Corte costituzionale

Sentenza n. 113/1972

Corte cost., sent. 27 giugno 1972, n. 113

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
113/1972
Data di deposito
27 giugno 1972
Data di decisione
20 giugno 1972
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Enzo Capolozza
Presidente
CHIARELLI
ECLI
ECLI:IT:COST:1972:113

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 6181

Gli artt. 723 cod. pen. e 110 t.u. leggi di p.s. - concernenti, rispettivamente, l'esercizio abusivo di un gioco non d'azzardo e l'elencazione dei giochi vietati da parte dell'autorita' di pubblica sicurezza - non contrastano con il principio della riserva di legge di cui all'art. 25, secondo comma, Cost. L'elencazione dei giochi non d'azzardo da parte della pubblica Amministrazione, infatti, risponde ad una valutazione da cui non esula il carattere tecnico ed e' legittima manifestazione della sua attivita' normativa. Ne' e' violato il principio della riserva di legge in materia penale, quando sia una legge dello Stato a indicare, con sufficiente specificazione, i presupposti, il carattere, il contenuto e i limiti dei provvedimenti dell'autorita' non legislativa, alla trasgressione dei quali deve seguire la pena. D'altro canto, trattasi di attivita' non liberamente consentita ai singoli, ma subordinata al rilascio al gestore di un'autorizzazione, la quale, se puo' essere negata, puo' a maggior ragione essere limitata per motivi di pubblico interesse. In ogni caso spettano all'interessato le garanzie amministrative e giurisdizionali, ivi compreso il sindacato del giudice ordinario sulla conformita' del divieto all'ordinamento giuridico. Le disposizioni denunziate non violano neppure l'art. 3 Cost., in quanto l'oggetto del provvedimento dell'autorita' di pubblica sicurezza concerne situazioni differenziate per fattori cronologici, topografici ed ambientali, che giustificano la razionalita' della competenza attribuita al questore, nell'ambito della sua provincia, di statuire quali giochi siano da vietare nel pubblico interesse.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 723 del codice penale e 110 del r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), sollevata, in riferimento agli artt. 25, secondo comma, e 3 della Costituzione, dal pretore di Livorno con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 giugno 1972.

GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI

- COSTANTINO MORTATI - GIOVANNI

BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO

BONIFACIO LUIGI OGGIONI - ANGELO DE

MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO

CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

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