Corte costituzionale

Sentenza n. 176/1971

Corte cost., sent. 17 novembre 1971, n. 176

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
176/1971
Data di deposito
17 novembre 1971
Data di decisione
10 novembre 1971
Esito
Conflitto di attribuzione
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Relatore
Vezio Crisafulli
Presidente
FRAGALI
ECLI
ECLI:IT:COST:1971:176

Norme oggetto del giudizio

  • art. 17, legge n. 281 del 16 maggio 1970
  • art. 17, legge n. 51 del 16 maggio 1970
  • legge n. 281 del 16 maggio 1970
  • legge n. 132 del 12 febbraio 1968
  • art. 1, legge n. 132 del 12 febbraio 1968
  • regio decreto n. 782 del 30 aprile 1931
  • regio decreto n. 1619 del 29 luglio 1926
  • regio decreto n. 1997 del 5 settembre 1938
  • decreto del Presidente della Repubblica n. 73 del 27 gennaio 1962
  • regio decreto n. 1296 del 4 agosto 1932
  • decreto del Presidente della Repubblica n. 637 del 12 giugno 1955
  • legge n. 872 del 29 settembre 1964
  • regio decreto n. 1310 del 6 luglio 1933
  • legge n. 316 del 29 maggio 1969
  • art. 1, ultimo co., regio decreto n. 1631 del 30 settembre 1938
  • art. 1, comma 2, legge n. 132 del 12 febbraio 1968
  • deliberazione giunta regione Lazio n. 47 del 15 luglio 1971
  • deliberazione giunta regione Lazio n. 367 del 14 luglio 1971

Parametri

Massime

Massima n. 5761

L'impugnativa proposta dallo Stato avverso i provvedimenti con i quali gli Istituti fisioterapici di Roma "Regina Elena" e "Santa Maria e San Gallicano" sono stati classificati e dichiarati enti ospedalieri da parte della Regione Lazio - pur basata sul motivo che i menzionati Istituti avendo carattere scientifico di interesse nazionale sarebbero esclusi dalla competenza regionale in materia di assistenza sanitaria in forza del limite dell'interesse nazionale stabilito nell'art. 117 della Costituzione - rientra nella competenza della Corte costituzionale a giudicare dei conflitti di attribuzione, in quanto la censura verte sull'assunto che i provvedimenti in questione esorbitino dalla sfera delle attribuzioni regionali ed interferiscano, menomandole, su quelle che, alla stregua della legislazione concernente gli istituti anzidetti, pur se assolvano anche compiti di assistenza ospedaliera, erano e rimangono proprie di organi statali.

Massima n. 5762

L'art. 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281, non illegittimamente subordina, in generale, l'esercizio delle competenze legislative delle regioni a statuto ordinario - cui corrispondono simmetricamente, in base all'art. 118, primo comma, della Costituzione, le competenze amministrative - alla previa emanazione di decreti legislativi delegati, operanti, a norma dell'VIII disp. trans. della Costituzione, il passaggio delle funzioni ad esse attribuite nelle materie di cui all'art. 117 Cost., ovvero, in mancanza, all'avvenuto decorso di un biennio. Cfr.: gia' la sent. n. 39 del 1971.

Massima n. 5763

La tesi secondo cui nella materia dell'assistenza ospedaliera il trasferimento delle funzioni amministrative alle regioni a statuto ordinario sia intervenuto - ancor prima della emanazione di decreti legislativi delegati o comunque dell'avvenuto decorso di un biennio dall'entrata in vigore della legge 16 maggio 1970, n. 281 - per effetto della legge 12 febbraio 1968, n. 132, la quale soltanto in linea provvisoria, e cioe' fino a quando le regioni non fossero concretamente istituite, avrebbe conferito ad organi statali in luogo di quelli regionali l'esercizio di attribuzioni dalla stessa legge previste come istituzionalmente di competenza regionale, e' stata implicitamente respinta dalla Corte costituzionale con la sent. n. 120 del 1971, che ebbe a dichiarare inammissibili, per difetto di interesse attuale, i ricorsi che erano stati proposti dalle Regioni della Lombardia e degli Abruzzi proprio contro la suddetta legge ospedaliera.

Massima n. 5764

Alla stregua della legge 12 febbraio 1968, n. 132, gli istituti di ricovero e cura riconosciuti a carattere scientifico sono, al pari degli istituti e delle cliniche universitarie, sottratti alla normativa da essa dettata in tema di programmazione, classificazione e riconoscimento o dichiarazione di enti ospedalieri: com'e' testualmente precisato nell'art. 1, a tali istituti la legge medesima si applica soltanto per la parte assistenziale; per conseguenza, qualsiasi interpretazione volesse darsi circa la immediata operativita' o meno delle norme di competenza che in quella legge si contengono, nessun trasferimento di funzioni sarebbe mai ipotizzabile come intervenuto sulla base di essa in tale specifico e particolare settore.

Massima n. 5765

Gli Istituti fisioterapici di Roma "Regina Elena" e "Santa Maria e San Gallicano" rientrano tra quelli riconosciuti a carattere scientifico, come si evince sia dal decreto interministeriale del 22 febbraio 1939 che tale riconoscimento ebbe esplicitamente ad operare, sia da tutta la legislazione ad essi relativa, quale il r.d. 29 luglio 1926, n. 1619, il r.d. 30 aprile 1931, n. 782, il r.d. 4 agosto 1932, n. 1296, il r.d. 6 luglio 1933, n. 1310, il r.d. 5 settembre 1938, n. 1997, il d.p.r. 12 giugno 1955, n. 637, il d.p.r. 27 gennaio 1962, n. 73, la legge 29 settembre 1964, n. 872 e la legge 29 maggio 1969, n. 316.

Massima n. 5766

Il riferimento dell'art. 1, secondo comma, della legge 12 febbraio 1968, n. 132, agli istituti di ricovero e cura riconosciuti a carattere scientifico ha riguardo, ad un tempo, sia agli istituti per i quali il riconoscimento era anteriormente intervenuto, sia agli istituti che potranno in futuro ottenerlo.

Massima n. 5767

Il decreto del Ministro per la sanita' di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione previsto dall'art. 1, secondo comma, della legge 12 febbraio 1968, n. 132, per gli istituti di ricovero e cura da riconoscere a carattere scientifico non puo' non considerarsi sotto ogni profilo perfettamente equivalente a quel decreto del Ministro dell'interno, sentito il Ministro per l'educazione nazionale, che era per l'innanzi richiesto dall'art. 1, ultimo comma, del r.d. 30 settembre 1938, n. 1631 (norme generali per l'ordinamento dei servizi sanitari), essendo a quel tempo la materia sanitaria, attualmente devoluta al Ministero della sanita', di competenza di quello dell'Interno; mentre, a sua volta, l'allora Ministero dell'educazione nazionale esercitava, ai fini del decreto innanzi menzionato, le identiche competenze oggi spettanti a quello che ha ripreso l'antica denominazione di Ministero della pubblica istruzione.

Massima n. 5768

Non spettano alla Regine del Lazio i poteri di classificazione e riconoscimento di "ente ospedaliero" nei confronti degli Istituti fisioterapici ospedalieri di Roma "Regina Elena" e "Santa Maria e San Gallicano". Vanno annullati, conseguentemente, la deliberazione della Giunta regionale del Lazio 14 luglio 1971, n. 367, con la quale gli Istituti predetti sono stati classificati "Ospedale specializzato regionale", nonche' il decreto del Presidente della Regione n. 47 del 15 luglio successivo, che ha dichiarato gli Istituti stessi "ente ospedaliero".

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara che non spettano alla Regione del Lazio i poteri di classificazione e riconoscimento di "ente ospedaliero" nei confronti degli Istituti fisioterapici ospedalieri di Roma "Regina Elena" e "Santa Maria e San Gallicano", ed in conseguenza annulla la deliberazione della Giunta regionale del Lazio 14 luglio 1971, n. 367, con la quale gli Istituti predetti sono stati classificati "Ospedale specializzato regionale", nonché il decreto del Presidente della Regione n. 47 del 15 luglio successivo, che ha dichiarato gli Istituti stessi "ente ospedaliero".

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 novembre 1971.

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

Testo integrale

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