Corte costituzionale
Sentenza n. 166/1971
Corte cost., sent. 8 luglio 1971, n. 166
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 166/1971
- Data di deposito
- 8 luglio 1971
- Data di decisione
- 5 luglio 1971
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Vezio Crisafulli
- Presidente
- BRANCA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1971:166
Norme oggetto del giudizio
- art. 135, decreto del Presidente della Repubblica n. 237 del 14 febbraio 1964
- art. 137, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 237 del 14 febbraio 1964
- art. 1074, regio decreto n. 1133 del 3 aprile 1942
Parametri
Massime
Massima n. 5731
Poiche' la dichiarazione di renitenza e la conseguente denuncia all'Autorita' giudiziaria non rientrano nella fattispecie del reato di renitenza alla leva, compiutamente delineata in tutti i suoi elementi costitutivi nell'art. 135 del D.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237, cosi' all'inverso e per logica conseguenza l'annullamento di quella dichiarazione non incide nella fattispecie stessa e la sua disciplina non e' censurabile alla stregua del principio di legalita' enunciato dal secondo comma dell'art. 25 della Costituzione.
Massima n. 5732
La norma di cui all'art. 137, terzo comma, del D.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237, non conferisce ai consigli di leva una generica e indiscriminata facolta' di annullare la dichiarazione di renitenza provvisoriamente adottata, ma al contrario ne subordina l'esercizio alla circostanza dell'essersi accertato un legittimo motivo di impedimento: a sua volta, nella impossibilita' di elencare una esaustiva casistica, l'art. 1074 del regolamento, cui la legge rinvia, nella lettera c segna un limite preciso all'apprezzamento dei consigli di leva, specificando che solo quando "si possa escludere interamente il dolo o il proposito deliberato di sottrarsi agli obblighi di leva" le ragioni addotte dagli interessati o risultanti dagli atti sono suscettibili di integrare il "legittimo motivo" di cui all'art. 135 della legge e dar luogo percio' all'annullamento o revoca della dichiarazione di renitenza.
Massima n. 5733
La norma di cui all'art. 137, terzo comma, del D.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237, sul reclutamento e la leva, che attribuisce ai consigli di leva la facolta' di annullare "nei casi e nei limiti previsti dal regolamento" la dichiarazione di renitenza adottata nei confronti di coloro che non si siano presentati per l'esame e la visita nel giorno prescritto, non determina di per se' disparita' di trattamento, poiche' tutti i chiamati non presentatisi alla data stabilita sono egualmente posti in grado di giustificarsi, evitando cosi' di essere sottoposti a procedimento penale; e quanto all'ipotesi che la dichiarazione di renitenza sia tenuta ferma malgrado la sussistenza di legittimi motivi che avrebbero dovuto portare invece ad annullarla, il rimedio sta nel controllo pieno sul fatto contestato a titolo di reato spettante all'Autorita' giudiziaria, i cui poteri di cognizione permangono ovviamente integri sotto ogni aspetto, dopo che il presidente del Consiglio di leva abbia provveduto alla denuncia.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 137, terzo comma, del d.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237, sul reclutamento e la leva, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 25, secondo comma, della Costituzione, dal pretore di Treviso con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 1971.
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
Testo integrale
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