Corte costituzionale

Sentenza n. 132/1972

Corte cost., sent. 12 luglio 1972, n. 132

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
132/1972
Data di deposito
12 luglio 1972
Data di decisione
3 luglio 1972
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuseppe Verzì
Presidente
FRAGALI
ECLI
ECLI:IT:COST:1972:132

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 2, legge n. 833 del 26 novembre 1969
  • art. 56, decreto-legge n. 745 del 26 ottobre 1970
  • legge n. 1034 del 18 dicembre 1970
  • art. 6, comma 2, legge n. 833 del 26 novembre 1969
  • art. 3, comma 3, legge n. 833 del 26 novembre 1969

Parametri

Massime

Massima n. 6227

Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma secondo della legge 26 novembre 1969, n. 833, e dello stesso articolo, medesimo comma, cosi' come modificato dall'art. 56 del d.l. 26 ottobre 1970, n. 745, convertito in legge 18 dicembre 1970, n. 1034, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., rispettivamente, dal Pretore di Torre del Greco e del Pretore di Poggio Mirteto e di Milano. E cio' perche' il legislatore ha voluto proteggere le categorie di cittadini meritevoli di particolare tutela sotto il punto di vista sociale, concedendo soltanto a costoro il beneficio della proroga di legge dei contratti di locazione, ed all'uopo ha disciplinato la materia con una norma di carattere generale facendo riferimento ai proventi dei conduttori o subconduttori e dei componenti la famiglia anagrafica, non superiori complessivamente a lire 150.000 mensili, ovvero (art. 56 del d.l. 26 ottobre 1970, n. 745) al reddito imponibile dei medesimi per l'anno 1969, non inferiore a lire 2.500.000. La posizione economica del locatore non poteva essere presa in considerazione da una norma che vuol creare, per fini sociali, una differenziazione fra conduttori che hanno diritto alla proroga e conduttori che tale diritto non hanno.

Massima n. 6228

Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma secondo, della legge 26 novembre 1969, n. 833, cosi' come modificato dall'art. 56 del d.l. 26 ottobre 1970, n. 745, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., sotto il profilo che ai contratti di locazione in esso previsti - a differenza di quanto accade per quelli contemplati nel primo comma - non sarebbe applicabile la norma dell'art. 4 della legge n. 253 del 1950, secondo la quale il locatore puo' far cessare la proroga nei casi in cui deve adibire l'immobile ad abitazione propria o dei familiari. Ed invero si possono addurre, a sostegno delle tesi del differente trattamento, argomenti interpretativi o contrapposizioni terminologiche o lacune della legge, ma e' difficile ammettere che la proroga delle locazioni disposta dal secondo comma non sia entrata a far parte del cosidetto "regime vincolistico", che e' termine generico, comprendente tutte le norme che disciplinano la materia delle locazioni. E svariate leggi che prorogano i contratti di locazione stipulati prima dell'anno 1947 parlano di disciplina delle locazioni e di proroga di esse ed usano talvolta anche il termine "regime vincolistico", ma non per creare differenza fra le proroghe, bensi' allo scopo di indicare genericamente i vincoli esistenti sulle locazioni di immobili urbani. Comunque, anche a volere considerare la lettera della norma impugnata, e' sufficiente tenere presente l'espressione "sono altresi' prorogati", per dedurre un coordinamento con i contratti prorogati dal primo comma e per sottoporre tutte le proroghe alla medesima disciplina rispetto ai casi in cui il locatore puo' far cessare la proroga.

Massima n. 6229

Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma secondo, della legge 26 novembre 1969, n. 833, cosi' come modificato dall'art. 56 del d.l. 26 ott. 1970, n. 745, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. per il fatto che non sono stati prorogati anche i contratti stipulati successivamente all'1 dicembre 1969. Ed invero, la situazione dei conduttori che stipularono il contratto anteriormente all'1 dicembre 1969 e' obbiettivamente diversa ed e' stata diversamente valutata dal legislatore. Per i contratti stipulati in epoca successiva a situazione economica e di mercato, profondamente diversa la situazione economica e di mercato, profondamente diversa da quella esistente al momento in cui vengono prorogati i fitti precedenti, richiedeva una valutazione per sopperire ad altre esigenze, valutazione che implicava una scelta di esclusiva competenza del legislatore.

Massima n. 6230

Gli artt. 1, secondo comma, 3, terzo comma e 6 secondo comma della legge 26 novembre 1969, n. 833 (norme relative alle locazioni degli immobili urbani), cosi' come modificati dall'art. 56 del d.l. 26 ottobre 1970, n. 745, convertito in legge 18 dicembre 1970, n. 1034, sono viziati di illegittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui non riconoscono al locatore il diritto di provare che il conduttore gode di un reddito superiore a quello risultante all'iscrizione nei ruoli dell'imposta complementare per l'anno 1969, nonche' nella parte in cui negano rilevanza alle variazioni di detto reddito, eventualmente sopravvenute. E cio' perche' il legislatore - volendo limitare il beneficio della proroga ad una categoria di conduttori che godano di un limitato reddito annuale - ha fatto riferimento ad un dato ritenuto obbiettivo, quale sarebbe quello del reddito imponibile risultante dai ruoli dell'imposta complementare dell'anno 1969. Ma l'accertamento fiscale, trasferito in un procedimento avente carattere e finalita' assai differenti, puo' avere soltanto valore dimostrativo, e, come tale, va soggetto all'apprezzamento del giudice. Conseguentemente la tutela giurisdizionale sul diritto controverso deve essere pienamente garantita dal regolare contraddittorio e dall'ammissione della prova contraria, che rappresentano mezzi essenziali per la ricerca della verita' e per l'attuazione della giustizia. Ed inoltre, perche' le summenzionate norme negano rilevanza alle variazioni di redditi sopravvenuti all'iscrizione nei ruoli per l'anno 1969, mentre e' d'uopo evitare irrazionali differenze, qualora le condizioni economiche del conduttore siano mutate al momento in cui si decide del diritto alla proroga.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, dell'art. 3, terzo comma, e dell'art. 6, secondo comma, della legge 26 novembre 1969, n. 833 (norme relative alle locazioni degli immobili urbani), così come modificati dall'art. 56 del d.l. 26 ottobre 1970, n. 745, convertito in legge 18 dicembre 1970, n. 1034:

a) nella parte in cui non riconoscono al locatore il diritto di provare che il conduttore gode di un reddito superiore a quello risultante dall'iscrizione nei ruoli dell'imposta complementare per l'anno 1969;

b) nonché nella parte in cui negano rilevanza alle variazioni del detto reddito eventualmente sopravvenute;

2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale:

a) dell'art. 1, comma secondo, della legge 26 novembre 1969, n. 833, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dall'ordinanza del pretore di Torre del Greco del 23 giugno 1970;

b) del sopraindicato art. 1, comma secondo, così come modificato dall'art. 56 sopracitato, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione dalle ordinanze del tribunale di Venezia del 18 maggio 1971, del pretore di Brescia del 4 marzo e del 1 giugno 1971 e del pretore di Poggio Mirteto dell'8 giugno 1971.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 luglio 1972.

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA

BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

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