Corte costituzionale
Ordinanza n. 178/1972
Corte cost., ord. 12 dicembre 1972, n. 178
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 178/1972
- Data di deposito
- 12 dicembre 1972
- Data di decisione
- 5 dicembre 1972
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Verzì
- Presidente
- CHIARELLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1972:178
Norme oggetto del giudizio
- art. 135, codice di procedura penale 1930
- art. 376, codice di procedura penale 1930
Parametri
Massime
Massima n. 6418
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale della norma contenuta nell'art. 135 del c.p.p., in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, Cost., sotto il profilo che detta norma non consentendo i colloqui dell'imputato col difensore prima che siano terminati gli interrogatori, creerebbe un trattamento differenziato e non giustificato con l'imputato in istato di liberta', e menomerebbe altresi' il diritto di difesa (sent. n. 26 del 1972; ord. n. 100 del 1972).
Massima n. 6419
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale della norma contenuta nell'art. 376 c.p.p., in riferimento all'art. 24, secondo comma, Cost., sotto il profilo che detta norma non dispone, nella fase istruttoria, la contestazione all'imputato degli articoli di legge per i quali si procede. E cio' perche' in tale fase si deve accertare il fatto nella sua materialita' prima di determinarne la configurazione giuridica: ed ai fini di questo accertamento giova anche l'interrogatorio dell'imputato, il quale puo' prospettare posizioni difensive influenti sull'anzidetta configurazione. Conseguentemente, e' del tutto razionale che gli articoli di legge violati siano contestati dopo gli accertamenti istruttori. Ed a cio' provvedono, sotto pena di nullita', gli artt. 384, n. 2, 396, n. 2, e 412 del c.p.p.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 135 del codice di procedura penale, già dichiarata infondata con la sentenza n. 26 del 1972, nonché della questione di legittimità costituzionale dell'art. 376 dello stesso codice, sollevate dall'ordinanza della Corte d'assise di Venezia del 3 febbraio 1972, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 dicembre 1972.
GIUSEPPE CHIARELLI - COSTANTINO
MORTATI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE
MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO
CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI
- GIULIO GIONFRIDA.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze