Corte costituzionale
Sentenza n. 160/1971
Corte cost., sent. 6 luglio 1971, n. 160
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 160/1971
- Data di deposito
- 6 luglio 1971
- Data di decisione
- 28 giugno 1971
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Chiarelli
- Presidente
- BRANCA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1971:160
Norme oggetto del giudizio
- legge n. 1272 del 6 luglio 1939
- art. 10, comma 1, decreto-legge n. 636 del 14 aprile 1939
Parametri
Massime
Massima n. 5718
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 10, primo comma, del decreto legge 14 aprile 1939, n. 636 (modificazione delle disposizioni sulle assicurazioni obbligatorie per l'invalidita' e la vecchiaia), convertito nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, nella parte espressa con le parole "a meno di un terzo del suo guadagno normale, per gli operai, o", e con le parole finali del comma: "per gli impiegati". Infatti, il maggior grado di invalidita', richiesto dall'art. 10, comma primo, per il conseguimento del diritto a pensione da parte dell'operaio non assicura, come richiesto dall'art. 38 della Costituzione, la corrispondenza del mezzo previdenziale-assicurativo alle esigenze di vita del lavoratore, in quanto la valutazione della invalidita' parziale non pensionabile non corrisponde a una situazione del lavoratore che escluda il bisogno della prestazione previdenziale.
Massima n. 5719
La distinzione tra "operai" e "impiegati" non e' idonea, nell'attuale stato della disciplina dei rapporti di lavoro, a fornire un rigido criterio discriminatore di diverse capacita' di guadagno in caso di invalidita' parziale.
Massima n. 5721
L'art. 10, primo comma, del decreto legge n. 636 del 1939, e' in contrasto con l'art. 38 della Costituzione; il che implica, altresi', il contrasto con l'art. 3 della Costituzione in quanto il trattamento differenziato previsto dalla norma non assicura una eguale protezione del rischio di invalidita' parziale.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, primo comma, del decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636 (Modificazione delle disposizioni sulle assicurazioni obbligatorie per l'invalidità e la vecchiaia), convertito nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, nella parte espressa con le parole: "a meno di un terzo del suo guadagno normale, per gli operai, o", e con le parole finali del comma: "per gli impiegati".
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 giugno 1971.
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
Testo integrale
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