Corte costituzionale
Sentenza n. 13/1971
Corte cost., sent. 2 febbraio 1971, n. 13
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 13/1971
- Data di deposito
- 2 febbraio 1971
- Data di decisione
- 29 gennaio 1971
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Luigi Oggioni
- Presidente
- BRANCA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1971:13
Norme oggetto del giudizio
- art. 207, decreto del Presidente della Repubblica n. 645 del 29 gennaio 1958
Parametri
Massime
Massima n. 5394
L'esclusione, a norma dell'art. 207 T.U. delle leggi sulle imposte dirette, della proponibilita' dell'opposizione di terzo quando i mobili esistenti nella casa di abitazione del contribuente sui quali si pretende aver diritto hanno formato oggetto di una precedente vendita esattoriale a carico del medesimo debitore, e' stata dettata dalla finalita' di salvaguardare i diritti dell'Erario alla riscossione dei tributi contro possibili frodi ed attiene, comunque, alla disciplina sostanziale del rapporto d'imposta, avendo la legge operato direttamente sul diritto soggettivo relativo al bene sottoposto ad esecuzione esattoriale. E poiche' non puo' invocarsi una tutela giurisdizionale che superi i limiti posti dal diritto sostanziale, l'art. 113 Cost. non risulta violato nella specie, e la questione di legittimita' costituzionale del citato art. 207 del T.U. sulle imposte dirette sollevata sotto tale profilo deve dichiararsi infondata.
Massima n. 5395
L'esclusione della proponibilita' dell'opposizione di terzo quando i mobili esistenti nella casa di abitazione del contribuente sui quali si pretende aver diritto hanno formato oggetto di una precedente vendita esattoriale a carico del medesimo debitore, disposta dall'art. 207 del T.U. delle leggi sulle imposte dirette (D.P.R. 29 gennaio 1958 n. 645), tende ad assicurare la sottoposizione del bene ad esecuzione forzata in relazione al sistema delle garanzie patrimoniali dell'obbligazione tributaria ed e' pertanto estranea alla ipotesi di una espropriazione per motivi di interesse generale. Deve percio' dichiararsi infondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata in relazione all'art. 42 Cost. lamentandosi che, con la detta norma, il terzo verrebbe ad essere posto nella condizione di subire una espropriazione senza indennizzo.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 207 lettera a del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 (testo unico sulle imposte dirette) sollevata con ordinanza del pretore di Nardò del 18 dicembre 1968 in riferimento agli artt. 113 e 42, secondo e terzo comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 gennaio 1971.
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ' -
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
Testo integrale
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