Corte costituzionale
Sentenza n. 174/1972
Corte cost., sent. 12 dicembre 1972, n. 174
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 174/1972
- Data di deposito
- 12 dicembre 1972
- Data di decisione
- 5 dicembre 1972
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Costantino Mortati
- Presidente
- CHIARELLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1972:174
Norme oggetto del giudizio
- decreto del Presidente della Repubblica n. 1040 del 14 luglio 1960
- art. 49, comma 3, contratto o accordo collettivo di lavoro del 24 maggio 1956
- legge n. 604 del 15 luglio 1966
- art. 2955, n.2, codice civile
- art. 2948, n.4, codice civile
- art. 2956, n.1, codice civile
- legge n. 300 del 20 maggio 1970
- contratto o accordo collettivo di lavoro del 24 maggio 1956
Parametri
Massime
Massima n. 6410
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 49, terzo comma, del contratto collettivo di lavoro 24 maggio 1956 per i dipendenti delle case di cura private, recepito dall'articolo unico del D.P.R. 14 luglio 1960, n. 1040, nella parte che fa decorrere il termine di decadenza per i reclami dei dipendenti medesimi dal giorno in cui il pagamento venga effettuato o omesso, anche per i rapporti di lavoro non considerati dalla legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni.
Massima n. 6411
Con la sentenza n. 63 del 1966, la Corte ha statuito che le disposizioni del codice civile le quali consentono che la prescrizione quinquennale o quelle presuntive, relative a retribuzioni corrisposte per periodi non superiori o superiori al mese sono da ritenere affette da illegittimita' costituzionale nella parte in cui fanno decorrere i termini relativi durante la costanza del rapporto di lavoro. Cio' nella considerazione che allorche' quest'ultima ipotesi si verifica, e' da presumere che la mancanza di tempestiva impugnazione sia determinata dal timore di licenziamento, e quindi venga ad assumere carattere di rinunzia implicita.
Massima n. 6412
La Corte, con la sentenza n. 143 del 1969, ebbe a ritenere che il principio affermato con la sentenza n. 63 del 1966 non dovesse trovare applicazione tutte le volte che il rapporto di lavoro subordinato sia caratterizzato da una particolare forza di resistenza, quale deriva da una disciplina che assicuri normalmente la stabilita' del rapporto e fornisca le garanzie di appositi rimedi giurisdizionali contro ogni illegittima risoluzione. Non sembra dubbio che tale interpretazione, fatta allora valere per i rapporti di pubblico impiego statali, anche se di carattere temporaneo, debba trovare applicazione in tutti i casi di sussistenza di garanzie che si possano ritenere equivalenti a quelle disposte per i rapporti medesimi. Siffatta analogia si verifica allorche' ricorra l'applicabilita' delle leggi 15 luglio 1966, n. 604 e 20 maggio 1970, n. 300, di cui la seconda deve considerarsi necessaria integrazione della prima, dato che una vera stabilita' non si assicura se all'annullamento dell'avvenuto licenziamento non si faccia seguire la completa reintegrazione nella posizione giuridica preesistente fatta illegittimamente cessare.
Massima n. 6413
In tutti quei casi (come sono per esempio quelli risultanti dall'art. 11 della legge n. 604 del 1966) per i quali le disposizioni sulla giusta causa non trovano applicazione, deve rimanere fermo il principio che vieta di far decorrere il termine di decadenza per le impugnative in materia di crediti da lavoro dipendente nel periodo di durata del rapporto, dovendosi il medesimo spostare alla fine di questo.
Massima n. 6414
Poiche' l'art. 49, terzo comma, del contratto collettivo 24 maggio 1956, recepito nel D.P.R. 14 luglio 1960, n. 1040, non discrimina, ai fini della proposizione dei reclami, la situazione del personale dipendente secondo che possa o no invocare le norme sulla giusta causa, deve per questa parte essere dichiarato costituzionalmente illegittimo.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 49, terzo comma, del contratto collettivo di lavoro 24 maggio 1956 per i dipendenti dalle case di cura private, recepito dall'articolo unico del d.P.R. 14 luglio 1960, n. 1040, nella parte che fa decorrere il termine di decadenza per i reclami dei dipendenti medesimi dal giorno in cui il pagamento venga effettuato o omesso, anche per i rapporti di lavoro non considerati dalla legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 dicembre 1972.
GIUSEPPE CHIARELLI - COSTANTINO
MORTATI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE
MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO
CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI
- GIULIO GIONFRIDA.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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