Corte costituzionale
Sentenza n. 107/1971
Corte cost., sent. 26 maggio 1971, n. 107
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 107/1971
- Data di deposito
- 26 maggio 1971
- Data di decisione
- 19 maggio 1971
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Battista Benedetti
- Presidente
- BRANCA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1971:107
Norme oggetto del giudizio
- art. 110, decreto del Presidente della Repubblica n. 645 del 29 gennaio 1958
- art. 23, comma 2, legge n. 1 del 5 gennaio 1956
- art. 23, legge n. 1 del 5 gennaio 1956
- art. 109, decreto del Presidente della Repubblica n. 645 del 29 gennaio 1958
- art. 44, decreto del Presidente della Repubblica n. 645 del 29 gennaio 1958
- art. 8, legge n. 1 del 5 gennaio 1956
- art. 43, decreto del Presidente della Repubblica n. 645 del 29 gennaio 1958
- art. 7, legge n. 1 del 5 gennaio 1956
- art. 23, comma 2, legge n. 1 del 26 gennaio 1956
Parametri
Massime
Massima n. 5604
L'art. 23, comma secondo, della legge 5 gennaio 1956, n. 1 (contenente norme integrative della legge 11 gennaio 1951, n. 25, sulla perequazione tributaria, ora corrispondente all'art. 110 del t.u. delle leggi sulle imposte dirette approvato con D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645) dispone - ai fini della determinazione del reddito imponibile dell'imposta di ricchezza mobile delle societa' ed enti tassabili in base a bilancio e degli altri contribuenti che chiedano che il loro imponibile sia accertato in base ai risultati delle scritture contabili - che "gli interessi passivi sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi lordi che entrano a comporre il reddito assoggettabile a imposta di R.M. e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi lordi del contribuente". Il criterio della proporzionalita', da tale disposizione accolto, e' diverso da quello previsto per i soggetti non tassati su bilancio in quanto, col primo criterio, l'accertamento degli interessi deducibili e' presuntivamente effettuato sulla base di un calcolo proporzionale che non consente, ne' al contribuente, ne' all'Amministrazione finanziaria, di dimostrare che nel caso concreto gli interessi sono inerenti esclusivamente, o in misura maggiore di quella risultante dall'anzidetta proporzione, al reddito tassabile, o correlativamente, a redditi esenti o soggetti ad altri tributi; col secondo criterio, invece, la detrazione e' subordinata alla dimostrazione specifica della inerenza degli interessi passivi al reddito assoggettabile al tributo mobiliare.
Massima n. 5605
Non e' in contrasto con il principio di eguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione la disposizione contenuta nell'art. 23, comma secondo, della legge 5 gennaio 1956, n. 1, che, ai fini della determinazione del reddito imponibile di R.M. delle societa' ed enti tassabili in base a bilancio, detta un criterio di detrazione proporzionale degli interessi passivi diverso da quello previsto per i soggetti non tassati sul bilancio sussistendo una diversita' di situazioni tra tali due categorie di contribuenti. La norma si riferisce solo alla societa' e imprese tassabili in base al bilancio perche' solo per esse si verifica la tassazione con unico procedimento di piu' redditi, eventualmente di diversa natura, che vengono considerati quali componenti di un unico reddito imponibile sicche' non contestabile appare la difficolta' di dimostrare il rapporto di inerenza tra gli interessi passivi e le varie parti del reddito complessivo di bilancio. La ragione giustificatrice di questa diversita' di trattamento - che non e' l'unico esempio di trattamento differenziato tra soggetti tassabili e quelli non tassabili in base a bilancio (cfr. artt. 7 e 8 della stessa legge n. 1 del 1956 e artt. 43, 44 e 109 del t.u. sulle imposte dirette approvato con D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645) - e' esposta negli stessi lavori preparatori della legge ove leggesi che il criterio della proporzionalita' "corrisponde alle situazioni obbiettive e ad esigenze di equita' ed eliminera' difficili accertamenti e contestazioni" posto che "e' impossibile spesso determinare quale sia l'incidenza degli interessi passivi ripartendoli in relazione alle somme spese per la produzione di redditi esenti e a quelli corrispondenti ad altri investimenti".
Massima n. 5606
Non e' in contrasto col principio della capacita' contributiva enunciato dall'art. 53 della Costituzione l'art. 23, comma secondo, della legge 26 gennaio 1956, n. 1. Il calcolo proporzionale previsto dalla norma a base della determinazione degli interessi detraibili ai fini della determinazione del reddito imponibile di R.M. dei soggetti tassati in base a bilancio non puo' ritenersi privo di razionalita' ed e' valido ed operante sia nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, che del contribuente, di talche', se in taluni casi la sua applicazione puo' dar luogo a conseguenze positive o negative, queste possono indifferentemente interessare ciascuno dei due soggetti del rapporto tributario. L'accertamento del reddito imponibile con un criterio presuntivo cosi' congegnato non vulnera il principio della capacita' contributiva giacche' scopo della norma e' fondamentalmente quello di semplificare la procedura di accertamento, eliminare contestazioni, rendere agevole, rapida e precisa la rilevazione di un reddito spesso insuscettibile di effettiva stima, evitando nel contempo il fenomeno dell'evasione: tutte finalita', connesse alla necessita' di tutela dell'interesse generale alla riscossione dei tributi, che direttamente giustificano la norma di cui trattasi.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, comma secondo, della legge 5 gennaio 1956, n. 1, contenente norme integrative della legge 11 gennaio 1951, n. 25, sulla perequazione tributaria, sollevata con l'ordinanza indicata in epigrafe in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 maggio 1971.
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - NICOLA REALE -
PAOLO ROSSI.
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze