Corte costituzionale

Sentenza n. 160/1971

Corte cost., sent. 6 luglio 1971, n. 160

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
160/1971
Data di deposito
6 luglio 1971
Data di decisione
28 giugno 1971
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuseppe Chiarelli
Presidente
BRANCA
ECLI
ECLI:IT:COST:1971:160

Norme oggetto del giudizio

  • legge n. 1272 del 6 luglio 1939
  • art. 10, comma 1, decreto-legge n. 636 del 14 aprile 1939

Parametri

Massime

Massima n. 5718

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 10, primo comma, del decreto legge 14 aprile 1939, n. 636 (modificazione delle disposizioni sulle assicurazioni obbligatorie per l'invalidita' e la vecchiaia), convertito nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, nella parte espressa con le parole "a meno di un terzo del suo guadagno normale, per gli operai, o", e con le parole finali del comma: "per gli impiegati". Infatti, il maggior grado di invalidita', richiesto dall'art. 10, comma primo, per il conseguimento del diritto a pensione da parte dell'operaio non assicura, come richiesto dall'art. 38 della Costituzione, la corrispondenza del mezzo previdenziale-assicurativo alle esigenze di vita del lavoratore, in quanto la valutazione della invalidita' parziale non pensionabile non corrisponde a una situazione del lavoratore che escluda il bisogno della prestazione previdenziale.

Massima n. 5719

La distinzione tra "operai" e "impiegati" non e' idonea, nell'attuale stato della disciplina dei rapporti di lavoro, a fornire un rigido criterio discriminatore di diverse capacita' di guadagno in caso di invalidita' parziale.

Massima n. 5721

L'art. 10, primo comma, del decreto legge n. 636 del 1939, e' in contrasto con l'art. 38 della Costituzione; il che implica, altresi', il contrasto con l'art. 3 della Costituzione in quanto il trattamento differenziato previsto dalla norma non assicura una eguale protezione del rischio di invalidita' parziale.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, primo comma, del decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636 (Modificazione delle disposizioni sulle assicurazioni obbligatorie per l'invalidità e la vecchiaia), convertito nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, nella parte espressa con le parole: "a meno di un terzo del suo guadagno normale, per gli operai, o", e con le parole finali del comma: "per gli impiegati".

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 giugno 1971.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

Testo integrale

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