Corte costituzionale

Sentenza n. 171/1972

Corte cost., sent. 12 dicembre 1972, n. 171

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
171/1972
Data di deposito
12 dicembre 1972
Data di decisione
5 dicembre 1972
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Paolo Bonifacio
Presidente
CHIARELLI
ECLI
ECLI:IT:COST:1972:171

Norme oggetto del giudizio

  • art. 503, codice di procedura penale 1930
  • art. 502, codice di procedura penale 1930
  • art. 390, codice di procedura penale 1930
  • art. 304, codice di procedura penale 1930

Parametri

Massime

Massima n. 6395

Al fine di stabilire se gli artt. 502 e 503 cod. proc. pen., per quanto riguarda il sommario interrogatorio dell'imputato cui si deve procedere prima del giudizio direttissimo, assicurino o no quelle stesse garanzie difensive (nomina ed intervento del difensore) che la legge predispone per la fase istruttoria della procedura ordinaria, non e' sufficiente leggere isolatamente le due anzidette disposizioni, ma occorre interpretarle sistematicamente nella loro necessaria connessione con le altre norme concernenti l'interrogatorio dell'imputato.

Massima n. 6396

Nel vigente ordinamento processuale - quale risulta a seguito della sentenza n. 190 del 1970 e della legge 18 marzo 1971, n. 62 - il diritto del difensore ad essere presente all'interrogatorio dell'imputato e' garantito, sia nell'istruzione formale (art. 304 bis c.p.p.) che nell'istruzione sommaria (art. 392: cfr. sent. n. 52 del 1965) e nelle indagini di polizia giudiziaria (art. 225: cfr. anche sent. n. 86 del 1968): sicche' non e' dubbio che, anche quando si procede a giudizio direttissimo, e comunque si qualifichino gli atti compiuti dal pretore (cfr. l'art. 231 c.p.p.) o dal pubblico ministero prima del dibattimento, il difensore ha diritto di assistere all'interrogatorio sommario previsto dall'art. 502. Ne' diversamente stanno le cose a proposito della necessita' della previa nomina del difensore. Va percio' dichiarata priva di fondamento la questione di legittimita' costituzionale proposta nei confronti degli artt. 502 e 503 cod. proc. pen., in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., partendo dall'erroneo presupposto che in virtu' delle disposizioni impugnate al suddetto "sommario interrogatorio" si proceda senza nomina e possibilita' di intervento da parte del difensore.

Massima n. 6397

A norma degli artt. 304 e 390 cod. proc. pen. nel testo risultante dalle recenti modifiche legislative, nell'istruzione formale, nell'istruzione sommaria e nelle indagini di polizia giudiziaria, prima che si proceda all'interrogatorio dell'imputato, deve essere nominato un difensore. Di conseguenza l'art. 503 cod. proc. pen. - nella parte in cui (in relazione al giudizio direttissimo) prevede che il presidente del tribunale o della corte di assise, in mancanza di un difensore di fiducia nomini un difensore di ufficio ove non vi abbia provveduto il pubblico ministero nel primo atto del procedimento - deve essere interpretato nel senso che restano impregiudicati gli effetti invalidanti che si connettono all'inosservanza dell'obbligo imposto al pubblico ministero.

Massima n. 6398

Come la Corte costituzionale preciso' nella sentenza n. 62 del 1971, il rispetto del diritto di difesa previsto dall'art. 24, secondo comma, Cost., non richiede (riguardo alla fase istruttoria del processo penale) una obbligatorieta' dell'intervento del difensore all'interrogatorio dell'imputato, ma e' sufficientemente garantito dalla assicurata possibilita' che il difensore assista all'atto predetto.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 502 e 503 del codice di procedura penale, proposta dall'ordinanza indicata in epigrafe in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 dicembre 1972.

GIUSEPPE CHIARELLI - COSTANTINO

MORTATI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI

BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO

BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE

MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO

CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI

- GIULIO GIONFRIDA.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

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