Corte costituzionale

Sentenza n. 125/1971

Corte cost., sent. 9 giugno 1971, n. 125

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
125/1971
Data di deposito
9 giugno 1971
Data di decisione
4 giugno 1971
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Enzo Capolozza
Presidente
BRANCA
ECLI
ECLI:IT:COST:1971:125

Norme oggetto del giudizio

  • art. 28, legge n. 977 del 17 ottobre 1967
  • art. 6, legge n. 977 del 17 ottobre 1967

Parametri

Massime

Massima n. 5641

L'art. 28 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, nella parte in cui, fino all'emanazione del D.P.R. previsto dall'art. 6 della stessa legge, affida transitoriamente agli Ispettorati del lavoro la valutazione della pericolosita' (o faticosita' o gravosita') delle prestazioni alle quali vengono adibiti i fanciulli e gli adolescenti, non contrasta ne' con l'art. 3 ne' con l'art. 25, secondo comma, della Costituzione. Infatti la norma denunziata, mirando ad impedire una (parziale) non operativita' della legge fino alla data di entrata in vigore del decreto presidenziale, obbedisce a criteri di necessita' e di ragionevolezza. D'altro canto, le eventuali diverse valutazioni degli Ispettorati del lavoro provinciali hanno la loro obiettiva giustificazione nella varieta' delle particolari situazioni locali, e rappresentano una conseguenza inevitabile, propria di qualsiasi operazione di polizia giudiziaria diretta all'investigazione dei fatti di reato. Ne e' violato il principio di legalita', in quanto la disposizione censurata si richiama ad un dato di ordinaria esperienza, prima ancora che di esperienza tecnica, e non esclude che l'autorita' giudiziaria possa acquisire altri elementi di prova e valutarli nel suo libero convincimento.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 28 della legge 17 ottobre 1967, n. 977 ("Tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti"), nella parte in cui affida temporaneamente agli Ispettorati del lavoro la valutazione della pericolosità (o faticosità o gravosità) del lavoro, questione sollevata, con l'ordinanza richiamata in epigrafe, in riferimento agli artt. 3 e 25, secondo comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 giugno 1971.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

Testo integrale

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