Corte costituzionale

Sentenza n. 2/1971

Corte cost., sent. 20 gennaio 1971, n. 2

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
2/1971
Data di deposito
20 gennaio 1971
Data di decisione
12 gennaio 1971
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Paolo Bonifacio
Presidente
BRANCA
ECLI
ECLI:IT:COST:1971:2

Norme oggetto del giudizio

  • art. 47, legge n. 69 del 3 febbraio 1963
  • art. 46, legge n. 69 del 3 febbraio 1963
  • legge n. 69 del 3 febbraio 1963
  • legge n. 47 del 8 febbraio 1948
  • art. 47, ultimo co., legge n. 69 del 3 febbraio 1963

Parametri

Massime

Massima n. 5352

Ai sensi del terzo comma dell'art. 47 della legge 3 febbraio 1963, n. 69 - nel testo quale risulta a seguito della dichiarazione di parziale illegittimita' costituzionale pronunciata dalla Corte con sent. n. 98 del 1968 - la legittimita' dell'affidamento della direzione di un giornale che sia organo di partiti o movimenti sindacali a persona non iscritta nell'albo dei giornalisti e l'iscrizione provvisoria nell'albo stesso vengono subordinate alla contemporanea nomina a vicedirettore responsabile di un giornalista iscritto nell'elenco dei professionisti o dei pubblicisti. Questa disposizione, come risulta dalla motivazione della ordinanza di rimessione 4 febbraio 1969 e' stata denunziata dal pretore di Catania, in riferimento agli artt. 3 e 21 della Costituzione, non nella sua interezza, ma solo nella parte in cui essa si riferisce ad "una determinata categoria di periodici", definiti dal pretore "a carattere ideologico", e che siano editi e diretti dalla stessa persona. Cfr.: sent. n. 98 del 1968.

Massima n. 5353

Nella sentenza n. 98 del 1968, nel valutare la legittimita' dell'obbligo di nominare il direttore ed il vicedirettore responsabile dei comuni quotidiani e periodici fra gli iscritti all'albo, la Corte affermo' che la funzione dell'Ordine, gia' nella precedente decisione n. 11 riconosciuta positivamente apprezzabile proprio sul piano dell'art. 21 della Costituzione, sarebbe frustrata ove i poteri direttivi di un giornale potessero essere affidati ad un soggetto non iscritto in uno degli elenchi dei pubblicisti o dei professionisti. Ed e' di particolare importanza che la questione, allora concernente l'art. 46 della legge, venne esaminata non solo con riferimento alla liberta' del giornalista, ma anche sotto il diverso profilo della "liberta' di chi voglia dar vita ad un giornale". Le stesse ragioni non possono non valere per l'art. 47 della legge - che stabilisce un regime di favore per una particolare categoria di giornali - e, piu' specificamente, per il caso prospettato dal pretore di Catania con l'ordinanza 4 febbraio 1969 (1). Si deve quindi escludere che la disposizione in esame comprometta la liberta' riconosciuta e garantita dall'art. 21 della Costituzione (2). Cfr.: (1) la massima A. (2) le massime C, D, E, F.

Massima n. 5354

L'obbligo della registrazione e quello della preventiva nomina di un vicedirettore responsabile, sanciti dalla legge sulla stampa 8 febbraio 1948, n. 47 e della legge sull'ordinamento della professione di giornalista 3 febbraio 1963, n. 69, riguardano esclusivamente i giornali quotidiani o periodici, sicche' non ne deriva alcun ostacolo a che il soggetto manifesti il proprio pensiero con singoli stampati o con numeri unici.

Massima n. 5355

Se l'interessato, che comunque, anche se non iscritto nell'albo dei giornalisti, e' libero di manifestare il proprio pensiero con singoli stampati o con numeri unici, voglia dar vita ad un vero e proprio periodico, non e' dato di vedere perche' questo, a causa di particolari caratteristiche, possa sottrarsi ad una disciplina riconosciuta costituzionalmente valida per ogni tipo di giornale, essendo del tutto evidente che nessun rilievo possono avere, a questo proposito, il cosidetto contenuto ideologico del periodico e la finalita' di "denuncia e di critica" che il soggetto si proponga eventualmente di perseguire.

Massima n. 5356

Anche quando l'editore assuma la direzione del giornale e, trattandosi di periodico di partito o movimento politico o sindacale, acquisti percio' titolo all'iscrizione provvisoria nell'albo, essendo la sua responsabilita' limitata agli obblighi imposti dalle leggi civili e penali (art. 47, u.co., legge 3 febbraio 1963, n. 69), perche' sia assicurata quella vigilanza dell'Ordine dei giornalisti cui, nella sent. n. 98 del 1968, si e' riconosciuta, in relazione ad ogni tipo di giornale, rilevanza costituzionale, occorre che egli sia affiancato da un giornalista, il quale, iscritto nell'elenco dei professionisti o dei pubblicisti, risponda disciplinarmente "per eventuali comportamenti lesivi della dignita' sua e dei giornalisti che da lui dipendono" (sent. n. 98 del 1968). Cfr.: la massima F.

Massima n. 5357

La vigilanza dell'Ordine sugli iscritti nell'albo dei giornalisti non puo' ritenersi predisposta a tutela della sola liberta' dei singoli giornalisti, ma e' strumento, sia pur mediato, di garanzia dell'interesse generale sottostante al diritto riconosciuto dall'art. 21 della Costituzione. Pertanto la concentrazione nelle stesse mani del potere editoriale e del potere di direzione non vale ad escludere la necessita' della vigilanza. Cfr.: la massima E.

Massima n. 5358

Conformemente ai principi desumibili dai precedenti giurisprudenziali (v. per. es. la sent. n. 67 del 1960 sulla cautio pro expensis) le norme che, per lo svolgimento di determinate attivita' impongono (direttamente o indirettamente) oneri patrimoniali, e che, nella loro applicazione, inevitabilmente comportano un peso maggiore o minore secondo le capacita' economiche dei singoli soggetti, sono costituzionalmente illegittime ove incidano sull'esercizio di diritti costituzionalmente protetti, solo allorche' esse non siano a loro volta dirette alla tutela di interessi rilevanti sul piano costituzionale. Nella specie, le ragioni che giustificano, in riferimento all'art. 21 della Costituzione, la disposizione dell'art. 47, della legge 3 febbraio 1963, n. 69, sull'ordinamento della professione di giornalista, impugnata con l'ordinanza 4 febbraio 1969 del Pretore di Catania (1), dimostrano che l'obbligo di nominare un vicedirettore responsabile fra gli iscritti all'albo - e la cui osservanza puo' certo comportare un aggravio di spese - e' strumento di salvaguardia di un interesse generale a rilievo costituzionale: di tal che la legge imponendolo a chiunque voglia dar vita ad un giornale, non puo' essere considerata fonte di discriminazioni non consentite dall'art. 3 della Costituzione. Cfr.: (1) le massime A e B.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 47, terzo comma, della legge 3 febbraio 1963, n. 69, sull'"ordinamento della professione di giornalista", sollevata dall'ordinanza indicata in epigrafe in riferimento agli artt. 3 e 21 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 1971.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

Testo integrale

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