Corte costituzionale
Sentenza n. 129/1972
Corte cost., sent. 12 luglio 1972, n. 129
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 129/1972
- Data di deposito
- 12 luglio 1972
- Data di decisione
- 3 luglio 1972
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Ercole Rocchetti
- Presidente
- CHIARELLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1972:129
Norme oggetto del giudizio
- art. 66, comma 5, legge n. 153 del 30 aprile 1969
Parametri
Massime
Massima n. 6218
Il giudizio sulla rilevanza, congruamente motivato dal giudice a quo, e' insindacabile nel giudizio dinanzi alla Corte Costituzionale (nella specie, era stato dedotto che il credito della parte, nei confronti della quale l'ordinanza prospettava la violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione, sarebbe rimasto comunque insoddisfatto, indipendentemente dalla applicazione della norma impugnata. La Corte ha ritenuto che tale circostanza attiene ad una situazione di fatto, suscettibile nel tempo di essere modificata, e comunque del tutto estranea alla reciproca posizione delle parti nel giudizio a quo).
Massima n. 6219
L'art. 66, quinto comma, della legge 30 aprile 1969 n. 153, e' costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non prevede nelle procedure fallimentari in cui sia stato reso esecutivo lo stato passivo, ma non sia stato ancora approvato il piano di riparto, il diritto del creditore pretermesso nel grado del privilegio a contestare i crediti che, prima della entrata in vigore della legge, fruivano di un privilegio di grado inferiore: ed invero, quella norma altera sostanzialmente, quando sia gia' intervenuto il decreto di esecutivita' dello stato passivo, il meccanismo del processo fallimentare, perche' non propone alcun rimedio per rimuovere, nei confronti dei creditori che, prima di quella disposizione, non potevano opporsi alla ammissione dei crediti previsti dall'art. 66, preclusioni che irrimediabilmente incidono sulla loro posizione processuale, in contrasto con la garanzia del diritto di difesa e con il principio di eguaglianza, tutelati dalla Costituzione.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 66, quinto comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153, contenente norme in materia di previdenza sociale, nella parte in cui non prevede che i titolari di crediti privilegiati, ammessi al passivo fallimentare in data anteriore all'entrata in vigore della detta legge, possano contestare i crediti che, per effetto della nuova disciplina, sono stati anteposti ai loro nel grado del privilegio.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 luglio 1972.
GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI
- COSTANTINO MORTATI - GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE
MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO
CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - PAOLO ROSSI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze