Corte costituzionale
Sentenza n. 110/1972
Corte cost., sent. 27 giugno 1972, n. 110
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 110/1972
- Data di deposito
- 27 giugno 1972
- Data di decisione
- 20 giugno 1972
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Vincenzo Trimarchi
- Presidente
- CHIARELLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1972:110
Norme oggetto del giudizio
- art. 147, comma 1, regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942
- art. 162, comma 1, regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942
- art. 195, comma 2, regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942
- art. 162, comma 2, regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942
- art. 21, codice di procedura penale 1930
- art. 19, codice di procedura penale 1930
- art. 217, comma 1, regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942
- art. 217, comma 2, regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942
Parametri
- art. 24, comma 2, Costituzione
- art. 217, regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942
- art. 24, Costituzione
- art. 3, Costituzione
Massime
Massima n. 6169
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 147, comma primo del R.D. 16 marzo 1942 (legge fallimentare) nella parte in cui non prevede che il Tribunale debba ordinare la compartizione in camera di consiglio dei soci illimitatamente responsabili nei cui confronti produce effetto la sentenza che dichiara il fallimento della societa' con soci a responsabilita' illimitata, perche' detti soci possano esercitare il diritto di difesa. Questo diritto infatti deve essere garantito anche nella prima fase della procedura fallimentare, sia pure compatibilmente con le finalita' di tutela di interesse pubblico a cui essa e' preordinata per dar modo ai soci illimitatamente responsabili di contrastare con l'eventuale ausilio di difensori, in confronto della societa' e dei creditori istanti (ed a ciascuno dei soci in confronto degli altri), la veridicita' dell'asserito stato di insolvenza e l'assoggettibilita' all'esecuzione fallimentare. Ovviamente, gli atti che potranno essere compiuti nel rispetto del diritto di difesa riconosciuto ai soci illimitatamente responsabili, in concreto non potranno non essere armonizzati con le esigenze di urgenza e di tempestivita' proprie della procedura fallimentare e con le finalita' di giustizia a cui lo stesso diritto di difesa e' essenzialmente coordinato.
Massima n. 6170
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 162, comma primo, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare), nella parte in cui non prevede che il tribunale, prima di pronunciarsi sulla domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo, debba ordinare la comparizione in camera di consiglio del debitore per l'esercizio del diritto di difesa. Infatti anche per l'art. 162 valgono le ragioni adotte a proposito dell'art. 147 della stessa legge per ritenere insufficiente, al fine di garantire il diritto di difesa del debitore, la semplice facoltativita' della sua audizione. Peraltro nel sistema della procedura di concordato preventivo non e' dato riscontrare caratteristiche peculiari che consentano una qualsiasi limitazione all'esercizio del diritto di difesa.
Massima n. 6171
Nel sistema del nostro ordinamento, risultante dalla Costituzione repubblicana, anche a proposito dei procedimenti speciali, e delle fasi preliminari o sommarie di piu' ampi procedimenti giurisdizionali, e' implicito che la parte si possa fare rappresentare o almeno assistere da un difensore. Pertanto, in mancanza di una norma che vieti codesta assistenza, si deve ritenere che la stessa sia implicitamente ammessa e consentita (nella specie si tratta della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 162 della legge fallimentare nella parte in cui non prevedeva espressamente l'assistenza di un difensore per il debitore nella fase preliminare del procedimento in esso disciplinato.
Massima n. 6172
Non e' ammissibile la questione di legittimita' costituzionale concernente una norma della quale il giudice a quo non debba fare diretta applicazione e dalla eventuale dichiarazione di illegittimita' dalla quale non deriverebbe alcuna incidenza sul procedimento in corso. (Nella specie di trattava dell'art. 162, comma primo, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 - legge fallimentare - nella parte in cui dichiara non soggetto a reclamo il decreto di inammissibilita' della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo: tale questione era stata sollevata dal tribunale nel corso del procedimento previsto dall'art. 162).
Massima n. 6173
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 195, comma secondo, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare) nella parte in cui non prevede l'obbligo per il tribunale di disporre la compartizione del debitore in camera di consiglio per l'esercizio del diritto di difesa nel corso dell'istruttoria diretta ad accertare lo stato di insolvenza dell'impresa soggetta a liquidazione coatta amministrativa con esclusione del fallimento. Secondo tale norma infatti l'imprenditore non e' posto in grado, nella fase anteriore alla dichiarazione del tribunale, di affermare e dimostrare le proprie ragioni e di avanzare le proprie richieste, eventualmente con assistenza tecnica, in confronto dei creditori istanti e dell'autorita' governativa di vigilanza, e a tale carenza, sul terreno delle garanzie della difesa, non si supplisce con il riconoscimento del diritto alla opposizione, operato con il quarto comma dello stesso art. 195.
Massima n. 6174
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 162, comma secondo, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, nella parte in cui non prevede l'obbligo del tribunale di disporre la compartizione dell'imprenditore in camera di consiglio per l'esercizio del diritto di difesa prima che si provveda sulla dichiarazione di fallimento. (La questione era stata sollevata in relazione alla mancata audizione dell'imprenditore prima della dichiarazione di fallimento e la Corte ha ritenuto che non fosse fondata, essendo sufficiente che il debitore sia stato ascoltato prima dell'inizio della procedura).
Massima n. 6175
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 19 e 21 del codice di procedura penale sollevata in riferimento all'art. 24 della Costituzione ed in relazione all'art. 217 della legge fallimentare.
Massima n. 6176
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 217, commi primo e secondo, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione. La circostanza infatti che secondo la costante interpretazione della Corte di Cassazione la fattispecie criminosa prevista in detto articolo si perfezioni nel momento in cui viene emessa la sentenza dichiarativa di fallimento non rappresenta una violazione del principio di eguaglianza, ma costituisce espressione del potere discrezionale del legislatore di determinare gli elementi ricorrendo i quali un certo comportamento viene qualificato come reato. Peraltro il fatto che a seguito di tale qualificazione possano determinarsi effetti diversi in sede di applicazione della amnistia non comporta alcuna disparita' di trattamento essendo diverse le situazioni giuridiche che debbono mettersi a raffronto.
Massima n. 6177
Non e' esatto ritenere che l'imprenditore commerciale il quale, dichiarato fallito con sentenza passata in giudicato, sia imputato del reato di bancarotta semplice, subisca una menomazione del proprio diritto di difesa. Infatti, in ordine alle condizioni oggettive e soggettive necessarie e sufficienti per la dichiarazione di fallimento, esso imprenditore ha a propria disposizione i mezzi e i modi piu' adeguati per dimostrarne l'inesistenza o la non sufficienza, sia nella fase anteriore alla dichiarazione di fallimento sia avverso la relativa sentenza e sino all'eventuale passaggio in giudicato di essa. Cio' e' valido a maggior ragione a seguito della parziale dichiarazione di illegittimita' degli artt. 15 e 147 della legge fallimentare.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
a) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 147 comma primo, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), nella parte in cui non prevede che il tribunale debba ordinare la comparizione in camera di consiglio dei soci illimitatamente responsabili nei cui confronti produce effetto la sentenza che dichiara il fallimento della società con soci a responsabilità illimitata, perché detti soci possano esercitare il diritto di difesa;
b) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 162, comma primo, del citato r.d. 16 marzo 1942, n. 267, nella parte in cui non prevede che il tribunale, prima di pronunciarsi sulla domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo, debba ordinare la comparizione in camera di consiglio del debitore per l'esercizio del diritto di difesa;
c) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 195, comma secondo, del citato r.d. 16 marzo 1942, n. 267, nella parte in cui non prevede l'obbligo per il tribunale di disporre la comparizione del debitore in camera di consiglio per l'esercizio del diritto di difesa nel corso dell'istruttoria diretta ad accertare lo stato di insolvenza dell'impresa soggetta a liquidazione coatta amministrativa con esclusione del fallimento;
d) dichiara inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 162, comma primo, del citato r.d. 16 marzo 1942, n. 267, nella parte in cui dichiara non soggetto a reclamo il decreto di inammissibilità della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo, questione sollevata, in riferimento all'art. 24, comma secondo, della Costituzione, dal tribunale di Potenza con l'ordinanza indicata in epigrafe;
e) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 15, 16 e 18 del citato r.d. 16 marzo 1942, n. 267, sollevata, in riferimento all'art. 24, comma secondo, della Costituzione, dal tribunale di Roma con l'ordinanza indicata in epigrafe;
f) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 162, comma secondo, del citato r.d. 16 marzo 1942, n. 267, nella parte in cui non prevede l'obbligo del tribunale di disporre la comparizione dell'imprenditore in camera di consiglio per l'esercizio del diritto di difesa prima che si provveda sulla dichiarazione di fallimento, questione sollevata, in riferimento all'art. 24, comma secondo, della Costituzione, dalla Corte d'appello di Milano con l'ordinanza indicata in epigrafe;
g) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 19 e 21 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 24, comma secondo, della Costituzione, dal pretore di Mantova con l'ordinanza indicata in epigrafe;
h) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 217, commi primo e secondo, del citato r.d. 16 marzo 1942, n. 267, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dai pretori di Siracusa, di Verona, di Napoli e di Mantova con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 giugno 1972.
GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI
- COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
Testo integrale
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