Corte costituzionale
Sentenza n. 167/1971
Corte cost., sent. 8 luglio 1971, n. 167
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 167/1971
- Data di deposito
- 8 luglio 1971
- Data di decisione
- 5 luglio 1971
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Luigi Oggioni
- Presidente
- BRANCA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1971:167
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, legge n. 27 del 3 gennaio 1951
- art. 27, codice penale
- art. 33, ultimo co., regio decreto legge n. 2 del 9 gennaio 1940
Parametri
Massime
Massima n. 5735
L'art. 27 della Costituzione non impone al legislatore di determinare la pena fra un minimo e un massimo, onde la pena pecuniaria commisurata al valore del bene oggetto della tutela penale e' compatibile con il principio della legalita', senza che l'emenda del reo possa riuscire compromessa per la sola circostanza del carattere di rigidezza della pena, la cui misura e' rimessa alla discrezionalita' del legislatore. Ne' la mancanza di un limite massimo della pena pecuniaria costituisce violazione del principio della umanita' della pena quando la norma si riferisce ad una sanzione che resta nell'ambito di quelle generalmente previste dall'ordinamento, indubbiamente compatibili, come tali, con l'esigenza di umanita' affermata nella Carta costituzionale. E' pertanto infondata la questione di legittimita' dell'art. 1 della legge 3 gennaio 1951, n. 27, che prevede una pena pecuniaria proporzionale alla quantita' di tabacco oggetto di contrabbando, e dell'art. 27 del Codice penale, nella parte in cui prevede che le pene pecuniarie proporzionali non hanno limite massimo, sollevate in relazione agli artt. 27, primo e terzo comma della Costituzione.
Massima n. 5736
L'art. 33, ultimo comma del R.D.L. 9 gennaio 1940, n. 2, istitutivo dell'I.G.E., secondo cui le violazione del decreto stesso sono considerate delitto quando sono connesse con "corrispondenti" violazioni della legge doganale aventi carattere di delitto, ha riguardo ai casi di connessione che si verificano quando e' riscontrabile fra i reati una relazione che emana dalla stessa condotta del reo e si traduce in un vincolo che li unisce sul piano sostanziale, e non meramente formale. Il reo pertanto viene punito per una condotta illecita che e' a lui indubbiamente riferibile, e la norma in esame statuisce una disciplina punitiva in vista di comportamenti sufficientemente determinati e direttamente riferibili al reo. E' quindi infondata la questione di legittimita' della norma stessa sollevata per presunto contrasto col principio della legalita' della pena di cui all'art. 25, secondo comma, della Costituzione e della personalita' della pena di cui all'art. 27, primo comma, della Costituzione.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 della legge 3 gennaio 1951, n. 27, sul monopolio dei sali e dei tabacchi, e 27 del codice penale, sollevata, in riferimento all'art. 27, commi primo e terzo, della Costituzione, con ordinanza del tribunale di Pisa del 5 ottobre 1970;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 33, ultimo comma, del r.d.l. 9 gennaio 1940, n. 2, sulla istituzione della imposta generale sull'entrata, sollevata con la predetta ordinanza in riferimento agli artt. 25, comma secondo, e 27, comma primo, della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 1971.
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
Testo integrale
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