Corte costituzionale
Sentenza n. 159/1972
Corte cost., sent. 15 novembre 1972, n. 159
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 159/1972
- Data di deposito
- 15 novembre 1972
- Data di decisione
- 9 novembre 1972
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Enzo Capolozza
- Presidente
- CHIARELLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1972:159
Norme oggetto del giudizio
- art. 506, codice di procedura penale 1930
- art. 510, codice di procedura penale 1930
- art. 169, codice di procedura penale 1930
Parametri
Massime
Massima n. 6365
Tenuto conto degli argomenti posti a base di precedenti sentenze (n. 170 del 1963, n. 27 del 1966 e n. 48 del 1969) con le quali sono state disattese censure attinenti al procedimento per decreto penale, la questione di legittimita' costituzionale concernente l'applicazione dell'art. 169 c.p.p. all'assente, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., va risolta nel quadro piu' generale dei principi affermati dalla sentenza n. 77 del 1972 a proposito della prima notifica all'imputato non detenuto. Essendo diversa la posizione dell'irreperibile da quella del precariamente assente e' del tutto giustificato il differente trattamento processuale per il quale solo al secondo puo' essere applicato il procedimento per decreto. All'opposto, la compatibilita' violerebbe l'art. 3 Cost., in quanto - essendo il decreto penale opponibile solo dall'interessato o da un suo procuratore speciale - verrebbe meno il trattamento unitario degli irreperibili; sarebbe, poi, irrazionale pretendere, ai fini dell'osservanza del precetto costituzionale, che sia notificato a mani proprie un decreto penale emesso nei confronti di chiunque si sia allontanato anche momentaneamente dalla sua abitazione o dal luogo in cui abitualmente esercita la sua attivita' professionale. Nel prefissare il termine per l'opposizione, il legislatore ha operato una scelta tipicamente discrezionale, che sarebbe illegittima solo se, sul piano dell'id quod plerumque accidit, fosse vanificata l'azione difensiva. Non e', pertanto, violato neppure il diritto di difesa, per il quale non sono richieste identiche modalita' di esercizio, potendo esso venire diversamente regolato ed adattato alle speciali esigenze dei singoli procedimenti, purche' non ne siano pregiudicati lo scopo e le funzioni.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 169 del codice di procedura penale, per quanto riguarda la sua applicazione al procedimento monitorio (articoli 506-510 dello stesso codice), sollevata dal pretore di Brunico con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 novembre 1972.
GIUSEPPE CHIARELLI - COSTANTINO
MORTATI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE
MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO
CAPALOZZA - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI
- GIULIO GIONFRIDA.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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