Corte costituzionale

Sentenza n. 190/1972

Corte cost., sent. 21 dicembre 1972, n. 190

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
190/1972
Data di deposito
21 dicembre 1972
Data di decisione
13 dicembre 1972
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Vincenzo Trimarchi
Presidente
CHIARELLI
ECLI
ECLI:IT:COST:1972:190

Norme oggetto del giudizio

  • art. 217, regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942
  • art. 217, comma 1, regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942
  • art. 217, comma 2, regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942

Parametri

Massime

Massima n. 6440

Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 217, comma secondo, del R.D. 16 marzo 1942, n. 217 (legge fallimentare) in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione. Infatti, posto che al giudice penale chiamato a giudicare circa l'esistenza di reati fallimentari ed in particolare di quello previsto e punito dall'art. 217, comma secondo, della relativa legge, non e' consentito di indagare sulla sussistenza delle condizioni soggettive ed oggettive richieste per la dichiarazione di fallimento, essendo ogni pronuncia a quest'ultimo riguardo riservata al competente giudice civile, la norma contenuta nell'art. 217, comma secondo, gia' citato, presuppone e comporta che ogni indagine sulla assoggettabilita' (in concreto) di un dato imprenditore alla procedura concorsuale venga compiuta dal giudice civile e che la sentenza dichiarativa di fallimento, in ordine a quella condizione giuridica dell'imprenditore, debba fare stato nel procedimento penale. Perche' sia rispettata la norma contenuta nell'art. 27 della Costituzione nella parte in cui esso dispone che la responsabilita' penale e' personale, e' necessario e sufficiente che sussista il rapporto di causalita' materiale tra azione ed evento dal quale deriva che tra il soggetto ed il fatto preveduto come reato si realizzi il carattere di suita'.

Massima n. 6441

E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 217, primo e secondo comma, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare) in riferimento all'art. 3 della Costituzione, sotto il profilo che, essendo la sentenza dichiarativa di fallimento come elemento costitutivo della fattispecie criminosa, gli effetti della dichiarazione di fallimento incidono diversamente a seconda del momento in cui la sentenza sia stata emessa: la questione infatti e' stata gia' decisa nel senso della infondatezza con la sent. n. 110 del 1972 di questa Corte.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 217, commi primo e secondo, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal pretore di Bologna con l'ordinanza indicata in epigrafe;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 217, comma secondo, del citato r.d. 16 marzo 1942, n. 267, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, dal tribunale di Macerata con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 1972.

GIUSEPPE CHIARELLI - COSTANTINO

MORTATI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI

BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO

BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE

MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO

CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI

- GIULIO GIONFRIDA.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

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