Corte costituzionale
Sentenza n. 38/1971
Corte cost., sent. 4 marzo 1971, n. 38
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 38/1971
- Data di deposito
- 4 marzo 1971
- Data di decisione
- 25 febbraio 1971
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Vezio Crisafulli
- Presidente
- BRANCA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1971:38
Norme oggetto del giudizio
- art. 15, n.7, decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 16 maggio 1960
Parametri
Massime
Massima n. 5433
Ne' l'art. 3 ne' l'art. 51 della Costituzione si oppongono a che la legge stabilisca, per categorie generali ed astratte, cause di ineleggibilita' a consigliere comunale, rivolte alla tutela di interessi generali che si riconnettono alla duplice esigenza di assicurare la libera e genuina espressione del voto popolare e l'obiettivo ed imparziale esercizio delle funzioni demandate agli amministratori locali. Tale possibilita', come la Corte ha gia' ulteriormente precisato, risulta anzi testualmente dall'art. 51, laddove riserva alla legge di determinare i requisiti di volta in volta necessari per l'ammissione ai pubblici uffici e alle cariche pubbliche elettive. Cfr.: sent. n. 46 del 1969
Massima n. 5434
La dichiarazione di illegittimita' costituzionale (sent. n. 46 del 1969) di una normativa che protraeva la situazione di ineleggibilita' a consigliere comunale oltre quanto ragionevolmente necessario al soddisfacimento dei fini di pubblico interesse, facendone per di piu' dipendere la cessazione da una estranea volonta' ampiamente discrezionale almeno in ordine al "quando", si riferiva alla posizione di coloro che, prima delle elezioni, abbiano dato le dimissioni dagli uffici incompatibili con la posizione di candidati alle elezioni, astenendosi effettivamente da qualsiasi attivita' ad essi inerente: situazione che e' diversa da quella di chi, per qualsiasi ragione, non sia stato in grado di far cessare in quel momento il rapporto con il Comune che la legge configura come causa di ineleggibilita'.
Massima n. 5435
In sede di giudizio di costituzionalita' della norma che prevede determinate cause di ineleggibilita' o di incompatibilita' non rileva la maggiore o minore difficolta', o addirittura la impossibilita' legale, di rimuoverle in tempo utile, una volta accertato che queste non sono, di per se', in contrasto con le norme degli artt. 3 e 51 della Costituzione: diversamente opinando, dovrebbero considerarsi ineleggibili coloro che, pur potendolo legalmente, non avessero tuttavia posto fine al rapporto ostativo ed eleggibili invece - malgrado e, paradossalmente anzi, proprio a causa del necessario perdurare del rapporto medesimo - gli altri cui una siffatta possibilita' non era data alla stregua della disciplina dettata dal diritto positivo.
Massima n. 5436
La situazione di ineleggibilita' a consigliere comunale, prevista dall'art. 15 n. 7 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (t.u. sulla composizione e l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali) opera limitatamente a quel solo Comune con il quale sussistano le relazioni indicate, nella norma stessa, piena od intere restando la capacita' elettorale passiva dei soggetti interessati nei confronti di ogni altra amministrazione locale, oltre che, ovviamente, in sede di elezioni politiche.
Massima n. 5437
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 15, n. 7 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (t.u. sulla elezione degli organi delle amministrazioni comunali), sollevata per contrasto rispetto agli artt. 3 e 51 della Costituzione con specifico riferimento all'ipotesi in cui le cause di ineleggibilita' ivi previste non possano essere rimosse dalla volonta' dell'interessato.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, n. 7 del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, testo unico sulla composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali (art. 15, n. 7, d.P.R. 5 aprile 1951, n. 203), sollevata, con l'ordinanza di cui in epigrafe, in riferimento agli artt. 3 e 51 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 1971.
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
Testo integrale
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