Corte costituzionale
Sentenza n. 114/1972
Corte cost., sent. 27 giugno 1972, n. 114
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 114/1972
- Data di deposito
- 27 giugno 1972
- Data di decisione
- 20 giugno 1972
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Luigi Oggioni
- Presidente
- CHIARELLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1972:114
Norme oggetto del giudizio
- legge n. 510 del 19 febbraio 1928
- art. 7, comma 4, regio decreto legge n. 436 del 15 marzo 1927
- art. 7, comma 3, regio decreto legge n. 436 del 15 marzo 1927
- art. 7, comma 2, regio decreto legge n. 436 del 15 marzo 1927
Parametri
Massime
Massima n. 6182
Risultando delineato, nella motivazione dell'ordinanza di rinvio, l'oggetto di tutte le questioni di legittimita' costituzionale che si sono intese sollevare in via incidentale, la casuale non menzione, nel dispositivo, della norma impugnata non altera ne' riduce la materia sottoposta all'esame della Corte, sicche' deve intendersi rispettata la finalita' dell'art. 23 della legge n. 87 del 1953, ed e' conseguentemente infondata l'eccezione di inammissibilita' delle questioni sollevate.
Massima n. 6183
La sanzione, a carico del compratore, della decadenza dal beneficio del termine rateale di pagamento e' stabilita dal secondo comma dell'art. 7 R.D.L. 15 marzo 1927 n. 436 convertito nella legge 19 febbraio 1928 n. 510, concernente la disciplina della compravendita degli autoveicoli, solo in relazione alle ipotesi di alienazione dell'autoveicolo, ovvero di diminuzione delle garanzie a favore del venditore, mentre la sanzione stessa non e' operante nel caso di mancato pagamento di singole rate scadute. E' pertanto infondata la questione di legittimita' costituzionale della citata disposizione sollevata nel presupposto della estensione della decadenza dal beneficio anche a quest'ultimo tipo di minore inadempienza per presunta violazione del principio di eguaglianza e della garanzia di difesa.
Massima n. 6184
Il fatto che chi ha acquistato ratealmente un autoveicolo e si e' reso inadempiente, normalmente ne ha usato, e' sottoposto a privilegio su di esso veicolo in virtu' di atto scritto e registrato, ed e' debitore del prezzo, legittima la singolare rapidita' degli atti processuali di sequestro e vendita forzata. Inoltre a norma del secondo comma dell'art. 7 del R.D.L. 15 marzo 1927 n. 436, convertito nella legge 19 febbraio 1928 n. 510, il decreto di sequestro emesso dal pretore in caso di inadempienza del debitore dispone contestualmente soltanto i preliminari dell'ancora eventuale vendita, mentre l'ordine di procedervi rimane distanziato dal sequestro per tutto il tempo corrente tra l'opposizione consentita al debitore dopo la notifica del decreto e l'udienza che fa seguito alla opposizione con lo svolgimento in essa della eventuale prova del pagamento delle rate scadute; e solo nel caso di prova negativa ha luogo l'emanazione da parte del pretore dell'ordine di esecuzione della vendita ai sensi del quarto comma dell'art. 7 citato. L'esercizio del diritto di difesa pertanto non e' ne' eluso ne' menomato, ed e' infondata la questione di legittimita' costituzionale del menzionato secondo comma dell'art. 7 citato sollevata in relazione all'art. 24 della Costituzione.
Massima n. 6185
La specialita' e le particolari finalita' della norma di cui al secondo comma dell'art. 7 R.D.L. 15 marzo 1927 n. 436, convertito nella legge 19 febbraio 1928 n. 510, che conferisce al pretore la determinazione delle modalita' della vendita dell'autoveicolo sequestrato a seguito di inadempienza del debitore senza prescrivere l'audizione di quest'ultimo per consentirgli le eventuali osservazioni al riguardo, diversamente dalla legge ordinaria (artt. 530 e 569 C.P.C.), escludono l'omogeneita' delle situazioni cosi' raffrontate, mentre il pretore in ogni caso, a norma delle disposizioni di attuazione (art. 27 R.D. n. 1814 del 1927), deve provvedere seguendo le analitiche disposizioni ivi previste "tenuto conto delle circostanze che possono assicurare il maggior rendimento col minor costo". Ne' e' escluso che il debitore, in sede di giudizio di opposizione possa esporre le sue osservazioni al riguardo. E' pertanto infondata la questione di legittimita' costituzionale del secondo comma del citato articolo 7 sollevata in relazione all'art. 3 della Costituzione.
Massima n. 6186
Il procedimento di sequestro e vendita dell'autoveicolo acquistato ratealmente, previsto dall'art. 7 R.D.L. 15 marzo 1927, convertito nella legge 19 febbraio 1928 n. 510, in caso di inadempienza del debitore ha natura tipicamente esecutiva, e deve pertanto ovviamente escludersi in relazione ad esso ogni carattere monitorio. Non e' quindi pertinente il raffronto del termine di dieci giorni dalla notifica del decreto pretorile assegnato dal terzo e quarto comma del citato art. 7 al debitore per proporre opposizione, col maggior termine di venti giorni assegnato all'opponente in procedimento ordinario di ingiunzione (art. 641 C.P.C.). D'altra parte la congruita' di un termine va valutata non solo in rapporto all'interezza di chi e' obbligato a rispettarlo ma anche in rapporto alla funzione assegnata a questo o quel termine nell'ordinamento giuridico. Essendo il detto termine di dieci giorni stabilito in funzione dell'esigenza di un rapido svolgimento degli atti processuali, e delle esigenze di difesa, che ben possono essere soddisfatte in modo non complesso mediante la prova documentale del pagamento in via di sanatoria della somma dovuta, e' infondata la questione di legittimita' costituzionale del ripetuto art. 7, terzo e quarto comma, sollevata per la presunta violazione del diritto di difesa che deriverebbe dalla eccessiva ristrettezza del termine in esame.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 7, secondo, terzo e quarto comma, del r.d.l. 15 marzo 1927, n. 436, sulla disciplina dei contratti di compravendita degli autoveicoli e l'istituzione del pubblico registro automobilistico, convertito in legge 19 febbraio 1928, n. 510, sollevate, con l'ordinanza in epigrafe, dal pretore di Recanati, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 giugno 1972.
GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI
- COSTANTINO MORTATI - GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE
MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO
CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE PAOLO ROSSI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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