Corte costituzionale

Sentenza n. 148/1971

Corte cost., sent. 30 giugno 1971, n. 148

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
148/1971
Data di deposito
30 giugno 1971
Data di decisione
18 giugno 1971
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Angelo de Marco
Presidente
BRANCA
ECLI
ECLI:IT:COST:1971:148

Norme oggetto del giudizio

  • legge della Regione siciliana n. 3 del 1° luglio 1947
  • legge n. 1150 del 17 agosto 1942
  • art. 21, legge n. 765 del 6 agosto 1967

Parametri

Massime

Massima n. 5699

In base all'art. 21 della legge statale 6 agosto 1967, n. 765, recante modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, le disposizioni della legge stessa sono applicabili anche nelle Regioni a statuto speciale, sempreche' non siano in contrasto con norme legislative regionali emanate nel legittimo uso delle potesta' di legislazione esclusiva, spettanti a dette Regioni in materia urbanistica. Posto cio', poiche' la Regione della Sicilia non ha legiferato in materia urbanistica e poiche' la legge regionale 1 luglio 1947, n. 3 - in forza della quale nel territorio della Regione siciliana continua ad applicarsi la legislazione dello Stato in vigore al 25 maggio 1946 - non poteva ne' puo' precludere allo Stato l'esercizio della propria potesta' legislativa nell'ambito della Regione fino a quando questa non abbia specificamente legiferato nella materia, la questione di costituzionalita' sollevata con riferimento agli artt. 116 e 117 della Costituzione e 14, lett. f, dello Statuto siciliano, circa l'applicabilita' nel territorio della Regione siciliana della legge statale del 1967, n. 765, e' da dichiararsi infondata.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale della legge 6 agosto 1967, n. 765, recante "Modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150", sollevata, in riferimento agli artt. 116 e 117 della Costituzione ed all'art. 14, lett. f, dello Statuto della Regione siciliana, con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale Palazzo della Consulta, il 18 giugno 1971.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

Testo integrale

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