Corte costituzionale

Sentenza n. 42/1971

Corte cost., sent. 4 marzo 1971, n. 42

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
42/1971
Data di deposito
4 marzo 1971
Data di decisione
25 febbraio 1971
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Costantino Mortati
Presidente
BRANCA
ECLI
ECLI:IT:COST:1971:42

Norme oggetto del giudizio

  • art.unico, decreto del Presidente della Repubblica n. 780 del 9 maggio 1961
  • legge n. 741 del 14 luglio 1959

Parametri

Massime

Massima n. 5455

Nel giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale le questioni gia' decise con sentenza di accoglimento devono essere dichiarate manifestamente infondate stante l'avvenuta cessazione dell'efficacia delle norme impugnate (fattispecie relativa alla questione di legittimita' costituzionale dell'articolo unico del d.p.r. 14 luglio 1960, n. 1032, gia' dichiarato costituzionalmente illegittimo con la sent. n. 129 del 4 luglio 1963 nella parte in cui rendeva efficaci erga omnes sugli artt. 34 e 62 del contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959 per gli addetti all'edilizia). Cfr.: 24/56 C

Massima n. 5456

Poiche' limite della delega conferita al Governo con la legge 14 luglio 1959, n. 741, per estendere ai non iscritti alle associazioni sindacali clausole di contratti collettivi deve considerarsi la stretta attinenza delle medesime alla finalita' di assicurare ai lavoratori minimi inderogabili di trattamento economico e normativo, e' costituzionalmente illegittimo l'articolo unico del d.p.r. 9 maggio 1961, n. 780, nella parte in cui rende obbligatori erga omnes gli artt. 6, terzo comma, ed 11 del contratto collettivo di lavoro 30 settembre 1959, per gli operai edili ed affini della provincia di Teramo, i quali stabiliscono, con riferimento a tale provincia, l'obbligo degli imprenditori di versare somme alla locale Cassa edile. Cfr.: 129/63

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo unico del D.P.R. 14 luglio 1960, n. 1032, già dichiarato costituzionalmente illegittimo con la sentenza n. 129 del 4 luglio 1963 nella parte in cui rendeva efficaci erga omnes gli artt. 34 e 62 del contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959 per gli addetti all'edilizia;

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo unico del D.P.R. 9 maggio 1961, n. 780, nella parte in cui rende obbligatori erga omnes gli artt. 6, terzo comma, ed 11 del contratto collettivo di lavoro 30 settembre 1959 per gli operai edili ed affini della provincia di Teramo.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 1971.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze