Corte costituzionale
Sentenza n. 150/1972
Corte cost., sent. 27 luglio 1972, n. 150
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 150/1972
- Data di deposito
- 27 luglio 1972
- Data di decisione
- 14 luglio 1972
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Angelo de Marco
- Presidente
- CHIARELLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1972:150
Norme oggetto del giudizio
- art. 630, ultimo co., codice di procedura penale 1930
Parametri
Massime
Massima n. 6328
L'art. 630 c.p.p., statuendo che gli incidenti di esecuzione possono essere decisi anche senza la presenza di un difensore dell'interessato, non viola gli artt. 3 e 24 della Costituzione. La tipicita' del procedimento incidentale - le cui caratteristiche lo differenziano nettamente dal dibattimento - consente infatti al legislatore, nell'esercizio della sua discrezionalita', di rendere non necessaria la partecipazione del difensore alla discussione.
Massima n. 6329
Con sentenza n. 29 del 1962 questa Corte ebbe a dichiarare non fondata analoga questione, rilevando, tra l'altro, che nei vigenti nostri ordinamenti processuali il diritto alla difesa non si identifica sempre con la necessita' dell'assistenza del difensore, osservando al riguardo, che nel procedimento penale tale assistenza e' obbligatoria nella fase del giudizio, ma non lo e' nella istruzione e che nel procedimento civile lo stare in giudizio senza l'assistenza del difensore e' consentito per i giudizi davanti ai conciliatori ed anche, a date condizioni, in quelli davanti ai pretori. Affermo', poi, il principio generale che il diritto di difesa deve ritenersi sufficientemente garantito dalle norme in virtu' delle quali e' assicurata la possibilita' di tutelare in giudizio le proprie ragioni e di farsi assistere dal difensore, salvi i casi in cui il legislatore ordinario disponga la obbligatorieta' di tale assistenza.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 630, ultimo comma, del codice di procedura penale, sollevata dal pretore di Napoli, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 luglio 1972.
GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI
- COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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