Corte costituzionale
Sentenza n. 125/1972
Corte cost., sent. 6 luglio 1972, n. 125
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 125/1972
- Data di deposito
- 6 luglio 1972
- Data di decisione
- 22 giugno 1972
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Nicola Reale
- Presidente
- CHIARELLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1972:125
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 6210
L'art. 24, primo comma, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile (approvate con il R.D. 18 dicembre 1941, n. 1368), il quale stabilisce che la liquidazione del compenso al consulente tecnico e' fatta dal giudice che lo ha nominato con decreto avente efficacia di titolo esecutivo, deve essere considerato, ai fini del giudizio di legittimita' costituzionale, nella prospettiva sistematica del procedimento monitorio, nel cui ambito la dottrina e la giurisprudenza consolidata lo hanno inquadrato, con la particolare conseguenza di rendere ad esso applicabile, con opportuni adattamenti procedurali, la normativa concernente l'opposizione degli interessati, la quale costituisce mezzo di cognizione, anche nel merito della domanda creditoria del consulente,con l'osservanza della regola del contraddittorio.
Massima n. 6211
Considerata nella piu' ampia prospettiva sistematica dei procedimenti monitori, l'art. 24, primo comma disp. att. C.P.C. (R.D. 18 dicembre 1941, n. 1368) non preclude il contraddittorio, ma ne differisce l'attuazione alla fase processuale di opposizione, nella quale appunto puo' realizzarsi la piena cognizione del giudice sulle domande e sulle difese delle parti. In questa fase trova pertanto congrua applicazione la garanzia del diritto di difesa preveduta dall'art. 24, primo e secondo comma della Costituzione, la quale esige che siano assicurati effettivamente lo scopo e la funzione dialettica del processo, per l'attuazione dell'ordinamento giuridico secondo il principio di parita' delle parti. Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale nell'art. 24, primo comma delle disp. att. C.P.C. (approvate col R.D. 18 dicembre 1941, n. 1368), sollevata in riferimento all'art. 24, primo e secondo comma della Costituzione.
Massima n. 6212
Il diritto di difesa (art. 24 Cost.) non resta infirmato dalla legge che ne adegua le modalita' di esercizio alle speciali caratteristiche di struttura dei singoli procedimenti.
Massima n. 6213
L'obbligo della enunciazione, da parte del giudice, delle argomentazioni di fatto e di diritto che sorreggono il decreto con il quale il giudice liquida il compenso al consulente tecnico, a norma dell'art. 24, primo comma delle disp. att. del C.P.C. (R.D. 18 dicembre 1941, n. 1368), assoggettato alla disciplina monitoria, deriva ovviamente dalla natura giurisdizionale e dalle finalita' decisorie di esso nonche' dall'esigenza che attraverso la motivazione possa svolgersi concretamente, in sede di opposizione, il sindacato sul merito della decisione non speciale riguardo alle circostanze ed agli elementi di cui il giudice deve tener conto ai fini della determinazione del compenso. Cio' toglie congruenza al collegamento fra la norma impugnata e l'art. 135 del codice di procedura civile e fa ritenere adeguata la norma stessa al dettato dell'art. 111, primo comma della Costituzione.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate nei sensi di cui in motivazione le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 24, primo comma, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, approvate col r.d. 18 dicembre 1941, n. 1368, sollevate dal pretore di Orvieto, in riferimento agli artt. 24, primo e secondo comma, e 111, primo comma, della Costituzione, con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 giugno 1972.
GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI
- COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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