Corte costituzionale

Ordinanza n. 178/1972

Corte cost., ord. 12 dicembre 1972, n. 178

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
178/1972
Data di deposito
12 dicembre 1972
Data di decisione
5 dicembre 1972
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuseppe Verzì
Presidente
CHIARELLI
ECLI
ECLI:IT:COST:1972:178

Norme oggetto del giudizio

  • art. 135, codice di procedura penale 1930
  • art. 376, codice di procedura penale 1930

Parametri

Massime

Massima n. 6418

E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale della norma contenuta nell'art. 135 del c.p.p., in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, Cost., sotto il profilo che detta norma non consentendo i colloqui dell'imputato col difensore prima che siano terminati gli interrogatori, creerebbe un trattamento differenziato e non giustificato con l'imputato in istato di liberta', e menomerebbe altresi' il diritto di difesa (sent. n. 26 del 1972; ord. n. 100 del 1972).

Massima n. 6419

E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale della norma contenuta nell'art. 376 c.p.p., in riferimento all'art. 24, secondo comma, Cost., sotto il profilo che detta norma non dispone, nella fase istruttoria, la contestazione all'imputato degli articoli di legge per i quali si procede. E cio' perche' in tale fase si deve accertare il fatto nella sua materialita' prima di determinarne la configurazione giuridica: ed ai fini di questo accertamento giova anche l'interrogatorio dell'imputato, il quale puo' prospettare posizioni difensive influenti sull'anzidetta configurazione. Conseguentemente, e' del tutto razionale che gli articoli di legge violati siano contestati dopo gli accertamenti istruttori. Ed a cio' provvedono, sotto pena di nullita', gli artt. 384, n. 2, 396, n. 2, e 412 del c.p.p.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 135 del codice di procedura penale, già dichiarata infondata con la sentenza n. 26 del 1972, nonché della questione di legittimità costituzionale dell'art. 376 dello stesso codice, sollevate dall'ordinanza della Corte d'assise di Venezia del 3 febbraio 1972, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 dicembre 1972.

GIUSEPPE CHIARELLI - COSTANTINO

MORTATI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI

BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO

BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE

MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO

CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI

- GIULIO GIONFRIDA.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

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