Corte costituzionale

Sentenza n. 132/1971

Corte cost., sent. 22 giugno 1971, n. 132

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
132/1971
Data di deposito
22 giugno 1971
Data di decisione
16 giugno 1971
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuseppe Verzì
Presidente
BRANCA
ECLI
ECLI:IT:COST:1971:132

Norme oggetto del giudizio

  • legge n. 33 del 2 febbraio 1960
  • art. 5, comma 1, decreto-legge n. 1150 del 11 dicembre 1967
  • legge n. 26 del 7 febbraio 1968

Parametri

Massime

Massima n. 5651

La norma dell'art. 5, primo comma, del d.l. 11 dicembre 1967, n. 1150, convertito con modificazioni nella legge 7 febbraio 1968, n. 26 - disponendo che l'obbligo di ultimare la costruzione entro il biennio dall'inizio dei lavori deve intendersi abolito, anche ai fini dell'applicazione dei benefici tributari in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari, con l'entrata in vigore della legge 2 febbraio 1960, n.33 (8 marzo 1960) - non ha creato una ingiustificata disparita' di trattamento fra i contribuenti che, avendo acquistato aree fabbricabili nello stesso tempo e nelle stesse condizioni, alla data dell'8 marzo 1960 hanno ultimato la costruzione, sia pure con ritardo, avendo lasciato trascorrere il biennio - i quali vengono esclusi dai benefici tributari - e coloro che alla stessa data, non abbiano ultimato la costruzione, o non l'abbiano neppure iniziata; i quali, invece, godono delle agevolazioni fiscali. Ed invero, chi non aveva ancora iniziata la costruzione ne' l'8 agosto 1960, ne' prima della legge del 1967, non ha contravvenuto ad alcun precetto legislativo e percio' la sua posizione e' diversa da quella di chi vi aveva contravvenuto lasciando decorrere inutilmente il biennio prima dell'8 agosto 1960. Per lui la discriminazione e' piu' che giustificata. Restando coloro che, dopo l'8 agosto 1960 e anteriormente all'11 dicembre 1967, abbiano lasciato decorrere i due anni, senza compiere la costruzione iniziata. Costoro beneficiano dell'esenzione per effetto della legge 11 dicembre 1967 nonostante che abbiano contravvenuto ad un obbligo (rectius, non adempiuto ad un onere) posto da una legge precedente. Non ci si nasconde che il loro contegno sia stato analogo a quello di chi era caduto nello stesso inadempimento avanti l'8 agosto 1960. Deve rilevarsi pero', se c'e' stato un diverso trattamento di situazioni analoghe esso non appare aberrante rispetto a quanto accade di norma con la successione temporale di leggi; fenomeno, questo, che fatalmente e proprio per differenze di tempo, porta spesso al sacrificio di interessi simili a quelli favoriti dalla norma posteriore.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, primo comma, del d.l. 11 dicembre 1967, n. 1150 (proroga dei termini per l'applicazione delle agevolazioni tributarie in materia edilizia, convertito con modificazioni nella legge 7 febbraio 1968, n. 26, questione sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione dalle ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 giugno 1971.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI- ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - NICOLA REALE -

PAOLO ROSSI.

Testo integrale

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