Corte costituzionale

Sentenza n. 13/1971

Corte cost., sent. 2 febbraio 1971, n. 13

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
13/1971
Data di deposito
2 febbraio 1971
Data di decisione
29 gennaio 1971
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Luigi Oggioni
Presidente
BRANCA
ECLI
ECLI:IT:COST:1971:13

Norme oggetto del giudizio

  • art. 207, decreto del Presidente della Repubblica n. 645 del 29 gennaio 1958

Parametri

Massime

Massima n. 5394

L'esclusione, a norma dell'art. 207 T.U. delle leggi sulle imposte dirette, della proponibilita' dell'opposizione di terzo quando i mobili esistenti nella casa di abitazione del contribuente sui quali si pretende aver diritto hanno formato oggetto di una precedente vendita esattoriale a carico del medesimo debitore, e' stata dettata dalla finalita' di salvaguardare i diritti dell'Erario alla riscossione dei tributi contro possibili frodi ed attiene, comunque, alla disciplina sostanziale del rapporto d'imposta, avendo la legge operato direttamente sul diritto soggettivo relativo al bene sottoposto ad esecuzione esattoriale. E poiche' non puo' invocarsi una tutela giurisdizionale che superi i limiti posti dal diritto sostanziale, l'art. 113 Cost. non risulta violato nella specie, e la questione di legittimita' costituzionale del citato art. 207 del T.U. sulle imposte dirette sollevata sotto tale profilo deve dichiararsi infondata.

Massima n. 5395

L'esclusione della proponibilita' dell'opposizione di terzo quando i mobili esistenti nella casa di abitazione del contribuente sui quali si pretende aver diritto hanno formato oggetto di una precedente vendita esattoriale a carico del medesimo debitore, disposta dall'art. 207 del T.U. delle leggi sulle imposte dirette (D.P.R. 29 gennaio 1958 n. 645), tende ad assicurare la sottoposizione del bene ad esecuzione forzata in relazione al sistema delle garanzie patrimoniali dell'obbligazione tributaria ed e' pertanto estranea alla ipotesi di una espropriazione per motivi di interesse generale. Deve percio' dichiararsi infondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata in relazione all'art. 42 Cost. lamentandosi che, con la detta norma, il terzo verrebbe ad essere posto nella condizione di subire una espropriazione senza indennizzo.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 207 lettera a del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 (testo unico sulle imposte dirette) sollevata con ordinanza del pretore di Nardò del 18 dicembre 1968 in riferimento agli artt. 113 e 42, secondo e terzo comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 gennaio 1971.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ' -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

Testo integrale

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