Corte costituzionale

Sentenza n. 82/1971

Corte cost., sent. 26 aprile 1971, n. 82

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
82/1971
Data di deposito
26 aprile 1971
Data di decisione
21 aprile 1971
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Paolo Bonifacio
Presidente
BRANCA
ECLI
ECLI:IT:COST:1971:82

Norme oggetto del giudizio

  • art. 285, comma 1, codice penale militare di pace
  • art. 285, codice penale militare di pace

Parametri

Massime

Massima n. 5552

L'obbligo della motivazione - che l'art. 111 della Costituzione impone per ogni provvedimento giurisdizionale - tende a garantire la corrispondenza della decisione del caso concreto alla fattispecie normativa.

Massima n. 5553

Il procuratore generale ed il tribunale supremo militare, nell'esercizio delle loro funzioni, operano in posizione di indipendenza ed imparzialita'.

Massima n. 5554

Il principio enunciato dall'art. 25, primo comma, della Costituzione, secondo il quale "nessuno puo' essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge" ha una portata assolutamente generale ed e' quindi applicabile (cfr. la sent. n. 29 del 1958) anche ai procedimenti penali militari. Secondo i principi piu' volte affermati dalla Corte costituzionale, l'art. 25, primo comma, della Costituzione esige che la legge predetermini i criteri di individuazione del giudice competente e circoscriva con limiti adeguati le ipotesi nelle quali, a regiudicanda gia' insorta, si possa spostare la competenza da uno ad altro giudice. L'espressione "motivi di servizio" dell'art. 285, 1 co., cod. pen. mil. di pace, consente invece, data la sua estrema genericita', che la "rimessione" dei procedimenti possa chiedersi, e disporsi, in una gamma di ipotesi praticamente senza confini e percio' indefinibile, la garanzia che l'imputato venga giudicato dal giudice naturale precostituito per legge restando cosi' vanificata. Pertanto l'art. 285, primo comma, cod. pen. mil. di pace, nella parte in cui consente la rimessione del procedimento da uno ad altro tribunale militare "per motivi di servizio", va dichiarato illegittimo per violazione dell'art. 25, primo comma, della Costituzione.

Massima n. 5555

L'art. 111, secondo comma, della Costituzione, avendo ad oggetto l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, ha un ambito di applicazione diverso da quello proprio dell'art. 25, primo comma, della Costituzione, secondo il quale "nessuno puo' essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge". Pertanto la sentenza n. 119 del 1957, con cui l'art. 285 c.p.m.p., concernente la rimessione del processo da uno ad altro tribunale militare, fu dichiarata illegittima, per violazione dell'art. 111, secondo comma, della Costituzione nella parte in cui escludeva che la decisione demandata in proposito al tribunale supremo militare dovesse essere motivata, non e' di per se sufficiente a far ritenere risolta la questione proposta dal Tribunale di Padova, in base all'art. 25, primo comma, della Costituzione, nei confronti, bensi', dell'art. 285, primo comma, c.p.m.p., che non ha specifico riferimento alla parte in cui esso consente che la "rimessione del procedimento" sia disposta per meri "motivi di servizio." La valutazione dei "motivi di servizio", per cui, in base all'art. 285 c.p.m.p., il procedimento puo' essere rimesso da uno ad altro tribunale militare, e' affidata, in sede di richiesta e, rispettivamente, di decisione, ad organi - il procuratore generale e il tribunale supremo militare - operanti in posizione di indipendenza ed imparzialita'. Cio', pero', se vale senz'altro ad impedire, da una parte, che alla "rimessione del procedimento" si provveda in casi in cui i "motivi di servizio" siano stati arbitrariamente predisposti allo scopo di provocare uno spostamento della competenza del giudice, non e' pero' sufficiente, dall'altra, ad escludere il contrasto fra l'art. 285, primo comma, c.p.m.p. e l'art. 25, primo comma, della Costituzione.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 285, primo comma, del codice penale militare di pace nella parte relativa alle parole "di servizio".

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 aprile 1971.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIOVANNI BATTISTA

BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA

VINCENZO - MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI.

Testo integrale

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