Corte costituzionale
Sentenza n. 202/1971
Corte cost., sent. 16 dicembre 1971, n. 202
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 202/1971
- Data di deposito
- 16 dicembre 1971
- Data di decisione
- 10 dicembre 1971
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Costantino Mortati
- Presidente
- FRAGALI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1971:202
Norme oggetto del giudizio
- art. 152, comma 2, codice di procedura penale 1930
Parametri
Massime
Massima n. 5819
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 152, capoverso, del codice di procedura penale, proposta in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, sotto il profilo che la norma denunciata lederebbe, in caso di prescrizione, il diritto di difesa, precludendo all'imputato la possibilita' di presentare elementi di prova diretti a dimostrare l'infondatezza dell'accusa e creerebbe un'ingiustificata disparita' di trattamento tra coloro che vengono giudicati prima o dopo il decorso del termine di prescrizione.
Massima n. 5820
L'interesse del prevenuto ad ottenere una sentenza di piena assoluzione non puo' non cedere, nel caso di avvenuta prescrizione, dinanzi all'interesse generale di non perseguire reati dei quali il lungo tempo decorso dalla loro commissione abbia fatto venir meno o notevolmente attenuato il ricorso e l'allarme sociale ed abbia altresi' reso difficile l'acquisizione del materiale probatorio.
Massima n. 5821
Con l'interesse generale di non perseguire reati prescritti non contrasta l'art. 152, secondo comma, del codice di procedura penale secondo cui deve farsi luogo ad una pronuncia in merito quando, pur risultando una causa di estinzione del reato, esistano prove evidenti dell'insussistenza del fatto, della sua non previsione come reato o dell'estraneita' ad esso dell'imputato, trattandosi, nella specie, di pronuncia di carattere puramente dichiarativo di una situazione gia' concretata al momento della sopravvenienza della prescrizione.
Massima n. 5822
Sarebbe in contrasto con l'interesse generale di non perseguire reati estinti per avvenuta prescrizione rendere necessario il compimento di atti istruttori diretti ad una pronuncia di proscioglimento in merito dell'imputato.
Massima n. 5823
Con l'affermazione di prevalenza dell'interesse generale a non perseguire reati estinti per prescrizione sull'interesse del prevenuto ad ottenere una sentenza di piena assoluzione non contrasta la sent. n. 175 del 1971 della Corte costituzionale perche' in quest'ultima pronunzia si e' affermato il diritto dell'imputato ad ottenere una sentenza in merito nell'ipotesi di estinzione del reato per amnistia, ritenendosi costituzionalmente garantito il diritto di rinunziare all'amnistia.
Massima n. 5824
Allorche' l'effetto estintivo del reato discenda, come nel caso della prescrizione, da un evento sottratto ad ogni discrezionalita', quale il decorso del termine, non puo' ritenersi costituzionalmente garantito il diritto del prevenuto a rinunziare a tale effetto estintivo.
Massima n. 5825
Il diritto costituzionalmente garantito del prevenuto a rinunciare all'effetto estintivo del reato nel caso di amnistia e' connesso con il carattere ampiamente discrezionale di queste statuizioni di volta in volta emesse dal legislatore sotto l'influsso di considerazioni politiche.
Massima n. 5826
La diseguaglianza di trattamento che si verifica secondo che si sia giudicati primo o dopo il sopravvenire della prescrizione e' conseguenza di mera disparita' di fatto, come tale non costituzionalmente illegittima, inevitabile senza far venir meno l'istituto stesso della prescrizione.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 152, capoverso, del codice di procedura penale, proposta, con l'ordinanza del tribunale di Taranto del 3 maggio 1971, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 1971.
MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI
- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
Testo integrale
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