Corte costituzionale
Sentenza n. 103/1972
Corte cost., sent. 15 giugno 1972, n. 103
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 103/1972
- Data di deposito
- 15 giugno 1972
- Data di decisione
- 9 giugno 1972
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Giuseppe Verzì
- Presidente
- CHIARELLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1972:103
Norme oggetto del giudizio
- legge della Regione Marche del 24 novembre 1971
Parametri
- art. 125, Costituzione
- art. 20, legge n. 281 del 16 maggio 1970
- art. 119, comma 1, Costituzione
Massime
Massima n. 6151
La legge della Regione delle Marche "Approvazione del conto generale dell'Amministrazione regionale per l'esercizio 1970", approvata dal Consiglio regionale il 22 luglio 1971 e riapprovata il 24 novembre 1971, e' viziata di illegittimita' costituzionale in riferimento agli articoli 125 e 119 Cost. Ed invero il controllo di legittimita' sugli atti amministrativi della Regione, prescritto dall'art. 125 della Costituzione, non puo' essere omesso, costituendo la base del provvedimento legislativo regionale di approvazione del rendiconto. Inoltre, il rendiconto approvato dalla legge impugnata, consistente soltanto in un riepilogo delle entrate e delle spese, non si adegua alle norme sulla amministrazione del patrimonio e della contabilita' dello Stato, cosi' come disposto dall'art. 20 della legge 16 maggio 1970, n. 281. Dal che deriva la manifesta violazione dell'art. 119, primo comma della Costituzione per cui le Regioni hanno autonomia finanziaria nelle forme e nei limiti stabiliti dalle leggi della Repubblica, che la coordinano con la finanza dello Stato, delle Provincie e dei Comuni. Ne' a dirsi che l'istituzione di una apposita contabilita' speciale presso la Tesoreria provinciale per i versamenti delle entrate ed il pagamento delle spese di competenze regionali, disposto dall'art. 15 della legge 16 maggio 1970, n. 281, potesse esonerare dall'osservanza dei principi che disciplinano la formazione dei bilanci regionali, attesoche' il surrichiamato art. 20 della stessa legge tale osservanza espressamente conferma.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale della legge della Regione delle Marche "Approvazione del conto generale dell'Amministrazione regionale per l'esercizio 1970", approvata dal Consiglio regionale il 22 luglio 1971 e riapprovata il 24 novembre 1971.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1972.
GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI
- COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
Testo integrale
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