Corte costituzionale

Sentenza n. 159/1972

Corte cost., sent. 15 novembre 1972, n. 159

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
159/1972
Data di deposito
15 novembre 1972
Data di decisione
9 novembre 1972
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Enzo Capolozza
Presidente
CHIARELLI
ECLI
ECLI:IT:COST:1972:159

Norme oggetto del giudizio

  • art. 506, codice di procedura penale 1930
  • art. 510, codice di procedura penale 1930
  • art. 169, codice di procedura penale 1930

Parametri

Massime

Massima n. 6365

Tenuto conto degli argomenti posti a base di precedenti sentenze (n. 170 del 1963, n. 27 del 1966 e n. 48 del 1969) con le quali sono state disattese censure attinenti al procedimento per decreto penale, la questione di legittimita' costituzionale concernente l'applicazione dell'art. 169 c.p.p. all'assente, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., va risolta nel quadro piu' generale dei principi affermati dalla sentenza n. 77 del 1972 a proposito della prima notifica all'imputato non detenuto. Essendo diversa la posizione dell'irreperibile da quella del precariamente assente e' del tutto giustificato il differente trattamento processuale per il quale solo al secondo puo' essere applicato il procedimento per decreto. All'opposto, la compatibilita' violerebbe l'art. 3 Cost., in quanto - essendo il decreto penale opponibile solo dall'interessato o da un suo procuratore speciale - verrebbe meno il trattamento unitario degli irreperibili; sarebbe, poi, irrazionale pretendere, ai fini dell'osservanza del precetto costituzionale, che sia notificato a mani proprie un decreto penale emesso nei confronti di chiunque si sia allontanato anche momentaneamente dalla sua abitazione o dal luogo in cui abitualmente esercita la sua attivita' professionale. Nel prefissare il termine per l'opposizione, il legislatore ha operato una scelta tipicamente discrezionale, che sarebbe illegittima solo se, sul piano dell'id quod plerumque accidit, fosse vanificata l'azione difensiva. Non e', pertanto, violato neppure il diritto di difesa, per il quale non sono richieste identiche modalita' di esercizio, potendo esso venire diversamente regolato ed adattato alle speciali esigenze dei singoli procedimenti, purche' non ne siano pregiudicati lo scopo e le funzioni.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 169 del codice di procedura penale, per quanto riguarda la sua applicazione al procedimento monitorio (articoli 506-510 dello stesso codice), sollevata dal pretore di Brunico con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 novembre 1972.

GIUSEPPE CHIARELLI - COSTANTINO

MORTATI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI

BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO

BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE

MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO

CAPALOZZA - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI

- GIULIO GIONFRIDA.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

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