Corte costituzionale
Sentenza n. 187/1972
Corte cost., sent. 21 dicembre 1972, n. 187
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 187/1972
- Data di deposito
- 21 dicembre 1972
- Data di decisione
- 13 dicembre 1972
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Nicola Reale
- Presidente
- CHIARELLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1972:187
Norme oggetto del giudizio
- art. 408, codice di procedura penale 1930
- art. 175, codice di procedura penale 1930
- art. 412, codice di procedura penale 1930
Parametri
Massime
Massima n. 6431
E' fondamentale, nel sistema di diritto processuale penale, ed in particolare per la disciplina delle notificazioni, la diversa posizione giuridica che qualifica l'imputato nei confronti della persona offesa dal reato. L'imputato e' parte principale del processo penale, nel quale ha diritto di esercitare la difesa, tanto personalmente quanto con il necessario intervento del difensore, di fiducia o nominato per lui dal giudice. All'esigenza della difesa sono istituzionalmente correlati i rimedi sia a portare ad effettiva conoscenza dell'imputato l'atto contenente la contestazione dell'accusa, previe ulteriori ricerche nel territorio dello Stato (ed eventuale trasmissione all'estero dell'avviso di procedimento mediante missiva postale raccomandata con invito a indicare od eleggere domicilio nella Repubblica, art. 177 bis), sia a stabilirne quanto meno, dopo la declaratoria di irreperibilita', la conoscenza legale, a seguito del deposito in cancelleria e segreteria degli atti da notificare, con contestuale avviso dell'avvenuto deposito al difensore, gia' nominato dall'imputato o da nominarsi dall'autorita' giudiziaria precedente: difensore a cui e' attribuita la rappresentanza processuale dell'imputato, salvo che per gli atti che questi deve compiere personalmente o per mezzo di procuratore speciale (art. 170 c.p.p.). L'offeso dal reato, invece, non e' parte nel rapporto processuale penale, ancorche' egli possa assumere tale qualifica inserendosi nel processo con la costituzione di parte civile.
Massima n. 6432
La legge processuale penale da' rilievo alla eventualita' che l'offeso dal reato si costituisca parte civile, prevedendo che anche nei confronti dell'offeso abbia attuazione l'avviso di un procedimento, al quale egli possa avere interesse a partecipare (art. 8 legge 5 dicembre 1969, n. 932) e perche' in esso eserciti (se crede) le pretese di restituzione o di risarcimento, collaborando peraltro ai sensi di legge, alla ricerca della verita' ed alla formazione delle prove. Nell'ordinamento processuale vigente, pero' la partecipazione dell'offeso al giudizio penale, nei modi previsti anche a seguito della costituzione di parte civile, non puo' mettersi sullo stesso piano di quello dell'imputato, cosi' da esigere parita' di trattamento. E cio' attesa la diversa efficacia che il giudicato penale ha direttamente nei riguardi dell'imputato e, solo di riflesso, nei limiti della normativa vigente nei riguardi dell'offeso dal reato. All'offeso in particolare non puo' negarsi che incomba l'onere della domanda per la tutela dei propri interessi civili; domanda alla cui proposizione non e' estraneo anche un onere di diligenza nel seguire le vicende del processo penale.
Massima n. 6433
Nel processo penale, la presenza dell'offeso da reato e' richiesta anche a fini istruttori, quale testimone, spesso unico e solitamente essenziale, onde, a norma dell'art. 408 Codice procedura penale, si deve, a pena di nullita' (art. 412), notificare anche a lui il decreto di citazione al dibattimento, salvo che la notifica risulti impossibile per accertata irreperibilita' di fatto dell'offeso medesimo. Ma al fine di questo accertamento non e' esclusa la facolta' per il giudice di ordinare che siano rinnovate le ricerche del soggetto nel territorio dello Stato, mentre, nel caso di soggetto che si sappia essere emigrato all'estero, ne vanno acquisite nel processo le deposizioni a mezzo di rogatorie ad autorita' di altro Stato, quando sia possibile.
Massima n. 6434
Per il caso che la parte offesa risieda all'estero valgono i temperamenti al principio di territorialita' che sono apportati dalle convenzioni internazionali di assistenza giudiziaria, stipulate e rese esecutive nello Stato, per effetto delle quali (in attuazione dell'art. 656 Codice procedura penale) sono rese possibili le assunzioni di testimonianze, le notificazioni e comunicazioni di atti processuali agli interessati, con la opportuna collaborazione (anche in ordine a eventuali ricerche) degli organi giudiziari degli altri Stati contraenti.
Massima n. 6435
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 175 Codice procedura penale sollevata in riferimento agli articoli 3, primo comma e 24, primo e secondo comma della Costituzione, sotto il profilo della uguaglianza di trattamento dell'offeso da reato, ai fini della notificazione degli atti processuali penali, nei confronti dello imputato, non derivando dalla diversa disciplina al riguardo ingiustificate limitazioni all'esercizio dell'azione civile nel processo penale ed al diritto di difesa dell'offeso da reato.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 175 del codice di procedura penale, proposte dalle ordinanze indicate in epigrafe con riferimento agli articoli 3, primo comma, e 24, primo e secondo comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 1972.
GIUSEPPE CHIARELLI - COSTANTINO
MORTATI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE
MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO
CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI
- GIULIO GIONFRIDA.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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