Corte costituzionale

Sentenza n. 146/1971

Corte cost., sent. 30 giugno 1971, n. 146

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
146/1971
Data di deposito
30 giugno 1971
Data di decisione
18 giugno 1971
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuseppe Verzì
Presidente
BRANCA
ECLI
ECLI:IT:COST:1971:146

Norme oggetto del giudizio

  • art. 21, regio decreto legge n. 2328 del 19 ottobre 1923
  • regio decreto legge n. 2682 del 2 dicembre 1923
  • art. 1, comma 2, n.9, legge n. 370 del 22 febbraio 1934

Parametri

Massime

Massima n. 5695

L'art. 21 delle disposizioni annesse al R.D.L. 19 ottobre 1923 n. 2328 (disposizioni per la formazione degli orari e dei turni di servizio del personale addetto ai pubblici servizi di trasporti in concessione) modificate dal R.D.L. 2 dicembre 1923 n. 2682 e' costituzionalmente illegittimo in riferimento all'art. 36 terzo comma Cost. E cio' perche' nella sua imprecisa e vaga formulazione, viola il principio del riposo settimanale. Ed invero, omette di indicare in qual modo deve essere regolato l'esercizio del diritto del lavoratore, inteso nel senso che ad un certo numero di giornate lavorative faccia seguito quella di riposo; e consente cosi' di raggruppare in modo irrazionale ed arbitrario le giornate di riposo concedendole anche dopo lunghi periodi di lavoro o addirittura in unico contesto di tempo.

Massima n. 5696

L'art. 36, terzo comma, della Costituzione, col termine "riposo settimanale" intende esprimere sostanzialmente il concetto di periodicita' del riposo, nel rapporto di un giorno su sei di lavoro. Poiche' tuttavia la varieta' di qualita' e di tipi di lavoro non consente una uniforme disciplina, che, come si e' gia' detto nella precedente sentenza, urterebbe contro gli interessi del mondo del lavoro e degli stessi lavoratori, deve necessariamente ammettersi la legittimita' di una periodicita' differente da quella sopraindicata a condizione che la relativa disciplina si attenga ai seguenti principi: 1) si tratti di casi di necessita' a tutela di altri apprezzabili interessi; 2) non venga snaturato od eluso il rapporto - nel complesso - di un giorno di riposo e sei di lavoro; 3) non vengano superati i limiti di ragionevolezza sia rispetto alle esigenze particolari della specialita' del lavoro, sia rispetto alla tutela degli interessi del lavoratore soprattutto per quanto riguarda la salute dello stesso.

Massima n. 5697

Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, secondo comma, n. 9 della legge 22 febbraio 1934 n. 370 (riposo domenicale e settimanale) sollevato in riferimento agli artt. 3 e 36, terzo comma, della Costituzione, sotto il profilo che la declaratoria di illegittimita' costituzionale dell'art. 21 delle disposizioni annesse al R.D.L. 19 ottobre 1923 n. 2328, facendo venir meno la disciplina positiva dettata per i dipendenti di aziende esercenti ferrovie e tranvie pubbliche, lascerebbe operativa la norma contenuta nel menzionato n. 9 dell'art. 1 della legge n. 370 del 1934, la quale ha contenuto nettamente negativo, vietando l'applicazione della legge stessa ai predetti dipendenti. Ed invero detta legge, stabilendo che le disposizioni in essa contenute non sono applicabili a varie categorie di lavoratori, non vuole certamente privare questi del diritto al riposo periodico, ma intende solo affermare che per tali categorie e' necessaria una disciplina differenziata, variante a seconda delle caratteristiche di ciascun lavoro. E tale disciplina puo' essere apprestata da norme legislative, da contratti collettivi aventi forza di legge, da altri contratti sia collettivi, sia individuali, o da regolamenti.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 21 delle disposizioni annesse al r.d.l. 19 ottobre 1923, n. 2328 (disposizioni per la formazione degli orari e dei turni di servizio del personale addetto ai pubblici servizi di trasporti in concessione), modificato dal r.d.l. 2 dicembre 1923, n. 2682;

b) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, n. 9, della legge 22 febbraio 1934, n. 370 (riposo domenicale e settimanale), sollevata in riferimento agli artt. 3 e 36, terzo comma, della Costituzione, dalle ordinanze indicate in epigrafe del pretore di Torino.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 giugno 1971.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

Testo integrale

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