Corte costituzionale
Sentenza n. 174/1971
Corte cost., sent. 14 luglio 1971, n. 174
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 174/1971
- Data di deposito
- 14 luglio 1971
- Data di decisione
- 5 luglio 1971
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Vincenzo Trimarchi
- Presidente
- BRANCA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1971:174
Norme oggetto del giudizio
- art. 11, comma 1, legge n. 604 del 15 luglio 1966
- art. 2, legge n. 604 del 15 luglio 1966
- art. 5, legge n. 604 del 15 luglio 1966
Parametri
Massime
Massima n. 5750
Nel sistema della legge n. 604 del 1966 deve distinguersi a proposito dei lavoratori che abbiano superato il sessantacinquesimo anno di eta', la situazione dei lavoratori che siano in possesso di tali requisiti: la diversita' di trattamento dettata dall'art. 11 della legge 15 luglio 1966, n. 604, nei confronti dei lavoratori ultrasessantacinquenni mentre si giustifica per coloro che abbiano diritto alla pensione di vecchiaia non trova alcuna giustificazione per quelli che tale diritto non abbiano maturato. Per questi ultimi pertanto l'art. 11 della ripetuta legge n. 604 detta una disciplina che contrasta con l'art. 3 della Costituzione, visto in relazione al successivo art. 4. E' quindi costituzionalmente illegittimo l'art. 11, comma primo, della citata legge n. 604, nella parte in cui esclude l'applicabilita' degli artt. 2 e 5 della stessa legge nei riguardi dei prestatori di lavoro che, senza essere pensionati o in possesso dei requisiti di legge per avere diritto alla pensione di vecchiaia, abbiano superato il sessantacinquesimo anno di eta'.
Massima n. 5751
L'art. 4 della Costituzione deve essere interpretato nel senso che la' ove sono previsti i casi, i tempi ed i modi dei licenziamenti la disciplina, per essere conforme alla Costituzione, deve rispecchiare l'esigenza di un trattamento giuridico eguale per le situazioni eguali, e in relazione a queste puo' essere diversificata solo in presenza di giustificate ragioni.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 11, comma primo, della legge 15 luglio 1966, n. 604 (contenente norme sui licenziamenti individuali), nella parte in cui esclude l'applicabilità degli artt. 2 e 5 della stessa legge nei riguardi dei prestatori di lavoro che, senza essere pensionati o in possesso dei requisiti di legge per avere diritto alla pensione di vecchiaia, abbiano superato il 65 anno di età.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 1971.
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
Testo integrale
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