Corte costituzionale

Sentenza n. 103/1972

Corte cost., sent. 15 giugno 1972, n. 103

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
103/1972
Data di deposito
15 giugno 1972
Data di decisione
9 giugno 1972
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Giuseppe Verzì
Presidente
CHIARELLI
ECLI
ECLI:IT:COST:1972:103

Norme oggetto del giudizio

  • legge della Regione Marche del 24 novembre 1971

Parametri

Massime

Massima n. 6151

La legge della Regione delle Marche "Approvazione del conto generale dell'Amministrazione regionale per l'esercizio 1970", approvata dal Consiglio regionale il 22 luglio 1971 e riapprovata il 24 novembre 1971, e' viziata di illegittimita' costituzionale in riferimento agli articoli 125 e 119 Cost. Ed invero il controllo di legittimita' sugli atti amministrativi della Regione, prescritto dall'art. 125 della Costituzione, non puo' essere omesso, costituendo la base del provvedimento legislativo regionale di approvazione del rendiconto. Inoltre, il rendiconto approvato dalla legge impugnata, consistente soltanto in un riepilogo delle entrate e delle spese, non si adegua alle norme sulla amministrazione del patrimonio e della contabilita' dello Stato, cosi' come disposto dall'art. 20 della legge 16 maggio 1970, n. 281. Dal che deriva la manifesta violazione dell'art. 119, primo comma della Costituzione per cui le Regioni hanno autonomia finanziaria nelle forme e nei limiti stabiliti dalle leggi della Repubblica, che la coordinano con la finanza dello Stato, delle Provincie e dei Comuni. Ne' a dirsi che l'istituzione di una apposita contabilita' speciale presso la Tesoreria provinciale per i versamenti delle entrate ed il pagamento delle spese di competenze regionali, disposto dall'art. 15 della legge 16 maggio 1970, n. 281, potesse esonerare dall'osservanza dei principi che disciplinano la formazione dei bilanci regionali, attesoche' il surrichiamato art. 20 della stessa legge tale osservanza espressamente conferma.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale della legge della Regione delle Marche "Approvazione del conto generale dell'Amministrazione regionale per l'esercizio 1970", approvata dal Consiglio regionale il 22 luglio 1971 e riapprovata il 24 novembre 1971.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1972.

GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI

- COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

Testo integrale

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