Corte costituzionale

Sentenza n. 109/1971

Corte cost., sent. 26 maggio 1971, n. 109

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
109/1971
Data di deposito
26 maggio 1971
Data di decisione
19 maggio 1971
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Ercole Rocchetti
Presidente
BRANCA
ECLI
ECLI:IT:COST:1971:109

Norme oggetto del giudizio

  • art. 2, legge n. 843 del 17 agosto 1957
  • art. 17, legge n. 843 del 17 agosto 1957

Parametri

Massime

Massima n. 5610

Non e' fondata, con riferimento agli artt. 38, secondo comma, e 2 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2 della legge 17 agosto 1957, n. 843, che ha reso esecutivi in Italia l'art. 12 dell'Accordo italo-libico 2 ottobre 1956 e la nota annessa, nella parte relativa al trasferimento all'Istituto libico delle assicurazioni sociali delle obbligazioni derivanti dalle posizioni assicurative acquisite nei confronti dell'INPS dai cittadini italiani residenti in Libia alla data del 1 luglio 1957. Invero, tale trasferimento e' stato determinato dalla impossibilita' per lo Stato italiano di mantenere in funzione nella Libia, divenuta uno Stato indipendente e sovrano, i nostri istituti di assicurazioni sociali e dalla necessita' di garantire ai cittadini italiani residenti in Libia, che non avessero ancora maturato il diritto a pensione, il conseguimento dei benefici assicurativi mediante l'unificazione della posizione assicurativa anteriore con quella che veniva a crearsi nel paese di residenza. Per queste ragioni, la clausola dell'accordo relativa al trasferimento delle pensioni assicurative dei nostri concittadini all'Ente libico (ispirata altresi' alla legittima presunzione che i cittadini italiani rimasti in Libia alla data del 1 luglio 1957 vi sarebbero restati a risiedere anche per l'avvenire) non presenta alcun aspetto che contrasti con i principi di giustizia e di razionalita'. Ed e' irrilevante sul piano costituzionale il fatto che il trattamento pensionistico corrisposto dall'Ente libico non sia idoneo ad assicurare ai lavoratori italiani "mezzi adeguati alle loro esigenze di vita" perche' non puo' essere riferito allo Stato italiano quanto e' intervenuto ad opera dello Stato libico dopo il trasferimento delle pensioni assicurative dei nostri connazionali.

Massima n. 5611

L'art. 2 della legge 17 agosto 1957, n. 843, che ha reso esecutivi in Italia l'art. 12 del Trattato italo-libico del 2 ottobre 1956, con cui e' stato disposto il trasferimento delle pensioni assicurative dei cittadini italiani residenti in Libia alla data del 1 luglio 1957, non viola il principio di eguaglianza per aver usato ai cittadini italiani residenti in Libia al 1 luglio 1957 un trattamento diverso e deteriore rispetto a quello praticato ai cittadini gia' rimpatriati, rimasti invece assicurati co l'INPS. Invero, la differenza di trattamento deriva da una circostanza di fatto che, come tale, non rileva sul piano costituzionale: ne' alcuna censura puo' essere riferita alla data discriminante, perche' essa non fu assunta arbitrariamente, ma coincideva con quella dell'inizio del funzionamento dell'ente libico e con la cessazione dell'attivita' dei nostri organi assicurativi nel territorio della ex colonia.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 17 agosto 1957, n. 843, che ha reso esecutivo in Italia l'Accordo italo-libico concluso in Roma il 2 ottobre 1956, nella parte concernente l'art. 12 del detto Accordo, e l'annessa nota, questione sollevata dalla Corte di appello di Catania, con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento agli artt. 38, secondo comma, 2 e 3, primo comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 maggio 1971.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI

Testo integrale

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