Corte costituzionale

Sentenza n. 147/1972

Corte cost., sent. 27 luglio 1972, n. 147

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
147/1972
Data di deposito
27 luglio 1972
Data di decisione
14 luglio 1972
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Costantino Mortati
Presidente
CHIARELLI
ECLI
ECLI:IT:COST:1972:147

Norme oggetto del giudizio

  • legge della Regione Lombardia n. 2 del 21 febbraio 1972

Parametri

Massime

Massima n. 6319

Nei giudizi di legittimita' costituzionale proposti in via principale valgono riguardo alla rappresentanza e difesa del Governo le norme dettate per l'intervento nei giudizi incidentali, e sono applicabili i principi riconosciuti validi dalla Corte riguardo alla non necessarieta' di un mandato o di uno specifico atto, rivestito di forma particolare, da cui risulti la volonta' del Presidente del Consiglio dei ministri, occorrendo solo che questa si esprima attraverso i canali necessari e sufficienti in relazione al contenuto dell'atto stesso. (Nella specie, il ricorso proposto dal Presidente del Consiglio dei ministri, con cui era promossa la questione di legittimita' costituzionale di una legge della Regione Lombardia, risultava sottoscritto solo da un Avvocato dello Stato e da esso non emergeva se vi fosse stata una formale deliberazione o determinazione del Presidente). Cfr.: sent. n. 6 del 1969.

Massima n. 6320

Il potere di promuovere una questione di legittimita' costituzionale in via principale relativamente ad una legge regionale spetta al Governo, nel senso che e' il Consiglio dei ministri a dover deliberare al riguardo ed il Presidente del Consiglio e' legittimato ad agire se ed in quanto sussista la detta determinazione del Consiglio dei ministri. Correlativamente, nemmeno in caso di necessita' ed urgenza il Presidente puo' sostituirsi in sede decisionale al Consiglio dei ministri (salvo ratifica o conferma del Consiglio stesso). Cfr.: sentt. n. 76 del 1963, n. 119 del 1966 e n. 8 del 1967.

Massima n. 6321

Poiche' la richiesta del Governo di riesame delle leggi regionali, prevista dall'art. 127 Cost., deve essere preceduta dal controllo del Consiglio dei ministri, per cui presuppone che la legge rinviata al Consiglio regionale sia ritenuta inficiata da vizi di legittimita' costituzionale, si' da predeterminare le linee essenziali dell'eventuale ricorso alla Corte e del conseguente giudizio di legittimita' in caso di riapprovazione, sanzionando la volonta' attuale del Governo stesso di opposizione nei confronti della legge regionale per ragioni di legittimita' (perche' eccedente la competenza della Regione), sulla base di tale persistente volonta' il Presidente del Consiglio puo' promuovere il giudizio se per ragioni eccezionali non ne sia possibile l'ulteriore constatazione all'atto della proposizione del ricorso, salva la riaffermazione con formale deliberazione, in modo diretto o indiretto, da parte del Consiglio dei ministri.

Massima n. 6322

Le Regioni non hanno il potere di disciplinare lo stato giuridico del personale che non sia regionale ma semplicemente presso di loro comandato (e tuttavia appartenente ai ruoli dello Stato o degli enti locali), non bastando al detto fine che nella mancanza di un rapporto organico vi sia un semplice rapporto funzionale; ne' possono dettare un trattamento economico (qualsiasi) per il personale non regionale ancorche' funzionalmente da loro dipendente, essendo evidente che collegando formalmente o fittiziamente tale trattamento alle mansioni, e modificando queste, si viene ad incidere sullo stato giuridico del personale che sul terreno della retribuzione e' ancorato al grado e alle qualifiche secondo i ruoli di appartenenza. Pertanto, e' costituzionalmente illegittima - per violazione dell'art. 117 Cost., nonche' dell'art. 67 della legge statale 10 febbraio 1953, n. 62 (restando assorbiti i profili di contrasto con gli artt. 97 Cost. e VIII disp. trans.) - la legge della Regione Lombardia del 21 febbraio 1972, n. 2, contenente "norme concernenti il trattamento economico del personale comandato per la prima costituzione degli uffici e dei servizi regionali", sia perche' si riferisce non solo al trattamento economico ma anche allo stato giuridico del personale comandato, sia perche' non si e' uniformata ai principi che escludono l'automaticita' degli scatti di stipendio e li condizionano all'assenza del demerito, ed inoltre fissando la misura degli scatti al sei per cento anziche' al 2,50 per cento, ha previsto un trattamento economico piu' favorevole in assoluto per il personale comandato presso la Regione, violando direttamente il citato art. 67, seconda parte, della legge n. 62 del 1953. Cfr.: sent. n. 40 del 1972.

Massima n. 6323

In pendenza del giudizio di legittimita' costituzionale promosso in via principale dallo Stato nei confronti di leggi regionali, il Presidente della Regione che ha emesso la legge impugnata non puo' promulgarla ne' ordinarne la pubblicazione senza attendere, in ordine al proposto ricorso la decisione della Corte, cioe' dell'unico organo competente ad esprimere al riguardo determinazioni costituzionalmente valide. In ogni caso, intervenuta la pubblicazione della legge, e' di questa che deve essere dichiarata l'illegittimita' costituzionale. (Nella specie, il Presidente della Giunta regionale della Lombardia, nonostante il ricorso dello Stato avverso la legge reg. del 21 febbraio 1972, n. 2, (ved. precedente massima 147/72 D) l'aveva promulgata disponendone la pubblicazione nel Bollettino ufficiale).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale della legge della Regione Lombardia del 21 febbraio 1972, n. 2, contenente "norme concernenti il trattamento economico del personale comandato per la prima costituzione degli uffici e dei servizi regionali".

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 luglio 1972.

GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI

- COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

VERZÌ - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO -

LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

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