Corte costituzionale

Sentenza n. 70/1971

Corte cost., sent. 5 aprile 1971, n. 70

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
70/1971
Data di deposito
5 aprile 1971
Data di decisione
25 marzo 1971
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Nicola Reale
Presidente
BRANCA
ECLI
ECLI:IT:COST:1971:70

Norme oggetto del giudizio

  • art. 21, regio decreto n. 12 del 30 gennaio 1941
  • art. 4, regio decreto n. 12 del 30 gennaio 1941
  • art. 26, regio decreto n. 12 del 30 gennaio 1941

Parametri

Massime

Massima n. 5524

L'art. 36 della Costituzione non risulta applicabile ai funzionari onorari (nella specie ai conciliatori), posto che nei loro confronti e' configurabile soltanto un rapporto di mero servizio e non un rapporto di pubblico impiego ed i compensi ad essi eventualmente attribuiti non rientrano fra i redditi professionali, rimanendo istituzionalmente distinti dai corrispettivi dovuti per le prestazioni inerenti a rapporti di impiego. L'art. 36 Cost., ha riguardo, infatti, alle retribuzioni professionali dei lavoratori e non puo' farsene derivare l'obbligo per lo Stato di retribuire, secondo criteri di proporzionalita' alla qualita' e quantita' dell'attivita' svolta e di sufficienza rispetto alle fondamentali esigenze di vita libera e dignitosa dei lavoratori medesimi, prestazioni che costituiscono esercizio di funzioni spontaneamente assunte per sentimento di dovere civico e di dignita' sociale.

Massima n. 5525

L'art. 21 dell'ordinamento giudiziario, approvato col R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, il quale stabilisce la gratuita' dell'ufficio di giudice conciliatore e di vice conciliatore, non e' incompatibile col principio di eguaglianza, di cui all'art. 3 della Costituzione, in relazione al trattamento di altri funzionari onorari, il cui servizio si assuma avere caratteristiche analoghe a quello dei conciliatori. Al fatto che a taluni funzionari onorari, secondo normative affermatesi in progresso di tempo e in conseguenza di valutazioni discrezionali del legislatore, volte in particolare a considerare l'intensita' degli oneri derivanti dall'assunzione dell'ufficio, vengano corrisposti speciali compensi, indennita' e rimborsi di spese, non osta il principio di eguaglianza. La diversita' di configurazione assunta dagli uffici onorari nei diversi settori dell'apparato organico dello Stato, infatti, non consente, che fra gli stessi possa prospettarsi alcuna valutazione comparativa, al fine di sindacarne il trattamento giuridico ed economico, rimanendo giustificata la negazione ad alcuni e, per contro, l'attribuzione ad altri di assegni od altri emolumenti.

Massima n. 5526

Il precetto dell'art. 3 della Costituzione non puo' essere invocato, per l'intrinseca diversita' delle situazioni giuridiche considerate, a fondamento della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 21 dell'ordinamento giudiziario (approvato col R.D. 30 gennaio 1941, n. 12), recante il principio della gratuita' dell'ufficio di conciliatore, in raffronto col trattamento giuridico ed economico dei magistrati ai quali sono stabilmente e professionalmente attribuite funzioni giurisdizionali.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 21 dell'Ordinamento giudiziario approvato con r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, nella parte in cui prevede la gratuità dell'ufficio di giudice conciliatore e di vice conciliatore; questione sollevata, con l'ordinanza di cui in epigrafe, in riferimento agli artt. 3 e 36, primo comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1971.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

Testo integrale

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