Corte costituzionale
Sentenza n. 56/1971
Corte cost., sent. 22 marzo 1971, n. 56
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 56/1971
- Data di deposito
- 22 marzo 1971
- Data di decisione
- 11 marzo 1971
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Paolo Bonifacio
- Presidente
- BRANCA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1971:56
Norme oggetto del giudizio
- art. 6, decreto del Presidente della Repubblica n. 342 del 18 marzo 1965
- legge n. 452 del 27 giugno 1964
- art. 2, legge n. 1643 del 6 dicembre 1962
- art. 6, legge n. 1643 del 6 dicembre 1962
- art. 1, legge n. 452 del 27 giugno 1964
- art. 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 1569 del 14 dicembre 1964
- art. 2, legge n. 452 del 27 giugno 1964
Parametri
- art. 23, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 77, Costituzione
- art. 76, Costituzione
Massime
Massima n. 5482
Nel giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale le questioni non proposte dall'ordinanza di rimessione, anche se su di esse si sia trattenuta la difesa di una delle parti, restano estranee all'oggetto della decisione della Corte. Nella specie, alla questione di legittimita' costituzionale proposta dalla Corte di appello di Napoli nei confronti delle disposizioni dell'art. 6 del D.P.R. 18 marzo 1965, n. 342, sulla decorrenza del pagamento dell'indennizzo e dei relativi interessi alle imprese di elettricita' trasferite all'ENEL dopo il 12 dicembre 1963, e' del tutto estranea la problematica, inerente alla diversita' delle conseguenze patrimoniali alla quale la norma impugnata darebbe luogo secondo che si tratti di imprese con impianti in esercizio ovvero con impianti in costruzione (cfr. l'art. 3 della legge 27 giugno 1964, n. 452). Su tale problematica, benche' su di essa si sia trattenuta la difesa della Senn, la Corte non puo' quindi pronunciarsi.
Massima n. 5483
La delega legislativa, estremamente ampia, concernente, oltre a qualche puntuale specificazione, "tutto quanto attiene ai trasferimenti" e "quanto altro previsto dalla presente legge", conferita al Governo con l'art. 2 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla nazionalizzazione dell'energia elettrica, venne rinnovata, con non minore estensione, per la "completa attuazione" della legge del 1962, dalla legge 27 giugno 1964, n. 452 (art. 1).
Massima n. 5484
Nei primi tre commi dell'art. 6 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 (sulla nazionalizzazione dell'energia elettrica) che si riferivano, in genere, alle imprese che sarebbero state trasferite all'ENEL (art. 4, n. 10) entro un anno dall'entrata in vigore della legge (ossia entro il 12 dicembre 1963), la decorrenza del pagamento dell'indennizzo veniva fissata a partire dal 1 luglio 1963, con l'interesse dal 5,50% dal 1 gennaio 1963. Secondo l'ultimo comma dello stesso articolo, invece, per le imprese contemplate ai nn. 5, 6 e 8 dell'art. 4 (imprese appartenenti ad enti locali, imprese c.d. autoproduttrici, imprese produttrici e distributrici di energia entro determinati limiti quantitativi) e che, ricorrendo o meno certi presupposti, venivano o no escluse dal trasferimento, il pagamento dell'indennizzo e degli interessi doveva effettuarsi "a decorrere dal secondo semestre successivo alla data del decreto di trasferimento". Ne' i primi tre commi dell'art. 6, a causa della stretta connessione fra le date ivi indicate e un arco di tempo ormai concluso, ne' l'ultimo comma, a causa del suo esclusivo riferimento a ben definite categorie di imprese, erano applicabili direttamente, e senza l'intermediazione e l'integrazione di una legge delegata, nei confronti delle imprese, che, non essendo state trasferite all'ENEL entro il 12 dicembre 1963, non sarebbero state piu' espropriabili ove non fosse sopravvenuta la legge 27 giugno 1964. Nell'oggetto dell'ampia delega legislativa conferita al Governo con l'art. 1 della legge del 1964, deve quindi ritenersi necessariamente compresa anche una delega a disporre nel settore della corresponsione degli indennizzi e degli interessi, per integrare l'art. 6 della legge del 1962 e rendere possibile la "completa attuazione di questa". E' percio' da escludersi che con l'art. 6 del D.P.R. 18 marzo 1965, n. 342, siano state dettate norme in una materia gia' compiutamente e definitivamente regolata dalla legge del 1962 e che percio' esso violi il precetto dell'art. 77, primo comma, della Costituzione.
Massima n. 5485
La determinazione dei "principi e criteri direttivi", richiesta dall'art. 76 della Costituzione per una valida delegazione legislativa, circoscrive nell'ambito degli stessi principi e criteri, ma non elimina certo, del tutto, la discrezionalita' del legislatore delegato.
Massima n. 5486
I principi e i criteri direttivi stabiliti dalla legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla nazionalizzazione dell'energia elettrica, da osservarsi dal legislatore delegato, a norma dell'art. 1, della legge 27 giugno 1964, n. 452, riguardo alla disciplina della corresponsione degli indennizzi e degli interessi alle imprese elettriche trasferite all'ENEL dopo il 12 dicembre 1963 debbono bensi' desumersi dall'art. 6 della legge stessa. Tuttavia - a parte le statuizioni relative al pagamento in dieci anni e venti semestralita', nonche' all'aggiunta di interessi nella misura del 5,50%, tenute ferme dal legislatore delegato - rispetto alla decorrenza del pagamento dell'indennizzo e degli interessi l'unico principio direttivo desumibile dall'art. 6 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 e' quello di una ragionevole corrispondenza fra la data della decorrenza stessa e quelle dei trasferimenti delle singole imprese: principio che lo stesso articolo attuava diversamente secondo che si trattasse di imprese da trasferire entro il 12 dicembre 1963 ed imprese (quelle contemplate ai nn. 5, 6 e 8 dell'art. 4) eventualmente trasferibili dopo tale data. Pertanto, proprio in ossequio al principio direttivo ricavabile dall'art. 6 della legge di nazionalizzazione, il Governo doveva tener presente il nuovo arco di tempo previsto dalla legge del 1964 con la proroga di otto mesi del termine utile per i trasferimenti delle imprese. Estendendo ai trasferimenti in esso ricadenti le disposizioni gia' dettate dalla legge del 1962 per le imprese trasferibili dopo il 12 dicembre 1963 (decorrenza del pagamento dell'indennizzo e degli interessi del secondo semestre successivo al trasferimento dell'impresa) anziche' la disciplina gia' vigente per le imprese trasferite entro il 12 dicembre 1963 - che per di piu', se applicata ai nuovi trasferimenti, facendo decorrere il pagamento di indennizzo ed interessi dal 1 luglio 1963, sarebbe stata arbitrariamente retroattiva - il legislatore delegato, nell'art. 6 del D.P.R. 18 marzo 1965, n. 342, si e' quindi mantenuto nei limiti della sua discrezionalita'.
Massima n. 5487
Il primo comma dell'art. 6 del D.P.R. 18 marzo 1965, n. 342, stabilisce che ai trasferimenti delle imprese comunque disposti dopo un anno dall'entrata in vigore della legge di nazionalizzazione (ossia dopo il 12 dicembre 1963) si applica l'ultimo comma dell'art. 6 di quest'ultima (decorrenza del pagamento dell'indennizzo e degli interessi dal secondo semestre successivo al trasferimento). Con la medesima decorrenza il secondo comma dell'articolo stabilisce che i risultati di gestione siano invece di pertinenza dell'ENEL. Con cio' il legislatore delegato si e' limitato a rendere esplicita una statuizione gia' desumibile dall'ultimo comma dell'art. 6 della legge del 1962, e, in definitiva, a chiarire che dallo stesso momento decorrono, contemporaneamente, sia l'imputazione all'ENEL dei risultati di gestione sia la prima semestralita' di indennizzo ed interessi. E' dunque da escludersi che fra il primo ed il secondo comma dell'art. 6 del D.P.R. 18 marzo 1965, n. 342, vi sia una incoerenza rivelatrice di un eccesso di delega.
Massima n. 5488
Poiche', in relazione ai trasferimenti di imprese elettriche all'ENEL, da porsi in essere, secondo la nuova legge delegante (legge 27 giugno 1964, n. 452), entro i successivi otto mesi, non essendo ad essi direttamente applicabili, rispetto alla decorrenza del pagamento dell'indennizzo e degli interessi, ne' i primi tre, ne' l'ultimo comma dell'art. 6 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, il legislatore delegato doveva necessariamente intervenire per specificare, in materia, le relative modalita', e' del tutto ovvio che le disposizioni da emanarsi in proposito dovessero riguardare, indifferentemente, tutti codesti trasferimenti, quali che fosse la data dei relativi decreti. E' percio' da escludersi che il Governo dettando, allo stesso modo, all'art. 6 del D.P.R. 18 marzo 1965, n. 342, tali specifiche disposizioni, oltre che per i trasferimenti futuri, per quelli gia' posti in essere (come quello della Senn) prima della sua emanazione, abbia dato alla legge delegata una non consentita efficacia retroattiva.
Massima n. 5489
Il generico rinvio con cui l'art. 2 del D.P.R. 14 dicembre 1964, n. 1569 (trasferimento all'ENEL della impresa della Senn) stabiliva che l'indennizzo sarebbe stato determinato e corrisposto secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, non puo' essere inteso, rispetto alla decorrenza del pagamento dell'indennizzo e degli interessi, che come rinvio al significato assunto dalle disposizioni richiamate dalla legge del 1962 dopo l'entrata in vigore della legge 27 giugno 1964, n. 452, con l'art. 1 della quale il Governo veniva delegato ad emanare, tra l'altro, norme integrative delle disposizioni stesse. E' percio' da escludersi che l'art. 2 del D.P.R. 14 dicembre 1964, n. 1569, abbia fatto acquisire alla Senn una situazione giuridica, in ordine alla decorrenza delle semestralita' di indennizzo ancora da disciplinare, opponibile alle norme emanate, in materia, in base alla delega suddetta, con l'art. 6 del D.P.R. 18 marzo 1965, n. 342.
Massima n. 5490
Dovendosi escludere che l'art. 6 del D.P.R. 18 marzo 1965, n. 342, secondo il quale per le imprese trasferite all'ENEL dopo il 12 dicembre 1963, il pagamento dell'indennizzo e degli interessi va effettuato con decorrenza dal secondo semestre successivo alla data del trasferimento, sia viziato da eccesso di delega in relazione all'art. 2 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e all'art. 1 della legge 27 giugno 1964, n. 452, va dichiarata non fondata la questione di legittimita' costituzionale proposta Dalla Corte di appello di Napoli, in riferimento all'art. 77, primo comma, della Costituzione.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 del d.P.R. 18 marzo 1965, n. 342, contenente "norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643" (relativa all'istituzione dell'ENEL), sollevata dall'ordinanza indicata in epigrafe in riferimento all'art. 77, primo comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 marzo 1971.
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
Testo integrale
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