Corte costituzionale
Sentenza n. 126/1972
Corte cost., sent. 6 luglio 1972, n. 126
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 126/1972
- Data di deposito
- 6 luglio 1972
- Data di decisione
- 22 giugno 1972
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Paolo Rossi
- Presidente
- FRAGALI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1972:126
Norme oggetto del giudizio
- art. 236, ultimo co., codice di procedura penale 1930
Parametri
Massime
Massima n. 6214
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 236, u.c., cod. proc. pen., nella parte in cui prevede l'arresto facoltativo per chi sia stato colto in flagranza del reato di ubriachezza semplice, sollevata in riferimento al principio d'uguaglianza, in raffronto alla mancata previsione per altri reati, piu' gravemente puniti, della medesima misura restrittiva. Invero il legislatore nel consentire l'arresto facoltativo ha ritenuto di non dover considerare l'ubriachezza alla stregua delle altre contravvenzioni, in quanto essa rappresenta un fattore di pericolosita' specifica che permane durante lo stato etilico indipendentemente dalla gravita' del reato gia' consumato. L'arresto in flagranza dell'ubriaco si pone quindi come una misura di pubblica cautela, che puo' anche salvare la incolumita' dello stesso arrestato.
Massima n. 6215
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 236, u.c., cod. proc. pen., in riferimento all'art. 13, terzo comma, della Costituzione. Invero la stessa questione, gia' dichiarata non fondata con la sentenza n. 173 del 1971, e' stata poi dichiarata manifestamente infondata con l'ordinanza n. 107 del 1972.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 236, ultimo comma, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione, con ordinanza 4 luglio 1970 del pretore di Genova;
dichiara manifestamente infondata la questione sollevata dalla stessa ordinanza in riferimento all'art. 13, terzo comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 giugno 1972.
MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI
- GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA
BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO
- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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