Corte costituzionale
Sentenza n. 186/1972
Corte cost., sent. 21 dicembre 1972, n. 186
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 186/1972
- Data di deposito
- 21 dicembre 1972
- Data di decisione
- 13 dicembre 1972
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Nicola Reale
- Presidente
- CHIARELLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1972:186
Norme oggetto del giudizio
- art. 146, regio decreto n. 3269 del 30 dicembre 1923
- art. 1, regio decreto n. 2313 del 13 gennaio 1936
Parametri
Massime
Massima n. 6429
La disciplina dettata dall'art. 146 legge di registro, approvata col r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, in quanto consente che l'Amministrazione finanziaria, discrezionalmente e senza limite di tempo (salvo quello stabilito per il maturare della prescrizione), possa procrastinare la definitivita' dell'accertamento del tributo di registro, impedendo l'esplicazione della tutela giurisdizionale, e' in contrasto con l'art. 113 della Costituzione. E cio' per il fatto che solo alla pubblica Amministrazione, con esclusione di ogni iniziativa del contribuente, con la notificazione della decisione della Commissione tributaria, e' dato disporre della decorrenza e in sostanza dell'efficacia del termine semestrale di decadenza dall'impugnativa della decisione, non senza pregiudizio per il contribuente in ordine alle prove di cui egli intenda avvalersi davanti al giudice ordinario, al fine di contrastare le pretese dell'Amministrazione finanziaria; prove, di cui il decorso del tempo valga a sminuire o eliminare l'efficacia o la pratica deducibilita'.
Massima n. 6430
Il precetto contenuto nell'art. 113 della Costituzione, per cui contro gli atti della pubblica Amministrazione e' ammessa sempre la tutela giurisdizionale, proclama, sul riflesso evidente del principio dell'art. 24, primo comma, l'inviolabilita' del diritto a questa tutela. E', mentre non vieta che la legge ordinaria possa regolare diversamente l'esercizio del diritto alla protezione giurisdizionale, non esige che questa inerisca, con immediatezza, al sorgere del diritto. La determinazione concreta di modalita' ed oneri non deve, pero', neppur rendere la domanda di giustizia difficile o impossibile, ostacolandone la proponibilita' fino al punto di pregiudicare o addirittura vanificare il diritto del quale si richiede protezione.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 146 r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269 (che approva la legge di registro), modificato con l'art. 1 del r.d. 13 gennaio 1936, n. 2313, nella parte in cui non stabilisce che la notificazione in esso prevista, ai fini della decorrenza del termine di decadenza per ricorrere all'autorità giudiziaria, possa avere luogo anche ad istanza del contribuente.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 1972.
GIUSEPPE CHIARELLI - COSTANTINO
MORTATI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE
MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO
CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI
- GIULIO GIONFRIDA.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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