Corte costituzionale

Sentenza n. 138/1971

Corte cost., sent. 22 giugno 1971, n. 138

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
138/1971
Data di deposito
22 giugno 1971
Data di decisione
16 giugno 1971
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Relatore
Francesco Paolo Bonifacio
Presidente
BRANCA
ECLI
ECLI:IT:COST:1971:138

Norme oggetto del giudizio

  • art. 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 1074 del 26 luglio 1965
  • art. 11, decreto del Presidente della Repubblica n. 1074 del 26 luglio 1965
  • art. 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 507 del 12 aprile 1948
  • decreto del Presidente della Repubblica n. 1074 del 26 luglio 1965
  • art. 22, regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924
  • art. 226, regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924
  • legge della Regione siciliana n. 2 del 1° luglio 1947

Parametri

Massime

Massima n. 5671

L'enunciazione di una tesi difensiva in una precedente controversia fra Regione e Stato (nella specie promossa dalla Regione siciliana nei confronti della legge statale 7 marzo 1951, n. 206, che approva la convenzione fra l'Amministrazione finanziaria dello Stato e l'Automobil Club d'Italia per la riscossione delle tasse automobilistiche, e su cui l'Alta Corte per la Regione siciliana si pronuncio' con la decisione n. 47 del 1951), non puo' essere ritenuta equivalente all'"atto" imputabile allo Stato (o alla Regione) nei confronti del quale, ai sensi dell'art. 39 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la Regione (o lo Stato) puo' promuovere innanzi alla Corte costituzionale il conflitto di attribuzione.

Massima n. 5672

Soltanto con la nota 4 agosto 1970 del Ministero delle finanze (Direzione generale per le tasse ed imposte indirette sugli affari) emessa in risposta alla lettera 29 ottobre 1969 dell'Assessore per le finanze della Regione siciliana e dopo una specifica istruttoria (pareri della Regioneria generale, della Direzione generale dei servizi per la finanza locale e dell'Avvocatura generale dello Stato, tutti espressamente ricordati nella nota), le autorita' dello Stato manifestarono la volonta' di trattenere definitivamente il gettito delle tasse automobilistiche relative agli autoveicoli immatricolati in Sicilia e concernenti il periodo 1 giugno 1947 - 31 dicembre 1965, che nel ricorso per conflitto di attribuzione 27 novembre 1970 la Regione ha rivendicato. E poiche' tale volonta' dello Stato non risulta, in base agli atti esibiti, che sia stata espressa in alcun altro precedente provvedimento tale da poter essere compreso fra gli "atti" impugnabili - ai sensi dell'art. 39 della legge 11 marzo 1953, n. 87 - innanzi alla Corte costituzionale, va senz'altro respinta l'eccezione di inammissibilita', opposta all'Avvocatura dello Stato, sul presupposto, inesatto, che, potendo il conflitto essere sollevato in precedenza, l'attuale ricorso regionale sarebbe stato proposto a termine ormai scaduto.

Massima n. 5673

Le Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sicilia in materia finanziaria dettate con il D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, non essendo retroattive (cfr. la sent. n. 2 del 1967), si applicano - siccome e' espressamente statuito all'art. 11 delle Norme stesse - a partire dall'esercizio 1966. Pertanto, il conflitto di attribuzione proposto dalla Regione siciliana con ricorso 27 novembre 1970, vertendo sulla spettanza (allo Stato o alla Regione) delle tasse automobilistiche per gli autoveicoli immatricolati in Sicilia relativamente al periodo 1 giugno 1947 - 31 dicembre 1965, va esaminato alla stregua dell'art. 2 del D.P.R 12 aprile 1948, n. 507 (sulla disciplina provvisoria dei rapporti finanziari fra Stato e Regione siciliana), in forza del quale spettano alla Regione le "entrate elencate nel bilancio di previsione predisposto dalla stessa per l'esercizio finanziario 1947-48". Non possono invece trarsi argomenti decisivi dall'art. 2 del D.P.R. n. 1074 del 1965, in base al quale le tasse suddette vanno bensi' riconosciute di spettanza regionale ma solo con riferimento al periodo successivo a quello in questione.

Massima n. 5674

Sussistendo dubbi sul loro contenuto le disposizioni di attuazione degli statuti delle Regioni a statuto speciale devono essere interpretate in un significato che sia coerente con le norme costituzionali che esse mirano ad attuare.

Massima n. 5675

Come la Corte costituzionale ha accertato nella sua piu' recente giurisprudenza (sent. n. 146 del 1967 e n. 47 del 1968), l'art. 36 dello Statuto siciliano non attribuisce alla Regione tutte le entrate erariali ad eccezione di quelle testualmente riservate allo Stato, ma va interpretato nel senso che, indicati i proventi che non possono essere attribuiti alla Regione (imposte di produzione, entrate dei monopoli dei tabacchi e del lotto), si affida alle norme di attuazione di stabilire, rispettato quel limite negativo, quali entrate siano di spettanza della Regione e quali, invece, debbano restare allo Stato. Percio' il regime provvisorio dettato dal decreto n. 507 del 1948 (e lo stesso e' a dirsi del regime definitivo introdotto dal D.P.R. n. 1074 del 1965) trova, certo, il suo fondamento nell'art. 36 dello Statuto, ma e' espressione di una scelta discrezionale: sicche' nell'interpretazione del suo contenuto non si puo' tener conto di un insussistente obbligo costituzionale dello Stato di assegnare alle Regioni, con le sole gia' richiamate eccezioni, tutti i proventi erariali.

Massima n. 5676

Poiche', secondo la legislazione sulla contabilita' generale dello Stato (artt. 22 e 226 del r.d. 23 maggio 1924, n. 827) la funzione del c.d. quadro di classificazione delle entrate e' quella di assegnare le entrate alle diverse amministrazioni con i conseguenti obblighi ricadenti su queste, si deve recisamente escludere (sia per quanto riguarda lo Stato, sia per quanto riguarda le Regioni) che il quadro stesso costituisca parte integrante del bilancio di previsione. Nessun rilievo puo' darsi quindi al modo in cui venne redatto ed articolato il quadro di classificazione delle entrate relative al bilancio della Regione siciliana 1947-48 al fine di stabilire se l'art. 2 del D.P.R. 12 aprile 1948, n. 507 (sulla disciplina provvisoria dei rapporti finanziari fra Stato e Regione siciliana) debba essere interpretato nel senso che, riconoscendo di spettanza della Regione le "entrate elencate nel bilancio di previsione predisposto dalla stessa per l'esercizio finanziario 1947-48", esso abbia attribuito alla Regione anche le tasse automobilistiche.

Massima n. 5677

Il valore, non meramente indicativo, ma tassativo (cfr. sent. n. 5 del 1958, 34 del 1961, 2 del 1967) della statuizione dell'art. 2 del D.P.R. n. 507 del 1948, con la quale si assegnarono alla Regione "le entrate elencate nel bilancio di previsione predisposto dalla stessa per l'esercizio finanziario 1947-48; il fatto che nel capitolo 32 del bilancio stesso le "tasse ed imposte indirette sugli affari di qualsiasi natura" vengono qualificate come "non specificamente elencate" negli altri capitoli, e che dunque e' lo stesso bilancio regionale a distinguere fra "imposte specificamente elencate" ed "imposte non specificamente elencate"; la considerazione che, se fra le tasse attribuite alla Regione dall'art. 2 del D.P.R. n. 507 del 1948 dovessero comprendersi anche le "imposte indirette di qualsiasi natura" genericamente comprese nel capitolo 32 dovrebbero ritenersi attribuite alla Regione anche le "imposte dirette di qualsiasi natura" iscritto nel capitolo 17, con le assurde conseguenze che il decreto del 1948 dovrebbe inevitabilmente interpretarsi nel senso dell'attribuzione alla Regione di tutte le entrate tributarie erariali con le sole eccezioni, previste nell'art. 36 dello Statuto siciliano, delle imposte di fabbricazione e delle entrate dei tabacchi e del lotto, e che il riferimento al bilancio regionale 1947-48 resterebbe quindi privo di ogni valore; la netta differenza della formulazione dell'art. 2 del D.P.R. n. 507 del 1948 rispetto a quella, generica e comprensiva di "tutte le entrate tributarie erariali dirette e indirette" che appare per la prima volta nel D.P.R. n. 1074 del 1965; l'avere la legge regionale 1 luglio 1947, n. 2, considerato di spettanza della Regione tutti i tributi e tutte le entrate dello Stato riscosse in Sicilia (dal che si desume che, se il legislatore statale, nel regolare la medesima materia, ha usato una formula diversa, cio' vuol dire che diversa e' la disciplina che con essa si e' inteso stabilire) sono tutti argomenti che concorrono a sorreggere e a confermare la conclusione che nell'art. 2 del D.P.R. n. 507 del 1948 la volonta' della legge - sia pure in via provvisoria e fine alla omanazione delle definitive norme di attuazione - e' stata quella di attribuire alla Regione, dei tributi erariali, solo le entrate nominativamente indicate nel bilancio di previsione regionale 1947-48, e non anche quelle genericamente comprese nel capitolo 32. Pertanto, non potendo essere compresa fra le prime, le tasse automobilistiche per i veicoli immatricolati in Sicilia relativamente al periodo 1 giugno 1947-31 dicembre 1965 appartengono allo Stato.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

respinge il ricorso del Presidente della Regione siciliana, indicato in epigrafe;

dichiara che spettano allo Stato, per il periodo 1 giugno 1947-31 dicembre 1965, le tasse automobilistiche di circolazione relative agli autoveicoli immatricolati in Sicilia.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 giugno 1971.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

Testo integrale

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