Corte costituzionale

Sentenza n. 150/1972

Corte cost., sent. 27 luglio 1972, n. 150

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
150/1972
Data di deposito
27 luglio 1972
Data di decisione
14 luglio 1972
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Angelo de Marco
Presidente
CHIARELLI
ECLI
ECLI:IT:COST:1972:150

Norme oggetto del giudizio

  • art. 630, ultimo co., codice di procedura penale 1930

Parametri

Massime

Massima n. 6328

L'art. 630 c.p.p., statuendo che gli incidenti di esecuzione possono essere decisi anche senza la presenza di un difensore dell'interessato, non viola gli artt. 3 e 24 della Costituzione. La tipicita' del procedimento incidentale - le cui caratteristiche lo differenziano nettamente dal dibattimento - consente infatti al legislatore, nell'esercizio della sua discrezionalita', di rendere non necessaria la partecipazione del difensore alla discussione.

Massima n. 6329

Con sentenza n. 29 del 1962 questa Corte ebbe a dichiarare non fondata analoga questione, rilevando, tra l'altro, che nei vigenti nostri ordinamenti processuali il diritto alla difesa non si identifica sempre con la necessita' dell'assistenza del difensore, osservando al riguardo, che nel procedimento penale tale assistenza e' obbligatoria nella fase del giudizio, ma non lo e' nella istruzione e che nel procedimento civile lo stare in giudizio senza l'assistenza del difensore e' consentito per i giudizi davanti ai conciliatori ed anche, a date condizioni, in quelli davanti ai pretori. Affermo', poi, il principio generale che il diritto di difesa deve ritenersi sufficientemente garantito dalle norme in virtu' delle quali e' assicurata la possibilita' di tutelare in giudizio le proprie ragioni e di farsi assistere dal difensore, salvi i casi in cui il legislatore ordinario disponga la obbligatorieta' di tale assistenza.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 630, ultimo comma, del codice di procedura penale, sollevata dal pretore di Napoli, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 luglio 1972.

GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI

- COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

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