Corte costituzionale
Sentenza n. 113/1972
Corte cost., sent. 27 giugno 1972, n. 113
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 113/1972
- Data di deposito
- 27 giugno 1972
- Data di decisione
- 20 giugno 1972
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Enzo Capolozza
- Presidente
- CHIARELLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1972:113
Norme oggetto del giudizio
- art. 110, regio decreto n. 773 del 18 giugno 1931
- art. 723, codice penale
Parametri
Massime
Massima n. 6181
Gli artt. 723 cod. pen. e 110 t.u. leggi di p.s. - concernenti, rispettivamente, l'esercizio abusivo di un gioco non d'azzardo e l'elencazione dei giochi vietati da parte dell'autorita' di pubblica sicurezza - non contrastano con il principio della riserva di legge di cui all'art. 25, secondo comma, Cost. L'elencazione dei giochi non d'azzardo da parte della pubblica Amministrazione, infatti, risponde ad una valutazione da cui non esula il carattere tecnico ed e' legittima manifestazione della sua attivita' normativa. Ne' e' violato il principio della riserva di legge in materia penale, quando sia una legge dello Stato a indicare, con sufficiente specificazione, i presupposti, il carattere, il contenuto e i limiti dei provvedimenti dell'autorita' non legislativa, alla trasgressione dei quali deve seguire la pena. D'altro canto, trattasi di attivita' non liberamente consentita ai singoli, ma subordinata al rilascio al gestore di un'autorizzazione, la quale, se puo' essere negata, puo' a maggior ragione essere limitata per motivi di pubblico interesse. In ogni caso spettano all'interessato le garanzie amministrative e giurisdizionali, ivi compreso il sindacato del giudice ordinario sulla conformita' del divieto all'ordinamento giuridico. Le disposizioni denunziate non violano neppure l'art. 3 Cost., in quanto l'oggetto del provvedimento dell'autorita' di pubblica sicurezza concerne situazioni differenziate per fattori cronologici, topografici ed ambientali, che giustificano la razionalita' della competenza attribuita al questore, nell'ambito della sua provincia, di statuire quali giochi siano da vietare nel pubblico interesse.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 723 del codice penale e 110 del r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), sollevata, in riferimento agli artt. 25, secondo comma, e 3 della Costituzione, dal pretore di Livorno con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 giugno 1972.
GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI
- COSTANTINO MORTATI - GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO LUIGI OGGIONI - ANGELO DE
MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO
CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - PAOLO ROSSI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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