Corte costituzionale
Sentenza n. 179/1971
Corte cost., sent. 17 novembre 1971, n. 179
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 179/1971
- Data di deposito
- 17 novembre 1971
- Data di decisione
- 10 novembre 1971
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Paolo Bonifacio
- Presidente
- FRAGALI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1971:179
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, legge n. 283 del 30 aprile 1962
- art. 78, codice di procedura penale 1930
- art. 1, comma 3, legge n. 283 del 30 aprile 1962
Parametri
Massime
Massima n. 5772
Perche' il precetto enunciato dall'art. 24, secondo comma, della Costituzione, possa ritenersi osservato nel processo penale, (cfr. tra le altre, la sent. n. 149 del 1969, nonche' le modifiche apportate dalla legge 5 dicembre 1969, n. 932, all'art. 78 cod. proc. pen.) la legge deve garantire il diritto di difesa a partire dal momento in cui l'indizio di reato "si soggettivizza nei confronti di una determinata persona". Quando l'analisi del prodotto alimentare prevista dall'art. 1 della legge 30 aprile 1962, n. 283 (sulla disciplina igienica della produzione e vendita di sostanze alimentari e bevande) ne accerta la irregolarita', sorge (cfr. sent. n. 149 del 1969) un indizio di reato, che peraltro, in base agli atti di polizia giudiziaria gia' compiuti, puo' soggettivizzarsi non soltanto verso l'esercente presso cui e' avvenuto il prelievo dei campioni esaminati, e, in caso di merci "in confezioni originali", verso il produttore - come l'art. 1, terzo comma, riconosce - ma anche nei confronti di altre persone.
Massima n. 5773
Con l'ordinanza 7 novembre 1969 con cui il Pretore di Bitonto ha denunciato alla Corte costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, Cost., l'art. 1, terzo comma, della legge 30 aprile 1962, n. 283 (sulla disciplina igienica della produzione e vendita di sostanze alimentari e bevande) - in quanto prescrive che, qualora dall'analisi compiuta dai competenti laboratori risulti che i campioni prelevati non corrispondono ai requisiti di legge, ne sia data comunicazione soltanto "all'esercente presso cui e' stato fatto il prelievo", e se si tratti di merce "in confezioni originali", al produttore - non si e' posto in discussione il problema dell'efficacia degli atti di polizia giudiziaria nei confronti dei soggetti che solo successivamente al loro compimento acquistino la posizione di indiziati di reato, ma soltanto la ipotesi nella quale, nel momento in cui si conclude l'analisi, venga a risultare indiziati di reita', secondo i criteri fissati dall'art. 78 c.p.p., anche un soggetto diverso dall'esercente presso il quale era stato effettuato il prelievo del prodotto alimentare. Cosi delimitata la questione, si puo' prescindere, per deciderla, dal risolvere il dubbio se la legge, conferendo agli "interessati" (art. 1, quarto comma) il diritto di chiedere la revisione dell'analisi, si riferisca solo ai soggetti indicati nel comma precedente come destinatari della comunicazione del risultato dell'analisi ovvero, piu' in generale, a chiunque possa avere interesse alla revisione.
Massima n. 5775
A norma dell'art. 1, terzo comma, della legge 30 aprile 1962, n. 283 (sulla disciplina igienica della produzione e della vendita di sostanze alimentari e bevande), la irregolarita' riscontrata nell'analisi dei campioni di merce prelevati va comunicata solo all'esercente presso cui e' stato fatto il prelievo e, in caso di alimenti "in confezioni originali", al produttore, dimodoche' qualsiasi altro, diverso soggetto, che pur sia coinvolto nell'indizio di reita', vien messo in condizioni di ignorare l'esito sfavorevole dell'analisi e di non poter esercitare quella difesa che si realizza attraverso la richiesta di revisione. In cio', pertanto, la disposizione in questione opera una ingiustificata discriminazione fra i soggetti indiziati di reato, con conseguente violazione dell'art. 3 Cost., e non assicura a tutti quel diritto che l'art. 24, secondo comma, Cost., definisce come "inviolabile in ogni stato e grado del procedimento". Tuttavia, poiche' i limiti in cui la incostituzionalita' sussiste (segnati dalla necessita' che il diritto di difesa sia garantito, in condizione di parita') verrebbero oltrepassati se la illegittimita' fosse pronunciata - come richiesto dal giudice a quo - nei confronti delle parole (dell'art. 1, terzo comma) "presso cui e' stato fatto il prelievo" - l'esito dell'analisi dovendo, in tal caso, di conseguenza (cfr. il testo dell'art. 1, terzo comma), essere comunicato all'"esercente", senza adeguata specificazione - la norma impugnata va dichiarata illegittima solo nella parte in cui esclude l'obbligo della comunicazione a tutti coloro che in base agli atti di polizia giudiziaria gia' compiuti risultino indiziati di reato.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma terzo, della legge 30 aprile 1962, n. 283 (contenente disposizioni sulla "disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande"), limitatamente alla parte in cui esclude l'obbligo della comunicazione dell'esito dell'analisi anche a quei soggetti che in base agli atti di polizia giudiziaria già compiuti risultino indiziati di reato.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 novembre 1971.
MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI
- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
Testo integrale
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