Corte costituzionale
Sentenza n. 136/1971
Corte cost., sent. 22 giugno 1971, n. 136
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 136/1971
- Data di deposito
- 22 giugno 1971
- Data di decisione
- 16 giugno 1971
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Ercole Rocchetti
- Presidente
- BRANCA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1971:136
Norme oggetto del giudizio
- art. 472, ultimo co., codice di procedura penale 1930
- art. 199, codice di procedura penale 1930
- art. 170, codice di procedura penale 1930
- art. 500, codice di procedura penale 1930
- art. 199, comma 3, codice di procedura penale 1930
Parametri
Massime
Massima n. 5666
L'art. 472, ultimo comma, del codice di procedura penale, secondo cui la lettura del dispositivo sostituisce la notificazione della sentenza per tutte le parti che sono state o che debbano considerarsi presenti nel dibattimento, anche se non sono presenti alla lettura, e' costituzionalmente legittimo con riferimento all'art. 24 della Costituzione ed invero, in tutti i casi in cui il codice di procedura penale considera presente a tutti gli effetti l'imputato che di fatto non sia stato in tutto o in parte presente al dibattimento, ricorre, come dato costante, un elemento costituito dalla sicura conoscenza, da parte dell'imputato, dell'esistenza del giudizio e della data, almeno iniziale, del dibattimento. Questa situazione, in base alla quale l'imputato ha sempre la possibilita' di fatto di tenersi al corrente di quanto lo interessa in merito alla proposizione del gravame, esclude pertanto ogni menomazione del diritto di difesa tutelato dalla Costituzione. D'altra parte, in tema di assenza dell'imputato dal dibattimento, il codice di rito dispone che il difensore rappresenti a tutti gli effetti l'imputato, anche per quanto riguarda il diritto di proporre impugnazione e con la previsione del duplice termine per la dichiarazione di impugnazione e per la presentazione dei motivi, garantisce e salvaguarda, in ogni caso, la eventuale partecipazione dell'imputato all'attivita' processuale e la sua difesa personale.
Massima n. 5667
La disposizione contenuta nell'art. 472, ultimo comma, C.P.P., che equipara la situazione dell'imputato assente dal dibattimento a quella dell'imputato presente e non invece all'altra prevista per l'imputato contumace, non e' in contrasto con l'art. 3, primo comma, della Costituzione: infatti, la differenza di trattamento tra la condizione dell'imputato assente e quella del contumace, in ordine al modo prescelto per determinare la conoscenza legale della data e del contenuto della sentenza, appare giustificata dalla diversita' di situazione nei due casi, perche' il contumace, a differenza dell'assente, non ha manifestato alcuna volonta' negativa per quanto attiene alla comparizione e alla presenza in udienza, e quindi, puo', in estrema ipotesi, anche ignorare l'esistenza del giudizio o anche la data del dibattimento.
Massima n. 5668
E' costituzionalmente legittimo, con riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, l'art. 199 del codice di procedura penale che nel disciplinare i termini per la proposizione della impugnazione, concede all'imputato un termine inferiore a quello attribuito al pubblico ministero: tale disparita' di trattamento, infatti, trova una giustificazione razionale nella strutturazione del pubblico ministero (che e' organo di giustizia proposto nell'interesse generale alla difesa dell'ordinamento) in ufficio: da cio' deriva la necessita', limitatatamente alle sentenze pronunciate dai giudici della circoscrizione, diversi da quello presso cui e' incardinato l'ufficio del P.M., di concedere ad esso un termine piu' ampio di quanto non occorra all'imputato per decidere intorno al suo personale ed unico interesse. La razionalita' della disposizione esclude altresi' che risulti menomato il diritto di difesa dell'imputato.
Massima n. 5669
Il combinato disposto degli artt. 500 e 199, terzo comma, c.p.p., secondo cui il termine per l'impugnazione delle sentenze contumaciali decorre dal giorno della notificazione dell'estratto della sentenza stessa, e' costituzionalmente legittimo, con riferimento all'art. 24 Cost., anche nel caso in cui il giudizio contumaciale sia stato instaurato con la notificazione prevista per gli imputati irreperibili dall'art. 170 c.p.p.: ed invero, dopo la dichiarazione di parziale illegittimita' dell'art. 3 del D.P.R. 8 agosto 1955, n. 666 (sent. n. 54 del 1971), la notificazione della sentenza nei confronti dell'imputato irreperibile deve essere preceduta dalla emissione di un nuovo decreto di irreperibilita', il quale comporta il rinnovamento di tutte le ricerche gia' effettuate in occasione della emissione del decreto di citazione a giudizio. Questa ulteriore garanzia aggiungendosi a quelle gia' previste dalla legge, integra il sistema di tutela degli interessi dell'imputato e lo estende fino al limite massimo consentito dalle esigenze di un ordinamento che non voglia rinunciare, anche in casi marginali, a restaurare l'ordine sociale turbato dal delitto.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate le questioni di legittimiti costituzionale degli artt. 472, ultimo comma, 199, primo comma, 500 e 199, terzo comma, del codice di procedura penale, solevate, con le ordinanze in epigrafe, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 giugno 1971.
GIUSEPPE BRANCA - MICHBLE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
Testo integrale
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