Corte costituzionale
Sentenza n. 111/1971
Corte cost., sent. 26 maggio 1971, n. 111
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 111/1971
- Data di deposito
- 26 maggio 1971
- Data di decisione
- 19 maggio 1971
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Michele Fragali
- Presidente
- BRANCA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1971:111
Norme oggetto del giudizio
- art. 77, regio decreto n. 3270 del 30 dicembre 1923
- art. 78, regio decreto n. 3270 del 30 dicembre 1923
Parametri
Massime
Massima n. 5614
L'onere di denunciare agli uffici tributari la successione o il legato quando si deduce in giudizio la qualita' di erede o quella di legatario non e' irrazionale, perche' e' in connessione con il titolo della pretesa o comunque con la legittimazione dell'attore; e' di facile ottemperanza perche' si risolve in una semplice comunicazione agli uffici predetti dell'evento successorio, sia pure accompagnata da ogni elemento idoneo all'accertamento del tributo. La sanzione della sospensione del processo, con la quale si colpisce l'inosservanza dell'onere, non e' sproporzionata al fine della protezione dell'interesse statale all'accertamento e alla riscossione dell'imposta di successione, che, essendo collegato all'esigenza di copertura della spesa pubblica, attiene al regolare funzionamento dei servizi necessari alla vita della comunita', e ne condiziona l'esistenza e pertanto non e' in contrasto con l'art. 24 della Costituzione.
Massima n. 5615
Non e' sindacabile in sede di legittimita' costituzionale ne' la scelta legislativa dei mezzi idonei a garantire la pretesa tributaria, ne' l'apprestamento di piu' mezzi in concorso reciproco; ed e' razionale che l'ordinamento apra all'Amministrazione finanziaria ogni via che conduca alla realizzazione del suo interesse o che l'ordinamento ritiene possa condurvi.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 77 e 78 del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3270, contenente la legge tributaria sulle successioni, nella parte in cui il primo fa divieto di agire in giudizio sulla base di un titolo ereditario senza dar prova che sia stata presentata denuncia dell'eredità o del legato, e il secondo dispone che, in mancanza di tale denuncia, il giudizio deve essere sospeso fino a quando gli atti e i trasferimenti non siano stati regolarizzati.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 maggio 1971.
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
Testo integrale
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