Corte costituzionale
Sentenza n. 173/1971
Corte cost., sent. 14 luglio 1971, n. 173
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 173/1971
- Data di deposito
- 14 luglio 1971
- Data di decisione
- 5 luglio 1971
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Enzo Capolozza
- Presidente
- BRANCA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1971:173
Norme oggetto del giudizio
- art. 246, codice di procedura penale 1930
- art. 269, codice di procedura penale 1930
- art. 236, codice di procedura penale 1930
- art. 341, codice penale
- art. 263-bis, codice di procedura penale 1930
Parametri
- art. 27, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 111, comma 2, Costituzione
- art. 13, Costituzione
Massime
Massima n. 5749
L'art. 236 cod. proc. pen. sull'arresto facoltativo in flagranza non contrasta con l'art. 13 Cost., in quanto e' affidata al prudente apprezzamento degli organi di polizia la valutazione degli estremi della necessita' e dell'urgenza, i quali vanno visti sia in relazione alle esigenze di acquisizione e di conservazione delle prove, sia, soprattutto, alle qualita' morali del soggetto attivo del reato. Del pari, nella norma denunziata e' da ritenersi soddisfatto il requisito della tassativita', essendo determinata l'entita' della pena e la natura della contravvenzione ed assumendo altresi' rilievo i precedenti o la residenza all'estero dell'arrestato. E' pure infondata, in relazione allo stesso precetto dell'art. 13 della Costituzione, la questione attinente al medesimo art. 236 del cod. proc. pen., in relazione all'art. 341 cod. pen., nella misura in cui affida alla discrezionalita' dell'oltraggiato l'arresto dell'oltraggiante, non essendo diverse le garanzie per il provvedimento sia che l'arresto venga effettuato direttamente dall'oltraggiato sia che venga effettuato da altri. L'art. 246 cod. proc. pen., non essendo interpretato nel senso che l'obbligo del decreto motivato di convalida e' necessario per ogni ipotesi di provvedimento provvisorio dell'autorita' di pubblica sicurezza, e' costituzionalmente illegittimo per manifesta violazione del terzo comma dell'art. 13 Cost.. La dichiarazione di illegittimita' di tale disposizione esclude la necessita' di analoga pronunzia rispetto al combinato disposto della stessa norma dell'art. 269 delle stesso codice in quanto la protrazione della custodia preventiva o la concessione della liberta' provvisoria deve ora essere preceduta da un provvedimento motivato del giudice. Identica garanzia del decreto motivato sul mantenimento dell'arresto va anche obbligatoriamente osservata, in relazione agli artt. 502 e 505 quando il procuratore della repubblica o il pretore ritenga di procedere a giudizio direttissimo. Poiche' per effetto della dichiarazione di parziale illegittimita' costituzionale dell'art. 246 c.p.p., l'autorita' giudiziaria ha l'obbligo di adottare un motivato provvedimento sulla convalida dell'arresto, al fine di impedire che esso sia sottratto ad ogni controllo di legittimita', si rende necessaria, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, ed in riferimento all'art. 111, 2x comma, Cost., la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 263 bis cod. proc. pen., nella parte in cui esclude il ricorso per cassazione contro il provvedimento suindicato.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 246 del codice di procedura penale, nella parte in cui esclude l'obbligo dell'autorità giudiziaria di decidere con espresso e motivato provvedimento sulla convalida dell'arresto in flagranza;
2) in forza dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 263 bis del codice di procedura penale, nella parte in cui esclude il ricorso per cassazione contro il provvedimento di convalida dell'arresto emesso ai sensi dell'art. 246 del codice di procedura penale nel testo risultante dalla dichiarazione di parziale illegittimità di cui al n. 1;
3) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 236 del codice di procedura penale, sollevata, con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento all'art. 13 della Costituzione, nella parte in cui consente l'arresto facoltativo in flagranza;
4) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 236 del codice di procedura penale, in relazione all'art. 341 del codice penale, nella parte in cui consente l'arresto facoltativo in flagranza anche allorché chi procede all'arresto sia la persona offesa dal reato, questione sollevata con la stessa ordinanza, in riferimento all'art. 13 della Costituzione;
5) dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 269 del codice di procedura penale, sollevata, con la medesima ordinanza, in riferimento all'art. 13 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 1971.
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI-
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
Testo integrale
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