Corte costituzionale

Sentenza n. 166/1971

Corte cost., sent. 8 luglio 1971, n. 166

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
166/1971
Data di deposito
8 luglio 1971
Data di decisione
5 luglio 1971
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Vezio Crisafulli
Presidente
BRANCA
ECLI
ECLI:IT:COST:1971:166

Norme oggetto del giudizio

  • art. 135, decreto del Presidente della Repubblica n. 237 del 14 febbraio 1964
  • art. 137, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 237 del 14 febbraio 1964
  • art. 1074, regio decreto n. 1133 del 3 aprile 1942

Parametri

Massime

Massima n. 5731

Poiche' la dichiarazione di renitenza e la conseguente denuncia all'Autorita' giudiziaria non rientrano nella fattispecie del reato di renitenza alla leva, compiutamente delineata in tutti i suoi elementi costitutivi nell'art. 135 del D.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237, cosi' all'inverso e per logica conseguenza l'annullamento di quella dichiarazione non incide nella fattispecie stessa e la sua disciplina non e' censurabile alla stregua del principio di legalita' enunciato dal secondo comma dell'art. 25 della Costituzione.

Massima n. 5732

La norma di cui all'art. 137, terzo comma, del D.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237, non conferisce ai consigli di leva una generica e indiscriminata facolta' di annullare la dichiarazione di renitenza provvisoriamente adottata, ma al contrario ne subordina l'esercizio alla circostanza dell'essersi accertato un legittimo motivo di impedimento: a sua volta, nella impossibilita' di elencare una esaustiva casistica, l'art. 1074 del regolamento, cui la legge rinvia, nella lettera c segna un limite preciso all'apprezzamento dei consigli di leva, specificando che solo quando "si possa escludere interamente il dolo o il proposito deliberato di sottrarsi agli obblighi di leva" le ragioni addotte dagli interessati o risultanti dagli atti sono suscettibili di integrare il "legittimo motivo" di cui all'art. 135 della legge e dar luogo percio' all'annullamento o revoca della dichiarazione di renitenza.

Massima n. 5733

La norma di cui all'art. 137, terzo comma, del D.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237, sul reclutamento e la leva, che attribuisce ai consigli di leva la facolta' di annullare "nei casi e nei limiti previsti dal regolamento" la dichiarazione di renitenza adottata nei confronti di coloro che non si siano presentati per l'esame e la visita nel giorno prescritto, non determina di per se' disparita' di trattamento, poiche' tutti i chiamati non presentatisi alla data stabilita sono egualmente posti in grado di giustificarsi, evitando cosi' di essere sottoposti a procedimento penale; e quanto all'ipotesi che la dichiarazione di renitenza sia tenuta ferma malgrado la sussistenza di legittimi motivi che avrebbero dovuto portare invece ad annullarla, il rimedio sta nel controllo pieno sul fatto contestato a titolo di reato spettante all'Autorita' giudiziaria, i cui poteri di cognizione permangono ovviamente integri sotto ogni aspetto, dopo che il presidente del Consiglio di leva abbia provveduto alla denuncia.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 137, terzo comma, del d.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237, sul reclutamento e la leva, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 25, secondo comma, della Costituzione, dal pretore di Treviso con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 1971.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

Testo integrale

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