Corte costituzionale
Sentenza n. 128/1972
Corte cost., sent. 12 luglio 1972, n. 128
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 128/1972
- Data di deposito
- 12 luglio 1972
- Data di decisione
- 3 luglio 1972
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Verzì
- Presidente
- CHIARELLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1972:128
Norme oggetto del giudizio
- art. 6, comma 1, all. b, regio decreto legge n. 1924 del 15 novembre 1937
Parametri
Massime
Massima n. 6217
Il primo comma dell'art. 6 dell'allegato "B" al r.d.l. 15 novembre 1937 n. 1924 (provvedimenti vari in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari) e' viziato di illegittimita' costituzionale limitatamente alle parole "esclusa la prova testimoniale". L'illegittimita' deriva dal trattamento differenziato fatto alle parti in giudizio: alla pubblica amministrazione e' consentito di provare l'esistenza di un contratto di appalto con qualsiasi mezzo, compreso ogni elemento informativo adeguato, e quindi compresa la prova testimoniale, mentre al contribuente non e' concesso di provarne con testimoni la inesistenza. Di fronte alla ampia tutela giurisdizionale accordata alla pubblica Amministrazione sta la limitazione della stessa tutela per il contribuente, limitazione che appare tanto piu' grave in quanto nella varieta' dei rapporti contrattuali, nei quali una delle prestazioni consiste nella esecuzione di un lavoro, l'accertamento del fatto obbiettivo dell'adempimento di siffatta prestazione non porta necessariamente alla conseguenza di dover ritenere che sia stato stipulato e realizzato un contratto di appalto. La discriminazione fra le parti, che dinanzi al giudice dovrebbero trovarsi in condizione di perfetta uguaglianza, non appare giustificata dall'interesse generale della pubblica Amministrazione nella riscossione dei tributi contro ogni tentativo di evasione.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale del primo comma dell'art. 6 dell'Allegato B al r.d.l. 15 novembre 1937, n. 1924 (provvedimenti vari in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari), limitatamente alle parole "esclusa la testimoniale".
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 luglio 1972.
GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI
- COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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