE CHIARELLI - COSTANTINO
MORTATI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE
MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO
CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI
- GIULIO GIONFRIDA.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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