Corte costituzionale

Sentenza n. 129/1972

Corte cost., sent. 12 luglio 1972, n. 129

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
129/1972
Data di deposito
12 luglio 1972
Data di decisione
3 luglio 1972
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Ercole Rocchetti
Presidente
CHIARELLI
ECLI
ECLI:IT:COST:1972:129

Norme oggetto del giudizio

  • art. 66, comma 5, legge n. 153 del 30 aprile 1969

Parametri

Massime

Massima n. 6218

Il giudizio sulla rilevanza, congruamente motivato dal giudice a quo, e' insindacabile nel giudizio dinanzi alla Corte Costituzionale (nella specie, era stato dedotto che il credito della parte, nei confronti della quale l'ordinanza prospettava la violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione, sarebbe rimasto comunque insoddisfatto, indipendentemente dalla applicazione della norma impugnata. La Corte ha ritenuto che tale circostanza attiene ad una situazione di fatto, suscettibile nel tempo di essere modificata, e comunque del tutto estranea alla reciproca posizione delle parti nel giudizio a quo).

Massima n. 6219

L'art. 66, quinto comma, della legge 30 aprile 1969 n. 153, e' costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non prevede nelle procedure fallimentari in cui sia stato reso esecutivo lo stato passivo, ma non sia stato ancora approvato il piano di riparto, il diritto del creditore pretermesso nel grado del privilegio a contestare i crediti che, prima della entrata in vigore della legge, fruivano di un privilegio di grado inferiore: ed invero, quella norma altera sostanzialmente, quando sia gia' intervenuto il decreto di esecutivita' dello stato passivo, il meccanismo del processo fallimentare, perche' non propone alcun rimedio per rimuovere, nei confronti dei creditori che, prima di quella disposizione, non potevano opporsi alla ammissione dei crediti previsti dall'art. 66, preclusioni che irrimediabilmente incidono sulla loro posizione processuale, in contrasto con la garanzia del diritto di difesa e con il principio di eguaglianza, tutelati dalla Costituzione.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 66, quinto comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153, contenente norme in materia di previdenza sociale, nella parte in cui non prevede che i titolari di crediti privilegiati, ammessi al passivo fallimentare in data anteriore all'entrata in vigore della detta legge, possano contestare i crediti che, per effetto della nuova disciplina, sono stati anteposti ai loro nel grado del privilegio.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 luglio 1972.

GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI

- COSTANTINO MORTATI - GIOVANNI

BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO

BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE

MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO

CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

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