Corte costituzionale
Sentenza n. 133/1971
Corte cost., sent. 22 giugno 1971, n. 133
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 133/1971
- Data di deposito
- 22 giugno 1971
- Data di decisione
- 16 giugno 1971
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Vincenzo Trimarchi
- Presidente
- BRANCA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1971:133
Norme oggetto del giudizio
- decreto del Ministro dei lavori pubblici del 1° aprile 1968
- art. 19, legge n. 765 del 6 agosto 1967
- legge n. 1150 del 17 agosto 1942
- art. 9, comma 1, legge n. 729 del 24 luglio 1961
- art. 46, comma 3, legge n. 2359 del 25 giugno 1965
Parametri
- art. 23, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 42, Costituzione
- art. 3, Costituzione
Massime
Massima n. 5652
Non e' ammissibile la questione incidentale di legittimita' costituzionale degli artt. 4 e 5 del D.M. 1 aprile 1968 (Distanze minime a protezione del nastro stradale da osservarsi nella edificazione fuori del perimetro dei centri abitati, di cui all'art. 19 della legge 6 agosto 1967, n. 765). L'indicato decreto, infatti, ha carattere amministrativo e non costituisce atto avente forza di legge.
Massima n. 5653
Non e' fondata la questione incidentale di legittimita' costituzionale dell'art. 9, comma 1, della legge 24 luglio 1961, n. 729 (Piano di nuove costruzioni stradali e autostradali) e dell'art. 19 della legge 6 agosto 1967, n. 765 (Modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150) in riferimento agli artt. 3 e 42 della Costituzione. La normativa dettata con tali disposizioni, infatti, si fonda su ragioni ne' nuove ne' contingenti ed e' diretta a favorire la circolazione e ad offrire idonee garanzie di sicurezza a quanti transitano sulle strade o passano nelle immediate vicinanze ovvero in queste abitano o operano: si tratta quindi di norme che obbediscono ad esigenze generali e non particolari, costanti e non temporanee.
Massima n. 5654
Gli artt. 9, comma primo della legge 24 luglio 1961, n. 729 e 19 della legge 6 agosto 1967, n. 765 impongono limitazioni al godimento del diritto di proprieta' sopra categorie di beni individuate in modo generale per la loro posizione relativamente ad altri beni destinati all'uso pubblico. Pertanto la mancata previsione di un indennizzo non contrasta con l'art. 42 della Costituzione.
Massima n. 5655
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 46, comma terzo, della legge 25 giugno 1865, n. 2359 (Sulle espropriazioni forzate per causa di pubblica utilita') in relazione agli artt. 9, comma primo, della legge 24 luglio 1961, n. 729 (Piano di nuove costruzioni stradali ed autostradali) e 19 della legge 6 agosto 1967, n. 765 (Modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150), ed in riferimento agli artt. 3 e 42, comma terzo, della Costituzione. L'art. 46, comma terzo, infatti, facendo riferimento alle servitu' stabilite da leggi speciali, non riguarda direttamente le limitazioni previste dai citati artt. 9 e 19.
Massima n. 5656
Non e' violato l'art. 3 della Costituzione qualora, in relazione al divieto di cui all'art. 9, comma primo, della legge 24 luglio 1961, n. 729 (Piano di nuove costruzioni stradali ed autostradali) e all'art. 46, comma terzo, della legge 25 giugno 1865, n.2359 (Sulle espropriazioni forzate per causa di pubblica utilita'), si procede ad espropriazione parziale e non totale di un immobile per l'esecuzione dell'opera pubblica: il detto divieto, infatti, potrebbe operare solo nel primo caso e non anche nel secondo.
Massima n. 5657
Non e' violato l'art. 3 della Costituzione, e sempre in relazione agli artt. 9, primo comma, della legge 24 luglio 1961, n. 729 (Piano di nuove costruzioni stradali ed autostradali) e 46, comma terzo, della legge 25 giugno 1865, n. 2359 (Sulle espropriazioni forzate per causa di pubblica utilita'), qualora si metta a raffronto la posizione di chi abbia subito, per l'esecuzione dell'opera pubblica, una occupazione parziale del proprio bene, non seguita da esproprio ed agisca per il risarcimento del danno e di chi, invece, abbia subito una espropriazione parziale. In tal caso si hanno due situazioni diverse dato che la prima e' connessa ad un fatto illecito e la seconda ad un atto legittimo.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 4 e 5 del D.M. 1 aprile 1968 (distanze minime a protezione del nastro stradale da osservarsi nella edificazione fuori del perimetro dei centri abitati, di cui all'art. 19 della legge 6 agosto 1967, n. 765), sollevata con l'ordinanza del 23 marzo 1970 del tribunale di Avellino, in riferimento agli artt. 3 e 42, comma terzo, della Costituzione;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma primo, della legge 24 luglio 1961, n. 729 (piano di nuove costruzioni stradali ed autostradali), dell'art. 19 della legge 6 agosto 1967, n. 765 (modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150) e - nei sensi di cui in motivazione - dell'art. 46, comma terzo, della legge 25 giugno 1865, n. 2359 (sulle espropriazioni forzate per causa di pubblica utilità), sollevate con la detta ordinanza nonché con l'altra indicata in epigrafe dello stesso tribunale, in riferimento agli artt. 3 e 42, comma terzo, della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 giugno 1971.
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - NICOLA REALE -
PAOLO ROSSI.
Testo integrale
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