Corte costituzionale

Sentenza n. 111/1971

Corte cost., sent. 26 maggio 1971, n. 111

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
111/1971
Data di deposito
26 maggio 1971
Data di decisione
19 maggio 1971
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Michele Fragali
Presidente
BRANCA
ECLI
ECLI:IT:COST:1971:111

Norme oggetto del giudizio

  • art. 77, regio decreto n. 3270 del 30 dicembre 1923
  • art. 78, regio decreto n. 3270 del 30 dicembre 1923

Parametri

Massime

Massima n. 5614

L'onere di denunciare agli uffici tributari la successione o il legato quando si deduce in giudizio la qualita' di erede o quella di legatario non e' irrazionale, perche' e' in connessione con il titolo della pretesa o comunque con la legittimazione dell'attore; e' di facile ottemperanza perche' si risolve in una semplice comunicazione agli uffici predetti dell'evento successorio, sia pure accompagnata da ogni elemento idoneo all'accertamento del tributo. La sanzione della sospensione del processo, con la quale si colpisce l'inosservanza dell'onere, non e' sproporzionata al fine della protezione dell'interesse statale all'accertamento e alla riscossione dell'imposta di successione, che, essendo collegato all'esigenza di copertura della spesa pubblica, attiene al regolare funzionamento dei servizi necessari alla vita della comunita', e ne condiziona l'esistenza e pertanto non e' in contrasto con l'art. 24 della Costituzione.

Massima n. 5615

Non e' sindacabile in sede di legittimita' costituzionale ne' la scelta legislativa dei mezzi idonei a garantire la pretesa tributaria, ne' l'apprestamento di piu' mezzi in concorso reciproco; ed e' razionale che l'ordinamento apra all'Amministrazione finanziaria ogni via che conduca alla realizzazione del suo interesse o che l'ordinamento ritiene possa condurvi.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 77 e 78 del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3270, contenente la legge tributaria sulle successioni, nella parte in cui il primo fa divieto di agire in giudizio sulla base di un titolo ereditario senza dar prova che sia stata presentata denuncia dell'eredità o del legato, e il secondo dispone che, in mancanza di tale denuncia, il giudizio deve essere sospeso fino a quando gli atti e i trasferimenti non siano stati regolarizzati.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 maggio 1971.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

Testo integrale

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