Corte costituzionale
Sentenza n. 144/1971
Corte cost., sent. 30 giugno 1971, n. 144
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 144/1971
- Data di deposito
- 30 giugno 1971
- Data di decisione
- 18 giugno 1971
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Verzì
- Presidente
- BRANCA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1971:144
Norme oggetto del giudizio
- art. 45, comma 1, regio decreto n. 914 del 18 giugno 1931
- art. 45, comma 1, regio decreto n. 70 del 21 febbraio 1995
- art. 12, comma 3, regio decreto n. 1626 del 18 novembre 1920
Parametri
Massime
Massima n. 5692
L'art. 45, primo comma, del T.U. approvato con R.D. 18 giugno 1931 n. 914, e' costituzionalmente illegittimo, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui, per i sottufficiali dell'Esercito e della Marina, rimossi, destituiti o che cessino dal servizio per condanna fa, in materia di pensione, un trattamento differenziato, rispetto agli ufficiali che si trovino nelle medesime condizioni: i primi hanno diritto a pensione soltanto se hanno compiuto venti anni di servizio, mentre per gli ufficiali sono sufficienti quindici anni. Ed invero non sussistono motivi atti a giustificare la disparita' di trattamento praticato a persone appartenenti alle stesse Forze armate e che hanno analoghi doveri e si trovano in analoghe condizioni, non avendo la differenza di grado alcuna rilevanza rispetto agli anni di servizio necessari per conseguire il diritto a pensione.
Massima n. 5693
E' infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 12, terzo comma del R.D. 18 novembre 1920, n. 1626, proposta in riferimento all'art. 36 Cost.. Infatti, disponendo per gli ufficiali eliminati dai ruoli, rimossi, destituiti o condannati, la riduzione a tre quarti dell'assegno temporaneo o vitalizio spettante ai riformati, il legislatore ha tenuto conto non solo della riduzione degli anni, ma anche dei motivi per i quali il servizio e' cessato con i relativi riflessi sul rendimento; e conseguentemente ha ritenuto che non fosse rispondente a giustizia concedere ai suddetti ufficiali la pensione nella misura spettante a quelli che lasciano il servizio per motivi di salute. E non contraddice al principio costituzionale della proporzionalita' della retribuzione alla quantita' e alla qualita' del lavoro prestato il determinare l'importo della pensione in misura diversa da quella normale, quando sussistono altri elementi razionali di valutazione e giustificati motivi.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 45, primo comma, del testo unico approvato con r.d. 18 giugno 1931, n. 914, nella parte in cui per i sottufficiali dell'esercito e della marina, non dispone lo stesso trattamento pensionistico regolato, per gli ufficiali, dal secondo e dal terzo comma dell'art. 12 del r.d. 18 novembre 1920, n. 1626;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, terzo comma, del r.d. 18 novembre 1920, n. 1626 (che estende il nuovo regime delle pensioni ai militari dell'esercito e della marina), sollevata in riferimento all'art. 36 della Costituzione, dall'ordinanza del 2 ottobre 1968 della Corte dei conti.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 giugno 1971.
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
Testo integrale
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