Corte costituzionale
Sentenza n. 171/1972
Corte cost., sent. 12 dicembre 1972, n. 171
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 171/1972
- Data di deposito
- 12 dicembre 1972
- Data di decisione
- 5 dicembre 1972
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Paolo Bonifacio
- Presidente
- CHIARELLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1972:171
Norme oggetto del giudizio
- art. 503, codice di procedura penale 1930
- art. 502, codice di procedura penale 1930
- art. 390, codice di procedura penale 1930
- art. 304, codice di procedura penale 1930
Parametri
Massime
Massima n. 6395
Al fine di stabilire se gli artt. 502 e 503 cod. proc. pen., per quanto riguarda il sommario interrogatorio dell'imputato cui si deve procedere prima del giudizio direttissimo, assicurino o no quelle stesse garanzie difensive (nomina ed intervento del difensore) che la legge predispone per la fase istruttoria della procedura ordinaria, non e' sufficiente leggere isolatamente le due anzidette disposizioni, ma occorre interpretarle sistematicamente nella loro necessaria connessione con le altre norme concernenti l'interrogatorio dell'imputato.
Massima n. 6396
Nel vigente ordinamento processuale - quale risulta a seguito della sentenza n. 190 del 1970 e della legge 18 marzo 1971, n. 62 - il diritto del difensore ad essere presente all'interrogatorio dell'imputato e' garantito, sia nell'istruzione formale (art. 304 bis c.p.p.) che nell'istruzione sommaria (art. 392: cfr. sent. n. 52 del 1965) e nelle indagini di polizia giudiziaria (art. 225: cfr. anche sent. n. 86 del 1968): sicche' non e' dubbio che, anche quando si procede a giudizio direttissimo, e comunque si qualifichino gli atti compiuti dal pretore (cfr. l'art. 231 c.p.p.) o dal pubblico ministero prima del dibattimento, il difensore ha diritto di assistere all'interrogatorio sommario previsto dall'art. 502. Ne' diversamente stanno le cose a proposito della necessita' della previa nomina del difensore. Va percio' dichiarata priva di fondamento la questione di legittimita' costituzionale proposta nei confronti degli artt. 502 e 503 cod. proc. pen., in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., partendo dall'erroneo presupposto che in virtu' delle disposizioni impugnate al suddetto "sommario interrogatorio" si proceda senza nomina e possibilita' di intervento da parte del difensore.
Massima n. 6397
A norma degli artt. 304 e 390 cod. proc. pen. nel testo risultante dalle recenti modifiche legislative, nell'istruzione formale, nell'istruzione sommaria e nelle indagini di polizia giudiziaria, prima che si proceda all'interrogatorio dell'imputato, deve essere nominato un difensore. Di conseguenza l'art. 503 cod. proc. pen. - nella parte in cui (in relazione al giudizio direttissimo) prevede che il presidente del tribunale o della corte di assise, in mancanza di un difensore di fiducia nomini un difensore di ufficio ove non vi abbia provveduto il pubblico ministero nel primo atto del procedimento - deve essere interpretato nel senso che restano impregiudicati gli effetti invalidanti che si connettono all'inosservanza dell'obbligo imposto al pubblico ministero.
Massima n. 6398
Come la Corte costituzionale preciso' nella sentenza n. 62 del 1971, il rispetto del diritto di difesa previsto dall'art. 24, secondo comma, Cost., non richiede (riguardo alla fase istruttoria del processo penale) una obbligatorieta' dell'intervento del difensore all'interrogatorio dell'imputato, ma e' sufficientemente garantito dalla assicurata possibilita' che il difensore assista all'atto predetto.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 502 e 503 del codice di procedura penale, proposta dall'ordinanza indicata in epigrafe in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 dicembre 1972.
GIUSEPPE CHIARELLI - COSTANTINO
MORTATI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE
MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO
CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI
- GIULIO GIONFRIDA.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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