Corte costituzionale
Sentenza n. 132/1971
Corte cost., sent. 22 giugno 1971, n. 132
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 132/1971
- Data di deposito
- 22 giugno 1971
- Data di decisione
- 16 giugno 1971
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Verzì
- Presidente
- BRANCA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1971:132
Norme oggetto del giudizio
- legge n. 33 del 2 febbraio 1960
- art. 5, comma 1, decreto-legge n. 1150 del 11 dicembre 1967
- legge n. 26 del 7 febbraio 1968
Parametri
Massime
Massima n. 5651
La norma dell'art. 5, primo comma, del d.l. 11 dicembre 1967, n. 1150, convertito con modificazioni nella legge 7 febbraio 1968, n. 26 - disponendo che l'obbligo di ultimare la costruzione entro il biennio dall'inizio dei lavori deve intendersi abolito, anche ai fini dell'applicazione dei benefici tributari in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari, con l'entrata in vigore della legge 2 febbraio 1960, n.33 (8 marzo 1960) - non ha creato una ingiustificata disparita' di trattamento fra i contribuenti che, avendo acquistato aree fabbricabili nello stesso tempo e nelle stesse condizioni, alla data dell'8 marzo 1960 hanno ultimato la costruzione, sia pure con ritardo, avendo lasciato trascorrere il biennio - i quali vengono esclusi dai benefici tributari - e coloro che alla stessa data, non abbiano ultimato la costruzione, o non l'abbiano neppure iniziata; i quali, invece, godono delle agevolazioni fiscali. Ed invero, chi non aveva ancora iniziata la costruzione ne' l'8 agosto 1960, ne' prima della legge del 1967, non ha contravvenuto ad alcun precetto legislativo e percio' la sua posizione e' diversa da quella di chi vi aveva contravvenuto lasciando decorrere inutilmente il biennio prima dell'8 agosto 1960. Per lui la discriminazione e' piu' che giustificata. Restando coloro che, dopo l'8 agosto 1960 e anteriormente all'11 dicembre 1967, abbiano lasciato decorrere i due anni, senza compiere la costruzione iniziata. Costoro beneficiano dell'esenzione per effetto della legge 11 dicembre 1967 nonostante che abbiano contravvenuto ad un obbligo (rectius, non adempiuto ad un onere) posto da una legge precedente. Non ci si nasconde che il loro contegno sia stato analogo a quello di chi era caduto nello stesso inadempimento avanti l'8 agosto 1960. Deve rilevarsi pero', se c'e' stato un diverso trattamento di situazioni analoghe esso non appare aberrante rispetto a quanto accade di norma con la successione temporale di leggi; fenomeno, questo, che fatalmente e proprio per differenze di tempo, porta spesso al sacrificio di interessi simili a quelli favoriti dalla norma posteriore.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, primo comma, del d.l. 11 dicembre 1967, n. 1150 (proroga dei termini per l'applicazione delle agevolazioni tributarie in materia edilizia, convertito con modificazioni nella legge 7 febbraio 1968, n. 26, questione sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione dalle ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 giugno 1971.
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI- ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - NICOLA REALE -
PAOLO ROSSI.
Testo integrale
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