Corte costituzionale

Sentenza n. 163/1972

Corte cost., sent. 28 novembre 1972, n. 163

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
163/1972
Data di deposito
28 novembre 1972
Data di decisione
21 novembre 1972
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Costantino Mortati
Presidente
CHIARELLI
ECLI
ECLI:IT:COST:1972:163

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 6369

Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 106, prima parte, del codice penale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione. La norma dell'art. 106 cod. pen., secondo cui, in caso di amnistia, sopravvenuta alla condanna, si tiene conto di questa agli effetti della recidiva, appare in piena concordanza con l'art. 151 cod. pen., e, come questo, giustificata dalla sussistenza del presupposto del definitivo accertamento della colpevolezza, che manca nell'altro caso.

Massima n. 6370

Nel caso di amnistia propria non si deve effettuare un vero e proprio giudizio di colpevolezza, sia pure al limitato fine della determinazione dell'entita' della pena, poiche', invece, una volta intervenuta l'amnistia, non compete al giudice compiere un effettivo accertamento di sussistenza del reato, dovendosi egli limitare ad ipotizzare tale sussistenza in quanto necessario all'applicazione del provvedimento di clemenza, salvo nel caso previsto dall'art. 152 cod. proc. pen., della non punibilita' del fatto imputato quando risulti di piena evidenza che esso non sussiste e non e' previsto come reato o non e' addebitabile all'indiziato. Si e' pertanto in presenza di una obiettiva disparita' tra l'amnistia propria e quella impropria, dato che in una di esse, mancando ogni accertamento definitivo di colpevolezza, non si rende possibile far derivare alcun effetto penale, mentre nell'altra l'ammissibilita' di tali effetti trova fondamento nell'avvenuta e non piu' contestabile qualificazione di illecito penale del fatto di cui si e' chiamati a rispondere. Sicche' l'art. 151 cod. pen., quando dispone che l'amnistia sopravvenuta alla condanna fa cessare la sua esecuzione e le pene accessorie ma non gli altri effetti ad essa riconducibili, non induce lesione dell'art. 3 della Costituzione.

Massima n. 6371

La diversita' che puo' nascere fra i trattamenti a riguardo di due soggetti imputati dello stesso reato per la circostanza fortuita del sopravvenire del decreto di amnistia in un momento anteriore o posteriore al passaggio in giudicato della sentenza di condanna, e' espressione di una mera disparita' di fatto, cui e' estranea la legge ed e' irrilevante ai fini dell'applicazione dell'art. 3 della Costituzione.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata con l'ordinanza del tribunale di Milano, dell'art. 106, prima parte, del codice penale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 novembre 1972.

GIUSEPPE CHIARELLI - COSTANTINO

MORTATI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI

BATTTSTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO

BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE

MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO

CAPALOZZA - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI

- GIULIO GIONFRIDA.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

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