Corte costituzionale
Sentenza n. 42/1971
Corte cost., sent. 4 marzo 1971, n. 42
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 42/1971
- Data di deposito
- 4 marzo 1971
- Data di decisione
- 25 febbraio 1971
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Costantino Mortati
- Presidente
- BRANCA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1971:42
Norme oggetto del giudizio
- art.unico, decreto del Presidente della Repubblica n. 780 del 9 maggio 1961
- legge n. 741 del 14 luglio 1959
Parametri
- art. 23, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 76, Costituzione
- legge n. 741 del 14 luglio 1959
- art. 39, Costituzione
Massime
Massima n. 5455
Nel giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale le questioni gia' decise con sentenza di accoglimento devono essere dichiarate manifestamente infondate stante l'avvenuta cessazione dell'efficacia delle norme impugnate (fattispecie relativa alla questione di legittimita' costituzionale dell'articolo unico del d.p.r. 14 luglio 1960, n. 1032, gia' dichiarato costituzionalmente illegittimo con la sent. n. 129 del 4 luglio 1963 nella parte in cui rendeva efficaci erga omnes sugli artt. 34 e 62 del contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959 per gli addetti all'edilizia). Cfr.: 24/56 C
Massima n. 5456
Poiche' limite della delega conferita al Governo con la legge 14 luglio 1959, n. 741, per estendere ai non iscritti alle associazioni sindacali clausole di contratti collettivi deve considerarsi la stretta attinenza delle medesime alla finalita' di assicurare ai lavoratori minimi inderogabili di trattamento economico e normativo, e' costituzionalmente illegittimo l'articolo unico del d.p.r. 9 maggio 1961, n. 780, nella parte in cui rende obbligatori erga omnes gli artt. 6, terzo comma, ed 11 del contratto collettivo di lavoro 30 settembre 1959, per gli operai edili ed affini della provincia di Teramo, i quali stabiliscono, con riferimento a tale provincia, l'obbligo degli imprenditori di versare somme alla locale Cassa edile. Cfr.: 129/63
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo unico del D.P.R. 14 luglio 1960, n. 1032, già dichiarato costituzionalmente illegittimo con la sentenza n. 129 del 4 luglio 1963 nella parte in cui rendeva efficaci erga omnes gli artt. 34 e 62 del contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959 per gli addetti all'edilizia;
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo unico del D.P.R. 9 maggio 1961, n. 780, nella parte in cui rende obbligatori erga omnes gli artt. 6, terzo comma, ed 11 del contratto collettivo di lavoro 30 settembre 1959 per gli operai edili ed affini della provincia di Teramo.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 1971.
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze