Corte costituzionale

Sentenza n. 83/1971

Corte cost., sent. 26 aprile 1971, n. 83

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
83/1971
Data di deposito
26 aprile 1971
Data di decisione
21 aprile 1971
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Paolo Bonifacio
Presidente
BRANCA
ECLI
ECLI:IT:COST:1971:83

Norme oggetto del giudizio

  • art. 350, comma 1, codice penale militare di pace
  • art. 389, codice di procedura penale 1930
  • art. 261, codice penale militare di pace
  • art. 389, comma 3, codice di procedura penale 1930
  • art. 350, codice penale militare di pace
  • art. 324, codice penale militare di pace
  • art. 350, comma 2, codice penale militare di pace
  • art. 324, comma 2, codice penale militare di pace

Parametri

Massime

Massima n. 5556

Nel proporre la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 350, primo comma, c.p.m.p., a causa della prospettata incompatibilita' fra l'insindacabile potere discrezionale conferito al pubblico ministero nella scelta del rito sommario ed il principio della precostituzione del giudice per legge sancito dall'art. 25, primo comma, della Costituzione, il Tribunale militare di Bari fa riferimento, per quanto attiene al giudizio a quo, ad una istruttoria che al sopravvenire della legge 7 novembre 1969, n. 780 era gia' conclusa. Un problema di riesame della rilevanza della questione suddetta da parte del Tribunale militare non si puo' quindi porre in riferimento alla norma della legge n. 780 che, modificando il testo dell'art. 389 c.p.p. a cui l'art. 350, primo comma, c.p.m.p., rinvia, ha previsto un particolare sistema di controllo giurisdizionale sulla scelta del rito sommario operata dal pubblico ministero. Ne' ha importanza, in contrario, che in virtu' dell'art. 261 c.p.m.p., le disposizioni del c.p.p. siano in generale applicabili ai procedimenti penali militari, salvo che la legge disponga diversamente. Una diretta influenza (anche in forza dell'art. 261 c.p.m.p.) sul merito della questione relativa all'art. 350, primo comma, c.p.m.p., va invece riconosciuta alla dichiarazione di illegittimita' costituzionale pronunziata con la sent. n. 117 del 1968 nei confronti dell'art. 389, terzo comma, c.p.p. nei limiti in cui escludeva la sindacabilita', nel corso del processo, della valutazione compiuta dal pubblico ministero sulla evidenza della prova, e in conseguenza della quale - e degli effetti che le si riconnettono in virtu' dell'art. 136 della Costituzione e dell'art. 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87 - a partire dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione, la legittimita' dell'operato del pubblico ministero soggiace al controllo del giudice.

Massima n. 5557

Un problema di riesame in relazione al jus superveniens, della rilevanza della questione di legittimita' costituzionale (nella specie attinente all'art. 350, primo comma, c.p.m.p., nella parte in cui consente che si proceda col rito sommario quando la prova appare evidente) da parte del giudice a quo non si pone allorche' per effetto del jus superveniens (nella specie costituito dalla parziale illegittimita' dell'art. 389, terzo comma, c.p.p., pronunciata con la sent. n. 117 del 1968) la questione stessa debba essere dichiarata senz'altro infondata dalla Corte costituzionale.

Massima n. 5558

In conseguenza della sent. n. 117 del 1968, con la quale l'art. 389, 3 comma, c.p.p., e' stato dichiarato illegittimo, nei limiti in cui escludeva la sindacabilita' nel corso del processo, della valutazione compiuta dal P.M. sulla evidenza della prova, la legittimita' della decisione del P.M. circa l'istruzione, sommaria o formale, del processo, soggiace al controllo del giudice. Questa regola processuale, in forza del rinvio alle disposizioni del cod. proc. pen. da parte dell'art. 261 c.p.m.p. si applica anche al processo penale militare. Va percio' dichiarata non fondata la questione di legittimita' costituzionale riguardo all'art. 350, 1 comma, c.p.m.p., in riferimento al principio della precostituzione del giudice per legge sancito dall'art. 25, 1 comma, Cost., a causa della insindacabilita' gia' stabilita dalla norma impugnata ma certo non piu' sussistente dopo la sent. n. 117 del 1968 - del potere conferito al procuratore militare circa il rito da adottare nell'istruttoria.

Massima n. 5559

In base alle considerazioni esposte nella sent. n. 117 del 1968 (con la quale fu dichiarato illegittimo l'art. 389, terzo comma, c.p.p., nei limiti in cui escludeva la sindacabilita', nel corso del processo, della valutazione compiuta dal pubblico ministero sulla evidenza della prova) perche' il potere conferito al procuratore militare dall'art. 350, secondo comma, c.p.m.p., di procedere con istruzione sommaria, anziche' rimettere gli atti al giudice istruttore per l'istruzione formale, non si ponga in contrasto col principio, stabilito dall'art. 25, primo comma, della Costituzione, secondo il quale "nessuno puo' essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge", e' necessario: a) che la legge, in primo luogo, fissi con sufficienti delimitazioni le ipotesi in cui si debba procedere col rito sommario; b) che la scelta del rito sommario da parte del pubblico ministero possa essere oggetto di controllo giurisdizionale, volto alla verifica della effettiva sussistenza dei presupposti e delle condizioni che lo rendondo legittimo. L'art. 350, secondo comma, c.p.m.p., invece, non pone al potere del pubblico ministero di istruire il processo in via sommaria altro limite se non quello, puramente negativo, costituito dalle ipotesi per le quali l'art. 324 c.p.m.p., prevede come obbligatoria l'istruttoria formale. Pertanto, in mancanza di ogni e qualsiasi concreta ed obiettiva predeterminazione legale dei casi nei quali si debba procedere con istruzione sommaria e dei casi nei quali, invece, si debba richiedere l'istruzione formale, l'art. 350, secondo comma, c.p.m.p., si pone in contrasto con il suddetto precetto costituzionale. Affinche' la riserva stabilita dall'art. 25, comma primo, della Costituzione, possa ritenersi soddisfatta, non basta invero che l'esercizio del potere conferito al procuratore militare sia assoggettato ad un successivo controllo giurisdizionale (come potrebbe ottenersi mediante una dichiarazione di parziale illegittimita' dell'art. 350, secondo comma, c.p.m.p., analoga a quella pronunziata, riguardo all'art. 389. c.p.p., con la sent. n. 117 del 1968). Il secondo comma dell'art. 350 c.p.m.p., deve essere quindi dichiarato, nella sua totalita' costituzionalmente illegittimo.

Massima n. 5560

Ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la dichiarazione di illegittimita' costituzionale pronunziata, in riferimento all'art. 25, primo comma, della Costituzione, nei confronti dell'art. 350, secondo comma, c.p.m.p., va estesa all'art. 324, secondo comma, dello stesso codice, secondo il quale il procuratore militare, non ricorrendo uno dei casi in cui l'istruzione formale e' obbligatoria, puo' tuttavia richiederla "ai sensi del secondo comma dell'art. 350".

Massima n. 5561

Dichiarate illegittime, e quindi non piu' applicabili, le norme degli artt. 350, secondo comma, e 324, secondo comma, c.p.m.p., sul potere del pubblico ministero di procedere, a propria discrezione, ad istruzione sommaria, nel codice penale militare di pace rimangono espressamente stabiliti soltanto i casi nei quali si deve procedere con istruzione formale (art. 324, primo ed ultimo comma) e le ipotesi nelle quali, non ricorrendo alcuno dei suddetti casi e verificandosi le circostanze e le condizioni enunciate nell'art. 389 c.p.p., ed alle quali l'art. 350, primo comma, c.p.m.p., fa rinvio, si deve procedere con istruzione sommaria. Tuttavia, poiche', in base all'art. 261, c.p.m.p., il processo penale militare, salvo che sia diversamente stabilito, e' soggetto alle disposizioni del codice di procedura penale, l'interpretazione sistematica induce alla conclusione che, ove non ricorrano le circostanze e le condizioni enunciate dall'art. 389, c.p.p., il procuratore militare debba sempre richiedere l'istruzione formale. E' senz'altro da escludersi, quindi, che, per effetto delle pronunce di incostituzionalita' contenute nella sent. n. 83 del 1971, venga a mancare nel processo penale militare, ogni regola circa il rito, sommario o formale, dell'istruttoria, e che con la decisione della Corte costituzionale sia venuto quindi a crearsi, in materia, un vuoto legislativo.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 350, comma secondo, del codice penale militare di pace;

b) ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 324, comma secondo, dello stesso codice;

e) dichiara non fondata - nei sensi di cui in motivazione - la questione di legittimità costituzionale concernente l'art. 350, primo comma, dello stesso codice, nella parte relativa al "caso in cui la prova appare evidente", sollevata dall'ordinanza indicata in epigrafe in riferimento all'art. 25, primo comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 aprile 1971.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIOVANNI BATTISTA

BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI.

Testo integrale

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